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La vicenda
I giudici di secondo grado, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, negavano che nella liquidazione delle retribuzioni globali di fatto dovute a Tizia per il periodo dal 28 marzo 2003 al 3 aprile 2004, in ragione del giudicato intervenuto sulla illegittimità del licenziamento alla stessa irrogato per giustificato motivo soggettivo, andasse computata l’indennità di servizio estero (cd. ISE). Più nel dettaglio, la Corte distrettuale sottolineava che Tizia non beneficiava affatto dell’indennità di servizio estero, essendo già stata ritrasferita d’ufficio a Roma, di modo che, evidentemente, l’emolumento in questione non poteva in alcun modo rientrare nel computo della retribuzione globale di fatto. Inoltre, i giudici d’Appello precisavano che il trasferimento d’ufficio della lavoratrice in Italia non era stato fatto oggetto di impugnativa giudiziale.
Il motivo addotto nel ricorso per Cassazione
Tizia ricorreva in Cassazione deducendo, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 171, comma 1, d.P.R. n. 18 del 1967 e dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 62 del 1998, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La ricorrente asseriva che il concetto di retribuzione globale di fatto è nozione che comprende tutte le poste ed indennità in godimento al momento del licenziamento, a prescindere dalla natura retributiva o indennitaria degli emolumenti ricevuti.
La pronuncia della Suprema Corte
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso stabilendo che “Il concetto di “retribuzione globale di fatto”, (…), rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc.”.
Per i giudici di legittimità, la nozione di “retribuzione globale di fatto”, riconosciuta in caso di licenziamento illegittimo, non può che rimandare a quella che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, esclusi i compensi eventuali di cui non sia certa la percezione, quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
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