La sospensione della responsabilità genitoriale in tema di maltrattamenti familiari anche nelle ipotesi di condotte violente rivolte indirettamente ai minori

 

SOMMARIO: 1.Il fatto – 2. I motivi adotti in ricorso – 3. La pena accessoria di cui all’art. 34 c.p. – 4. Le valutazione giuridiche affrontate e formulate dalla cassazione – 5. Conclusioni

Con una recentissima pronuncia, la sentenza n. 34504 dei 12/10/2020 – 03/12/2020, la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la delicata tematica dei delitti contro l’assistenza familiare.

Più nello specifico, gli Ermellini, pronunciandosi in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, hanno riconosciuto l’applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, di cui all’art. 34, comma 2, c.p., anche nelle ipotese in cui le condotte di reato siano “indirettamente rivolte contro i figli minori”, in tal modo sciogliendo il nodo interpretativo in ordine al novero di reati commessi con abuso della responsabilità genitoriale e rilevanti ai sensi e per gli effetti del comma anzi menzionato.

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1. Il fatto

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Latina emessa il 19/02/2019 all’esito del giudizio abbreviato, ha ridotto la pena nei confronti dell’imputato riconosciuto colpevole per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e lesioni aggravate ai danni della moglie (art. 582 c.p.), oltre che ad intervenire in melius sulle interdizioni disposte dal Giudice di prime cure.

2. I motivi addotti in ricorso

Nel ricorso proposto dal difensore dell’imputato, si deducevano avverso tale sentenza cinque diversi motivi.

Con il primo motivo si denunciava il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alle aggressione da questa subite.

Nella successiva motivazione, il Difensore ha attaccato l’illogicità della motivazione con riguardo, questa volta, al reato di cui all’art. 605 c.p.e alle modalità attraverso le quali si sia configurata la condotta tipica del reato di sequestro di persona.

Il terzo e il quarto motivo deducono la violazione di legge, rispettivamente, quanto alla ritenuta possibilità di concorso tra i reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia (escluso dal G.u.p.) e quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5, c.p. con riferimento al reato di lesione personale.

Per finire, il quinto motivo di ricorso sollevato – sul quale occorre soffermarsi – depone sulla erronea applicazione dell’art. 34 c.p., ossia sulla ratio della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, disposta, secondo la Difesa, in assenza del presupposto di legge.

3. La pena accessoria di cui all’art. 34 c.p.

Prima di addentrarsi sul ragionamento giuridico seguito dai Giudici del Supremo Consesso, occorre chiarire la disciplina sottesa alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale (ovverosia della capacità di un genitore di esercitare diritti di natura personale e patrimoniale sui figli) prevista dall’art. 34 c.p.

La disposizione normativa in disamina – rubricata “Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa” – sancisce la decadenza e la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, quale conseguenza automatica alla sentenza di condanna per quei reati che prevedono espressamente l’applicazione della misura de qua.

In particolare, le ipotesi di reati a cui si riferisce chiaramente la pena accessoria ex art. 34 c.p., sono ovviamente collegate ad una condotta volta a ledere, direttamente o indirettamente, l’equilibrio psico-fisico della prole.

 

A tal riguardo occorre distinguere tra:

– la pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale, che consegue automaticamente in caso di condanna per quei delitti più gravi che presuppongono lo stato di genitore quale elemento costitutivo o circostanza aggravate (per esempio, l’art. 609-novies c.p);

– e la misura della sospensione della responsabilità genitoriale che consegue automaticamente in caso di condanna per quei delitti commessi con abuso dei poteri e dei doveri legalmente sanciti a carico del genitore, ovvero che può essere comminata discrezionalmente in caso di condanna alla pena della reclusione per un periodo non inferiore ai cinque anni ex art. 32.

4. Le valutazione giuridiche affrontate e formulate dalla cassazione

Il ricorso presentato dalla Difesa dell’imputato è stato rigettato.

In particolare è opportuno porre l’attenzione sulle valutazioni rese dalla Suprema Corte di Cassazione in merito al motivo di ricorso rigettato relativo all’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 34 c.p.

