La start-up e i suoi requisiti normativi

Luca Zaffaro 27/06/24
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Approfondimento sulla start-up.

Indice

1. La struttura della start-up innovativa

Il processo di evoluzione in ambito societario avviene con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con moderate modifiche in legge n. 221, del 17 dicembre 2012, in cui sono indicati i requisiti per ricevere lo status di start-up innovativa.
Quest’ultima può esse costituita come società di capitali o avere la forma di cooperativa[1], secondo gli ordinari modelli previsti dal codice civile. Nasce quindi nel sistema giuridico un nuovo tipo di personalità giuridica, che pur avendo una struttura simile a quella di un’ordinaria società, usufruisce di svariati benefici esclusivi, essendo la sua attività destinata ad investire in prodotti altamente tecnologici ed innovativi[2].
L’art. 25, del d.l. n. 179/2012, indica una normativa favorevole alla nascita di nuove start-up, avente come obiettivo principale quello di stimolare la ricerca e lo sviluppo nelle materie digitali o nuovi metodi di produzione maggiormente efficienti. Al fine di giungere a questo risultato è necessario realizzare un determinato assetto normativo, in grado di garantire un ambiente giuridico protetto nei primi anni di vita, a favore delle persone che abbiano intenzione di cimentarsi in un settore incerto. Destinatari di questa novità legislativa sono i giovani, anche se non è previsto un limite di età[3].
Nello stesso art. 25, comma 2, vengono individuati i requisiti affinché una società possa definirsi start-up innovativa e beneficiare di tutte le deroghe in fase costitutiva, nonché durante il suo esercizio. Le caratteristiche che deve avere una società si distinguono in, requisiti obbligatori e requisiti alternativi. I primi sono quei connotati che devono essere presenti in tutte le compagnie che abbiano intenzione di iscriversi nella sezione speciale del registro, pertanto, la mancanza o il venir meno di uno di questi comporta la perdita dei benefici attribuiti[4]. Per quanto riguarda quelli di tipo alternato è sufficiente la presenza di almeno uno di quelli elencati nel decreto legge, alla lett. h, affinché l’impresa possa essere iscritta come start-up innovativa.

