La sospensione feriale
L’istituto, come è noto, è regolato dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 792, recentemente modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , a tenore del quale, il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; e prevede altresì che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
La formulazione della norma, come emerge dall’evoluzione giurisprudenziale in materia e da alcune riflessioni critiche da parte degli studiosi, non è delle più felici, tanto che la stessa si presta ad interpretazioni diverse. Secondo l’interpretazione più risalente, l’inizio del termine, c.d. il dies a quo, da computare ai fini del calcolo del periodo di decadenza è costituito, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., dal giorno successivo al 16 settembre (o, secondo la disciplina oggi vigente, 01 settembre)[2]. L’orientamento contrario, invece, ha tradizionalmente ritenuto che è il “computo del termine” ad essere sospeso, con la conseguenza che nello stesso dovrebbe essere ricompreso anche il suddetto giorno[3]. Il contrasto interpretativo fu incidentalmente risolto, in senso conforme quest’ultima soluzione, dalle Sezioni Unite del 1983[4].
Successivamente però, in senso favorevole al primo orientamento, la giurisprudenza di legittimità giunse a ritenere che: «la legge 7.10.1969 n. 742 nel disporre che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dall’1 agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16 settembre e che se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio né è differito alla fine di detto periodo, disciplina solo il decorso del termine e il suo inizio, non anche il computo dei termini stessi il quale resta regolato dall’art. 155 c.p.c. secondo cui da tale computo vanno esclusi il giorno e l’ora iniziali»[5].
La computabilità del 16 settembre
Con specifico riferimento alla questione della computabilità o meno, nel termine utile per le impugnazioni, del giorno 16 settembre (che nella vigente disciplina corrisponde al 01 settembre), l’oscillazione giurisprudenziale rese necessario un ulteriore intervento delle Sezioni Unite n. 3668 del 1995, con il quale la Suprema Corte confermò che il giorno 16 settembre viene compreso nel novero dei giorni concessi dal termine. A sostegno di questa soluzione, in particolare, si osservava che «sarebbe contrario alla ratio dell’art. 155 c.p.c. lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 16 settembre) in cui l’atto di riferimento non si è verificato: giorno che si aggiungerebbe illogicamente a quelli interi del termine, allungandolo senza giustificazione»; ed inoltre che «nel caso in cui l’atto si realizzi nel periodo feriale esso rimane pienamente valido nella sua interezza, dal momento che il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell’atto abbia il punto temporale di riferimento»[6].
L’orientamento da ultimo esposto, tuttavia, trovò una battuta di arresto nel successivo intervento delle Sezioni Unite del 05 ottobre 2009, n. 21197, con il quale la Suprema Corte giunse a ritenere che il termine per la proposizione dell’impugnazione, stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., si computa senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre, «a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre»[7]. Ne consegue, in virtù di quest’ultima interpretazione dell’art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 792, in combinato con l’art. 155 c.p.c, nel caso in cui la data di deposito della sentenza coincide con un giorno ricompreso nel periodo feriale, il dies a quo coinciderà con il 16 settembre (01 settembre nella formulazione vigente) e non verrà computato nel termine.
La presa di posizione della Suprema Corte, però, non ha inciso sull’orientamento giurisprudenziale successivo, che ha continuato ad aderire alla soluzione – meno favorevole al cittadino – avanzata dalle Sezioni Unite n. 3668 del 1995[8]. Da ultimo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale (01 settembre) va computato nel calcolo del termine il cui decorso abbia avuto inizio in periodo feriale, atteso che tale giorno segna l’inizio del suo decorso, che non include il “dies a quo”, in applicazione del principio fissato dall’art. 155, c. 1, c.p.c., ma solo la sua prosecuzione, essendo pertanto irrilevante anche che questo giorno sia o meno festivo[9].
Ne consegue che il giorno che non verrà computato nel termine, in applicazione dell’art. 155 c.p.c., è il giorno (con riferimento specifico alle impugnazioni) in cui si è verificato l’atto che ha prodotto l’effetto giuridico; nel caso in cui l’atto si realizzi nel periodo feriale, esso rimane pienamente valido ed efficace nella sua interezza, dal momento che il differimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell’atto abbia il punto temporale di riferimento.
La presa di posizione delle Sezioni Unite del 2009, quindi, sembra non avere avuto la giusta considerazione. In attesa di un nuovo intervento, che possa dirsi questa volta realmente risolutivo, l’orientamento prevalente ad oggi, in definitiva, considera il dies a quo – da non computare nel termine – individuabile nello stesso giorno in cui l’atto abbia manifestato i suoi effetti, ancorché l’atto stesso sia caduto in periodo feriale.