I Giudici difatti, nella pronuncia in esame, hanno volutamente evidenziato che la condotta di soprusi fisici e psicologici, costante e continuativa, posta in essere per anni dall’imputato nei confronti della moglie si è manifestata, in più occasioni, in presenza dei figli minori.

E’ risultato, pertanto, chiaro dalle diverse evidenze probatorie emerse in sede di udienza preliminare come si fosse instaurato, all’epoca dei fatti, un clima di terrore familiare improntato sulla prevaricazione e sulla violenza.

Poste tali premesse, il Collegio ha ritenuto privo di alcun pregio giuridico il quinto motivo addotto dal ricorrente nel quale si riteneva insussistente qualsivoglia forma di abuso di responsabilità genitoriale, nella accezione di cui all’art. 34 c.p., con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia contestato ai soli danni della moglie, e non anche dei figli.

Ebbene, nella pronuncia in disamina si rammenta che il «delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli è stato ritenuto configurabile da questa Corte anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche (c.d. violenza assistita), sempre che sia stata accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi (Sez. 6, n. 18833 del 23/2/2018, B., Rv. 272985)».

Nel caso di specie – seppur il delitto di maltrattamenti sia stato espressamente contestato come rivolto solo alla moglie del ricorrente – è stato, altresì, dimostrato che le condotte di reato ascritte al ricorrente sono tutte aggravate dalla circostanza di cui all’art. 61 , n. 11-quinquies cod. pen. (introdotta dal d.l. n. 93 del 2013, conv. in l. n. 119 del 2013 in attuazione della Convenzione di Instabul del 7 aprile 2011).

Invero, detta circostanza si configura tutte quelle volte «in cui il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando addirittura la sua presenza non sia visibile all’autore dello stesso, sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza (Sez. l, n. 44965 del 25/6/2018, R., Rv. 274027) e senza che sia necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore 11 rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274924). Neppure è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza (Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, V., Rv. 271670)».

Affermato ciò, la Corte di Cassazione allora scioglie il nodo interpretativo relativo al novero di reati commessi con abuso di responsabilità genitoriale, rilevanti a norma del secondo comma dell’art. 34 c.p., che si occupa più nello specifico della sanzione della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (comminata al ricorrente nella pronuncia impugnata ed oggetto di analisi).

Il concetto di abuso di responsabilità genitoriale, secondo autorevole dottrina e con richiamo all’art. 330 c.c., ricomprende sia l’uso abnorme dei poteri sia la violazione e l’inosservanza dei doveri inerenti alla medesima.

E’ chiaro, pertanto, secondo una interpretazione sistematica della normativa civilistica in materia di diritti e doveri gravanti sui genitori nei confronti della prole (artt. 330 e ss. c.c.) e dell’art. 34 c.p., che nella categoria dei delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale possano rientrarci anche le fattispecie in cui si configura la cd. violenza assistita – così come definita e declinata dalla stessa giurisprudenza di legittimità – aggravata ai sensi dell’art. 62 n. 11- quinquies c.p., così come è avvenuto nei fatti di reato oggetto della pronuncia in disamina.

  1. Conclusioni

Orbene, quello che sembra chiaramente emergere dalla sentenza n. 34504/2020 è che i Giudici della Suprema Corte hanno concretamente operato una equilibrata valutazione sul bilanciamento tra interesse del minore a mantenere il rapporto con l’altro genitore e la sospensione della responsabilità genitoriale, ponendo particolare attenzione sulla figura del minore.

Invero le condotte violente o solo moralmente vessatorie di maltrattamento previste dall’art. 572 c.p. (così come riformato dalla legge n. 69/2019, nota come “Codice Rosso), rivolte direttamente o indirettamente contro i figli minori, sono inevitabilmente destinate ad incidere sulla loro crescita ed evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria.

Elementi, questi ultimi, meritevoli di particolare tutela e protezione in quanto riferibili ad un categoria giuridica di soggetti “deboli”, i minori.

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Federica Maganuco

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