2. I requisiti obbligatori

Uno dei primi requisiti obbligatori indicati dalla disposizione in esame è quello di un limite di durata della qualifica di start-up innovativa, pari a cinque anni, art. 25, comma 2, lett. b, d.l. n. 179/2012, indispensabile per organizzare le risorse, sviluppare l’idea e avviare un ciclo di produzione del bene o servizio offerto. Un termine dunque di 60 mesi, decorrente dalla sua costituzione, entro il quale la società usufruisce di vari benefici giuridico economico. In dottrina sono state sollevate delle questioni in merito alla fissazione del dies a quo del quinquennio, corrispondente dalla costituzione della società e non invece dal momento di iscrizione della start-up nell’apposita sezione dedicata nel registro delle imprese, ovvero dall’effettivo inizio dell’attività d’impresa. Questa scelta, causa che una società iscritta tempo dopo dalla sua costituzione nella sezione speciale, di non poter pienamente usufruire del regime di favore ad essa destinato.
La causa di questo squilibrio è dovuta dal fatto che l’impresa societaria potrà essere definita start-up innovativa solo nel periodo iniziale della sua nascita, dal quale decorre il limite temporale, ma il regime agevolato diventa efficace solo dopo l’iscrizione della stessa presso la sezione apposita del registro delle imprese[5]. Tale circostanza comporta che un’azienda precostituita, ad esempio di un anno, alla registrazione presso la suddetta sezione, usufruisca per un tempo inferiore delle agevolazioni.
In altre parole, ricollegare il dies a quo al momento costitutivo dell’impresa, per il quinquennio agevolato, garantisce un livello di certezza maggiore nonché di agevole rilevazione, a differenza di una decorrenza da un’ipotetica data d’inizio attività[6]. Peraltro, questa scelta permette di evitare che imprese nate tempo prima dei cinque anni, possano eludere le procedure concorsuali di fallimento (dalle quali la start-up è esclusa).
Il secondo requisito fondamentale è disciplinato dall’art. 25, comma 2, lett. c, d.l. n. 179/2012, che individua come determinante il luogo dove la società svolge i propri interessi. Ai fini delle imposte sui redditi e delle agevolazioni fiscali, il suddetto articolo dispone che la società debba avere la residenza in Italia, oppure come è stato esteso nel 2015, in uno degli Stati dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, ma solo se la società abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
Ulteriore presupposto che deve rispettare la start-up innovativa è quello individuato alla lett. d[7]., definisce come la società, debba avere un valore della produzione che non superi i cinque milioni di euro. Questo dato è ricavato dall’ultimo bilancio. Tenuto conto dell’esenzione della start-up dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali delle imprese commerciali, il presupposto in oggetto si traduce in un innalzamento della soglia di fallibilità, di cui all’art. 1 legge fallimentare. La start-up, dunque, è sottratta al fallimento se, pur avendo superato i parametri dimensionali della piccola impresa, secondo la legge fallimentare, ha un valore della produzione pari o inferiore ai cinque milioni di euro[8].
Criterio fondamentale per la qualifica di start-up innovativa è il requisito indicato lett. e), “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”, con cui è fatto divieto alla società che abbia intenzione di iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, di non aver distribuito utili prima della richiesta di iscrizione, nonché il divieto di ripartire utili per tutto il periodo di agevolazione[9], pena la cancellazione dalla sezione dedicata alle start-up, non invece dalla parte ordinaria. La ratio del divieto è quella di permettere un efficiente ponderazione delle risorse economiche, in quanto essendo l’impresa innovativa una società che opera in un mercato ad alto rischio è necessaria la solidità di un patrimonio, meglio se composto da liquidità, capace di fronteggiare eventuali crisi.
Diversa è invece la possibilità per la start-up innovativa di poter realizzare un profitto dall’attività svolta, in quanto essa non è da considerare un ente no-profit, ma una normale impresa che svolge la propria attività, con la finalità di realizzare un guadagno e saldare i costi, avente solo l’interdizione di non poter dividere gli utili nei primi cinque anni dalla sua costituzione.
Requisito indispensabile richiesto alla lett. f, all’art. 25, comma 2, d.l. n. 179/2012, è quello che la società affinché possa ricevere lo status di start-up innovativa, debba avere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Questa disposizione è definita alquanto generica in quanto non precisa in che modo debbano qualificarsi le parole innovazione e alto valore tecnologico, rimettendo pertanto a una scelta del pubblico ufficiale di competenza a individuare in modo discrezionale quali sono le società che possiedono i suddetti attributi[10].
Alla lettera g), dell’art. 25, comma 2, d.l. n. 179/2012, è disposto  che la società, “non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”, prevede che la società, affinché si definisca start-up, non sia stata costituita a seguito di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o un ramo di essa, in quanto una di queste operazioni potrebbe essere posta in essere con il solo scopo di aggirare il limite temporale, in quanto verrebbe a creare un nuovo soggetto con personalità giuridica, beneficiario dei 60 mesi di esonero dalle procedure fallimentari.
È invece consentita la trasformazione, in quanto non sorge una personalità giuridica ex novo, con il rischio di eludere il regime agevolato, continuando la stessa attività d’impresa svolta in precedenza[11]. Differente è invece la trasformazione di tipo eterogenea di una comunione d’azienda in società, poiché in questo caso nasce una nuova società ex novo che subentra in un’impresa già attiva, aggirando il termine dei cinque anni.
Stessa conseguenza, di divieto di attribuzione della qualifica di start-up, al passaggio da una ditta individuale a una società di capitali che voglia iscriversi nella apposita sezione, anche nel caso in cui questa rappresenti un conferimento d’azienda in sede di costituzione. Questa limitazione è imposta per il motivo secondo il quale, risulta già presente un esercizio d’impresa ben organizzato e strutturato.