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[1] Cass. SS.UU. n. 6983 del 2005. Sul fenomeno generale della sospensione dei termini e degli effetti che ne conseguono, si veda F. De Snatis, La rimessione in termini nel processo civile, Torino, 1997, 72 ss.
[2] Questa soluzione è riconducibile ad un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni unite, 21 ottobre 1974, n. 2971.
[3] Cass., 30 giugno 1982 n. 3943
[4] Cass., SS. UU., 14 luglio 1983 n. 4814, secondo la quale: «Il termine breve di 60 gg. per la proposizione del ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata nel periodo di sospensione dei termini feriali ex l. 7 ottobre 1969 n. 742, inizia a decorrere dal 16 settembre e scade il 14 novembre» (nella formulazione anteriore al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ). Secondo questa interpretazione l’art. 1 della legge n. 742-1989, va inteso, nella parte in cui stabilisce che se il decorso del termine di sospensione ha inizio nel periodo feriale, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo nel senso che il giorno 16 settembre dev’essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine atteso che tale giorno segna non l’inizio del termine ma l’inizio del suo decorso il quale non include il dies a quo del termine stesso, con la conseguenza che il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione verrebbe a scadere nell’ipotesi considerata il 14 novembre.
[5] Si legge in Cass., 07 giugno 1994, n. 5508 che la legge n. 742 del 1969 non contiene invero disposizioni che per l’art. 15 delle preleggi possano considerarsi abrogative dell’art. 155, c. 1 c.p.c. secondo cui nel computo dei termini a giorni si esclude quelle iniziali avendo disciplinato solo la durata della sospensione. L’affermazione che il giorno 16 settembre segnerebbe non l’inizio del termine ma l’inizio del suo decorso equipara concetti diversi; il termine e il relativo computo, il decorso è possibile se lo è il computo. La notificazione della sentenza nel periodo di sospensione, impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione, non può determinare l’effetto di farne coincidere l’inizio con il giorno immediatamente successivo al 15 settembre vanificando le finalità della legge di assicurare agli avvocati un congruo periodo di riposo annuale e in contrasto con l’art. 155, c.1 c.p.c. con la stessa non incompatibile. Il diverso orientamento delle SS.UU., invece, è basato sul rilievo che verrebbe altrimenti a determinarsi un trattamento non uniforme dei termini il cui decorso ha inizio prima e resta sospeso durante il periodo feriale rispetto ai termini il cui inizio ricade in detto periodo; in quest’ultimo caso gli interessati beneficerebbero di un giorno in più di sospensione. Ma, se una diversità di trattamento può configurarsi, essa consegue proprio al criterio seguito nella sentenza n. 4814 del 1983; nel primo caso, il dies a quo per il computo dei termini resterebbe salvo; nel secondo, invece, verrebbe eliminato. Invero, Si legge in G. Moneta, Una questione di numeri, per la seconda volta al vaglio delle Sezioni Unite, Giust. civ., 1995, 11, 2739 ss. che, prima del suddetto intervento, anche Cass. 10 giugno 1991 n. 6566, giunse a ritenere che «in tema di sospensione dei termini nel periodo feriale il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nell’ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel periodo compreso il 1° agosto ed il 15 settembre, in quanto, in tale caso venendosi a spostare detto inizio al giorno in questione, lo stesso diventa dies a quo non computabile a norma dell’art. 155 comma 1 c.p.c.»
[6] Si vedano, tra le altre, Cass. n. 4294 del 1997; Cass. sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4059; Cass., sez II, 16 gennaio 2006, n. 688
[7] In tal senso, prima di questo intervento, anche Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 12993. Cfr, altresì, Cass., sez. trib., 14 novembre 2012, n. 19874; Cass. 11491 del 2012; Cass., 04 ottobre 2013, n. 22699; Cass, sez. trib., 04 marzo 2015, n. 4310;
[8] Da ultimo, in tal senso, si veda Cass., 29 aprile 2016, n. 8518. Cfr., altresì, Cass., sez. 5, 14 novembre 2012, n. 19874. Cass., sez. 1, 24 giugno 2011. n. 13973, Cass., sez. 3, 29 marzo 2007, n. 775
[9] Cass., sez. I, 20 marzo 2017, n. 7112;
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