Il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppure attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669) ed è espressione di scelta discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081), sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti. Conseguentemente, allorquando l’appalto non sia di elevato importo economico e la scelta sia ragionevolmente motivata, deve ritenersi, perciò, sottratta al sindacato del giudice di legittimità, non ravvisandosi manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nel tenore della medesima.
L’adozione dell’opzione del lotto unico risulta ragionevole allorquando la commessa rivesta carattere unitario (a titolo esemplificativo, come nel caso di specie, in cui sia il servizio di gestione e controllo sia il servizio complementare di pulizia abbiano ad oggetto le medesime aree di parcheggio e i medesimi impianti di risalita, tenendo conto che si tratta di servizi che rispondono alla medesima finalità di garantire il corretto funzionamento e la migliore fruibilità del sistema integrato composto da parcheggi e impianti di mobilità alternativa).
La scelta di non frazionare l’appalto in lotti, nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare può ritenersi ragionevole e non illogica o arbitraria; ciò soprattutto allorquando le attività prestazionali oggetto dei suddetti servizi non esigano specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano, giustificano o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento