Va confermata la responsabilità risarcitoria dell’Università ex art. 1337 cod. civ., con riferimento alla non tempestiva comunicazione dell’avvio di trattative tese a trovare una soluzione alternativa
in caso di revoca legittima degli atti della procedura di gara può sussistere una responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nel caso di affidamenti suscitati nella impresa dagli atti della procedura ad evidenza pubblica poi rimossi
potendo aver confidato l’impresa nella possibilità di diventare affidataria e, ancor più, in caso di aggiudicazione intervenuta e revocata, nella disponibilità di un titolo che l’abilitava ad accedere alla stipula del contratto stesso
Infatti, l’evidenziato rischio da interferenze esterne sulle trattative parallele in corso deve ritenersi relegato alla sfera della stazione appaltante e non trasferibile sulle imprese concorrenti della procedura in corso, ingenerando per contro siffatta condotta silente (in ultima analisi improntata a riserva mentale) della stazione appaltante in capo alle imprese medesime ulteriori spese (solo queste dunque di per sé rilevanti), assunte confidando nella serietà e persistenza della volontà della stazione appaltante di portare la procedura di evidenza pubblica alla sua conclusione fisiologica.
Passaggio tratto dalla decisione numero 1441 del 15 marzo 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nel caso di specie, la classificazione dell’odierna appellante al primo posto nell’ambito della graduatoria sub 2.6., sebbene oggetto d’impugnazione nei ricorsi incrociati proposti dalle imprese concorrenti, era idonea a ingenerare in capo alla medesima una situazione differenziate di particolare affidamento che, a fronte della violazione colposa dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva incombenti alla stazione appaltante anche nella fase delle trattative c.d. multiple o parallele, in cui era ancora coinvolta una pluralità di soggetti alternatisi al primo posto delle graduatorie provvisorie susseguitesi nel corso della procedura (v. sopra sub 2.1., 2.3. e 2.6.), può costituire fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 1337 cod. civ.
L’elemento soggettivo della colpa, fondante la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, nel caso sub iudice è ravvisabile nella condotta tenuta nel lungo arco di tempo intercorso tra la prima proposta di vendita dell’edificio ex-Enel (in funzione di una soluzione alternativa, logisticamente ed economicamente più conveniente nell’interesse pubblico, per la sistemazione del polo umanistica dell’ateneo), proveniente dalla s.p.a. Cufin e datata 26 maggio 2009, e la prima comunicazione alle imprese concorrenti, in data 5 marzo 2010, della sospensione della gara deliberata il 23 febbraio 2010 (in attesa della modifica dell’accordo di programma funzionale alla realizzazione dell’opera), ossia a quasi un anno di distanza dai primi contatti per l’acquisizione del nuovo immobile.
Sebbene la non immediata comunicazione dell’avvio di trattative parallele per l’acquisto dell’edificio ex-Enel possa ragionevolmente ricondursi alla pur apprezzabile esigenza della stazione appaltante di evitare interferenze esterne sulle trattative in corso, a fronte di una gara in corso da oltre due anni – connotata da numerose iniziative procedimentali e processuali delle imprese concorrenti a comprova della particolare consistenza del loro interesse all’aggiudicazione dell’appalto –, ragioni di correttezza e buona fede oggettiva imponevano alla stazione appaltante di rendere le imprese medesime tempestivamente edotte della soluzione alternativa che andava a prospettarsi e che implicava la caducazione degli effetti degli atti di gara.
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