3. I requisiti alternativi

La start-up deve avere almeno uno dei tre requisiti previsti dalla lett. h, dell’art. 25, comma 2, d.l. 179/2012, al fine di considerarsi innovativa ed essere iscritta nella sezione speciale per usufruire di un regime giuridico economico agevolato.
Il primo requisito alternativo dispone che, “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa”, indicando con precisione la percentuale di spesa che la società deve destinare al settore di ricerca e sviluppo. La disposizione, inoltre, precisa quali spese possano computarsi alla voce ricerca e sviluppo, indicando come l’acquisto e la locazione di beni immobili siano esclusi. Sono invece da comprendere nella suddetta categoria tutti quei costi relativi allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione; i costi del personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale[12]. Un ampio ventaglio di spese che devono essere dichiarate nel bilancio di esercizio, a dimostrazione del fatto che tale percentuale di spesa deve ripetersi ogni anno. Da aggiungere che in assenza dei documenti contabili disciplinati dall’art. 2423 c.c., nel primo anno di vita, è necessaria una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa che attesti la previsione delle spese in ricerca e sviluppo.
Il secondo criterio alternativo è riferito alla condizione che la start-up deve avere come, “dipendenti o collaboratori, in possesso di titolo di studio di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata; o in misura uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”[13], dimostrando come la società possa, indipendentemente dalla destinazione delle risorse economiche o dalla presenza di una privativa industriale, essere iscritta nella sezione speciale anche con la sola presenza di un personale altamente qualificato. Secondo un’attenta analisi si conduce a ritenere che, tale disposizione non precisi se i relativi titoli di studio in possesso ai dipendenti oppure agli amministratori che prestano la loro attività lavorativa in azienda, debbano essere corrispondenti all’oggetto sociale in considerazione. Dunque, se sia necessario l’esistenza di un nesso qualitativo ovvero sia solo formalmente necessario un titolo di studio, di alto livello, indicato dalla legge. La teoria che è preferibile accogliere è certamente quella in cui il personale abbia competenze certificate, afferenti al progetto innovativo.
Terzo ed ultimo requisito alternativo è quello che indica come la società debba essere, “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale biotecnologica…”. La privativa dev’essere direttamente pertinente all’oggetto sociale, sicché non può riguardare un momento dell’attività inespressivo dello specifico programma imprenditoriale innovativo, come sarebbe, ad esempio, la licenza di un software di gestione della contabilità, oppure del sito web della società[14].
L’essere titolare di una privativa industriale non è di per sé sufficiente per integrare il requisito, se non quando della stessa si faccia uso proprio per la produzione e la commercializzazione di beni o servizi innovativi[15]. Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che il requisito del possesso di una privativa industriale sia immediatamente documentabile e che, pertanto, l’Ufficio del registro delle imprese possa condurre una valutazione di coerenza dell’oggetto sociale in relazione alla particolare tipologia di privativa industriale, di cui la società è titolare.

4. L’oggetto sociale

L’oggetto sociale dev’essere presente in ogni atto costitutivo, la cui assenza è causa di nullità della società come disciplinato dall’art. 2332, primo comma, n. 3 “la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi…mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società…o l’ammontare del capitale o l’oggetto sociale”. La sua funzione è di fondamentale importanza, in quanto consente di individuare in modo preciso quale sia l’attività economica svolta dall’impresa, permettendo di ricondurla a un determinato codice ateco[16]. Da precisare come l’attività che svolge l’impresa deve rispettare i principi generali del diritto societario, essa dev’essere lecita possibile e immediatamente determinata[17].
Allo scopo sociale della start-up innovativa oltre ai richiamati elementi che deve ordinariamente rispettare, sono aggiunti quelli indicati dall’art. 25, comma 2, lett. f, in cui si precisa che la società deve svolgere in modo esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico[18]. Essi sono presupposti altamente rilevanti, infatti, come indicato dai dati ufficiali emerge, che la ragione principale della mancata accettazione delle candidature per l’ottenimento del visto start-up[19]da parte del Comitato di esperti[20], nominato dal Ministero dello sviluppo economico, consiste proprio nell’assenza di innovativitàdel progetto di impresa[21]. La valutazione di questi parametri non si attiene a criteri rigidamente definiti, ma utilizza le informazioni contenute nel modulo di candidatura, come ad esempio business plan.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, d.l. n. 179/2012, è disposto che durante la registrazione della società presso il registro delle imprese, l’attestazione della sussistenza dei requisiti di innovatività può avvenire da parte del legale rappresentante, in forma di autocertificazione. Tale soluzione non permettere di valutare con certezza l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, non essendo un controllo di tipo imparziale, ma condizionato da vari interessi destinati ad avere come principale intento la registrazione della società.
Inoltre, non essendo stata presente alcuna indicazione precisa a cosa debba intendersi per innovatività ed alto valore tecnologico, la dottrina ha realizzato alcune ipotesi con estensione analogica al codice di codice proprietà industriale.
Al primo termine, innovazione, dev’essere attribuito un significato diverso da quello di inventiva, facilmente confondibile. L’invenzione è la realizzazione di un nuovo prodotto, servizio o metodo di produzione disciplinata dall’art. 48 c.p.i., che se fosse inteso come requisito imprescindibile di ogni start-up, andrebbe a limitare in modo eccessivo il perimetro di costituzione delle stesse. L’impresa innovativa può avere ad oggetto anche attività inventive non brevettabili, motivo per cui può affermarsi che la brevettabilità del risultato finale frutto dell’attività di ricerca non costituisce condicio sine qua non del progetto imprenditoriale innovativo[22].
Con il termine innovativo[23], dunque, non è necessario che il bene offerto dalla start-up debba possedere una novità estrinseca o essere originale, sono elementi solo eventuali, ma più precisamente esso fa riferimento alla capacità di introdurre sul mercato un prodotto che sia efficiente, soddisfi i fabbisogni degli utenti e possa semplificare ad esempio determinati meccanismi di produzione[24].
Il secondo termine, alto valore tecnologico, privo di definizione nel testo normativo, può essere ricollegato a un prodotto o servizio con una forte matrice tecnologica, capace di avere un impatto di cambiamento positivo nel settore in cui opera. Ad un’attenta analisi la disciplina dell’art. 25, comma 2, lett. f, richiede la presenza di un alto valore tecnologico e non in termini quantitativi ma bensì qualitativi, inducendo in questo senso a considerare conformi anche quei prodotti o servizi caratterizzati da un basso contenuto tecnologico avente però un alto valore. In considerazione, ad esempio, della sua capacità di migliorare con nuove metodologie la fase produttiva di una bene.
I due termini nella pratica assumono sfumature estremamente differenti, a seconda del prodotto o servizio di riferimento. Aspetto essenziale è che entrambi siano presenti congiuntamente, affinché la società possa qualificarsi come start-up innovativa.
In definitiva, la definizione esatta dell’oggetto sociale e degli obiettivi che si prefigge una società neocostituita è di fondamentale importanza, poiché in assenza di documenti contabili che possano attestare la credibilità del progetto, unico strumento a favore dei soci è un perfetto piano di business plan che possa permettere loro, di ricevere finanziamenti da parte di investitori che credono nei propositi della start-up.

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Note

[1] Purché le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato.
[2] Condizione conseguente alle particolari caratteristiche del prodotto che non consentono di individuare una precisa stima di successo dello stesso. La start-up, dunque, è un’impresa con una durata incerta dovuta principalmente al successo economico dei suoi beni e servizi prodotti.
[3] Inizialmente era previsto un limite di età anagrafica di ogni socio fino a 35 anni, limitazione poi successivamente eliminata garantendo a tutti la possibilità di accedere alla costituzione di start-up innovative.
[4] In mancanza di uno dei requisiti obbligatori la società potrà e dovrà considerarsi come validamente costituita quando essa sia avvenuta per atto pubblico, ma la sua iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese sarà negata con la conseguente iscrizione nella sola sezione ordinaria.
[5] La Sala G., Start-up innovativa: fattispecie e costituzione, in forma di s.r.l. in Rivista delle Società, n. 5-6/2017, p. 1118.
[6] La Sala G., Start-up innovativa: fattispecie e costituzione, cit.
[7] Art. 25, comma 2, lett. d., d.l. n. 179/2012.
[8] La Sala G., Start-up innovativa: fattispecie e costituzione, cit.
[9]La distribuzione degli utili potrà avvenire anche nell’esercizio immediatamente successivo alla cancellazione come start-up, nonostante essi siano maturati durante il periodo d’iscrizione, poiché il divieto opera solo come condizione di permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale, parere MiSe n. 141349, 20 maggio 2016. Picchione A., Costituzione start-up innovative: la prevalenza dell’atto pubblico notarile sulla scrittura privata digitale, in Rivista del notariato, 3/2021, p. 582.
[10] Interessante sono al riguardo le considerazioni fatte da Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit., dove l’autore identifica i parametri generali per definire un oggetto innovativo e ad alto valore tecnologico.
[11] In questo caso è comunque necessario, per ricevere lo status di start-up innovativa, che l’impresa non sia stata costituita da oltre cinque anni.
[12] Picchione A., Costituzione start-up innovative: la prevalenza dell’atto pubblico, cit.
[13] Art. 25, comma 2, lett. h, n. 2, d.l. n. 179/2012.
[14] La Sala G., Start-up innovativa: fattispecie e costituzione, cit.
[15] Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit.
[16] Il codice ateco è utilizzato dall’ISTAT, per la valutazione di dati statistici. La sua finalità inoltre è utile per finalità di tipo contributivo e fiscale, permettendo anche l’emissione di alcune agevolazioni a favore di alcune imprese in riferimento al loro codice ateco.
[17]Lo scopo di delimitare in maniera esatta l’attività dell’impresa deriva dall’evitare circostanze in cui possano esserci oggetti sociali eccessivamente generici che non permettano di intuire il reale operato della società.
[18] L’attività che costituisce l’oggetto sociale della start-up innovativa, in altri termini, parrebbe dover essere in grado di arrecare, almeno potenzialmente, un contributo concreto alla crescita del Paese che, passando attraverso l’auspicato progresso tecnologico, sia poi suscettibile di concretizzarsi in un vantaggio sociale in termini di occupazione e di competitività imprenditoriale a livello internazionale. Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit.
[19] Il visto start-up è un programma promosso dal MiSe avente la finalità di favorire l’ingresso nel Paese di cittadini stranieri e non europei, per svolgere attività di lavoro autonomo in una start-up innovativa. Tale strumento, introdotto nel giugno del 2014, consente di attirare soggetti qualificati in un determinato settore e incentivare l’investimento di capitali nel territorio italiano.
[20] Il Comitato tecnico Italia Startup Visa (ISV) è presieduto dal Direttore Generale per la Politica Industriale del Ministero. I suoi ulteriori membri sono: il Presidente della commissione venture capital dell’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI); il Presidente dell’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI); il Presidente dell’Associazione Italiana Investitori Informali in Capitale di Rischio (IBAN); il Presidente del Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL); il Presidente dell’Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Coopetition Accademiche Italiane (PNICUBE).
[21] Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit.
[22] Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit.
[23] Secondo la Commissione Europea, Comunicazione n. 2006/C-323/01, Disciplina
Comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 4,
«l’innovazione è legata a un processo che consente di combinare conoscenza e tecnologia
con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi
commerciali nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune, e
comporta un certo grado di rischio».
[24]In tale prospettiva, si ritiene possa parlarsi di attività innovativa solamente ogniqualvolta, sulla base di un giudizio prognostico condotto ex ante nel momento in cui l’impresa chiede di essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, l’idea imprenditoriale si caratterizzi per l’assoluta incertezza tanto del risultato finale.Nicotra A., L’oggetto sociale nelle start-up innovative, cit.

Luca Zaffaro

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