1.Origine ed evoluzione della patente di guida
La patente di guida è una abilitazione che consente di guidare un veicolo corrispondente alla categoria per la quale è stata rilasciata.
In Francia ricorre il 120 anno della patente di guida. In Italia le prime disposizioni emanate su tale documento risalgono ad oltre 100 anni or sono.
Il primo assetto organico alla disciplina della patente di guida si ebbe con l’ emanazione del Codice della strada del 1933 che distingueva tre differenti tipi di abilitazione:1° grado,2° grado e 3° grado.
Il codice della strada del 1959 rivoluzionò le norme del 1933 introducendo,conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1949,ratificata dall’Italia nel 1952,le diverse categorie:A,B,C,D,E.
Il vigente codice entrato in vigore nel 1993,dopo numerosi provvedimenti di modifiche,prescrive una determinata serie di categorie di patenti che abilitano alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati,e precisamente:AM,A1,A2,A,B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE.
Altra novità,rispetto al precedente codice,è lo snellimento delle procedure di rilascio e di gestione della patente. A tal fine è stata trasferita al DDT(Dipartimento Trasporti Terrestri)ex ufficio centrale della Direzione Generale della M.C.T.C.,la competenza sul rilascio e la conferma di validità della patente di guida,restando attribuita ai Prefetti la competenza in materia di sospensione e revoca quali sanzioni amministrative accessorie conseguenti ad illeciti amministrativi e/o fatti costituenti reato seguiti da sentenza penale di condanna.
Importanti innovazioni sono state previste nel vigente codice per la conferma di validità della patente di guida.L’unico obbligo del titolare è quello di sottoporsi alla prescritta visita medica per l’ accertamento della persistenza dei requisiti fisici e pschici.Spetta agli uffici del sanitario comunicare per via telematica al DDT l’esito della visita.Quest’ultimo invierà per posta al titolare un duplicato della patente medesima,con l’indicazione del nuovo termine di validità.
Anche gli adempimenti conseguenti alle variazioni di residenza o al cambio di abitazione sono state notevolmente semplificate.Spetta infatti ai Comuni,cui l’interessato deve comunque presentarsi,di comunicare all’UCO Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma.Quest’ultimo provvede ad aggiornare il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Inoltre,l’ art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000,ha riconosciuto la patente di guida tra i documenti di riconoscimento e quindi “equipollente” alla carta di identità.
Inoltre ancora,la grande novità è stata introdotta il 19 Gennaio 2013,cioè quando è entrata in vigore nel nostro ordinamento,la patente di guida Europea:tutte le patenti rilasciate nel territorio della Comunità Europea a partire da quella data sono emesse con un formato uniforme.
2.La sospensione della patente di guida come misura interdittiva autonoma e come misura accessoria
La sospensione della patente di guida è una misura interdettiva che incide direttamente sul provvedimento amministrativo di abilitazione alla conduzione di veicoli,rendendolo inefficace.
In considerazione della complessità e frammentarietà del quadro normativo,non è agevole delineare una nozione unitaria,meno generica della misura.
Essa,invero,pur definita dal codice stradale vigente “sanzione amministrativa accessoria”,non sempre ha carattere sanzionatorio e/o natura accessoria.E’ noto,infatti,che la sanzione è in rapporto con la violazione di un precetto,è basata sulla responsabilità del destinatario ed è caratterizzata da finalità di prevenzione generale e speciale.La sanzione accessoria,poi,consegue di diritto ad altra sanzione,normalmente più grave.La sospensione della patente di guida,invece,in talune ipotesi prescinde dall’ illecito,si presenta come misura cautelare,non come mezzo di punizione del trasgressore,ma di tutela dell’interesse generale dell’incolumità e dell’ ordine pubblico.E’ sufficiente al riguardo richiamare l’ art. 129,comma secondo,del codice stradale,in forza del quale la patente di guida è sospesa in caso di perdita dei prescritti requisiti fisici o psichici.In altri casi,la sospensione dell’ abilitazione alla guida persegue altre finalità,essendo palesamente diretta a permettere l’ effettivo controllo dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a prevenire il compimento di atti delinquenziali.A tal proposito,è doveroso ricordare che la semidetenzione e la libertà controllata comportano,entrambe,la sospensione della patente di guida,ai sensi degli artt. 55 e 56 della legge 24 novembre 1981 n. 689; e che,in caso di necessità,la stessa misura interdittiva può essere introdotta tra le prescrizioni imposte dal giudice alla persona in stato di libertà vigilata o sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
E’ evidente che nel codice della strada la misura interdittiva della sospensione della patente di guida riacquista il carattere dell’indefettibilità,poiché una volta irrogata,è sempre scontata,non estendendosi ad essa la sospensione condizionale della pena principale.
Ai sensi dell’ art. 224 del c.d.s.”quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,anche a pena condizionalmente sospesa,il Prefetto,se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’ autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”
3.Violazione della misura
L’art.116 del codice della strada fa parte del titolo quarto,è dedicato alla guida dei veicoli,e prevede la sanzione applicabile in tutte le ipotesi di guida senza patente o con patente revocata;l’ art. 218,invece,è ricompreso nella sezione seconda del capo primo del titolo sesto,destinata alla disciplina “delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie”,e sembra contenere la previsione della spesa a carico soltanto dei trasgressori della “sanzione accessoria della sospensione della patente”.
L’art. 210,che apre la suindicata seconda sezione,elenca,nel primo capoverso,le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie,conseguenti ad una sanzione amministrativa pecuniaria: a)sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività,b)sanzioni concernenti il veicolo,mentre il punto c,fa esplicito riferimento alle “sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida”.
I successivi sette articoli regolano l’ applicazione di diverse sanzioni accessorie(obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione di una determinata attività;confisca amministrativa e fermo amministrativo del veicolo;fermo amministrativo del veicolo;ritiro dei documenti di circolazione o della targa;sospensione della carta di circolazione).
L’ art. 218,infine,al primo comma,dispone che” nell’ ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,la patente è ritirata dall’ agente od organo di Polizia che accerta la violazione”;mentre,nell’ ultimo comma,stabilisce la sanzione per coloro che guidano durante il periodo di sospensione della validità della patente.
In conclusione,è evidente che le disposizioni sopracitate,per la loro collocazione e per il loro contenuto,non sono riferibili a tutte le ipotesi di violazione della misura interdittiva e,in particolare,non sono ricollegabili ai casi di sospensione della patente di guida previsti da norme non contenute nel codice stradale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento