Con la recente sentenza n. 18629 del 23 settembre 2016, la Corte di Cassazione, Sez. V Tributaria, ha ritenuto “… non motivata in modo adeguato, logico e ragionevole…” la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Roma con cui i Giudici d’appello avevano confermato il provvedimento con cui una contribuente aveva ottenuto il rimborso delle trattenute operate dall’Agenzia delle Entrate sulla somma riconosciuta alla medesima lavoratrice, in sede di conciliazione contro un licenziamento ritenuto illegittimo, a titolo di risarcimento del danno biologico.
Secondo la CTR, se nel verbale di conciliazione l’importo è stato corrisposto a titolo di danno biologico (non tassabile), è onere dell’Ufficio Finanziario provare che, al contrario, tale somma è stata corrisposta per un titolo diverso (soggetto a tassazione): prova che nel caso di specie, secondo il giudicante, non risultava fornita.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto fondato uno dei motivi di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la “… insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sulla sussistenza di un danno non patrimoniale al cui ristoro sarebbero destinate le somme pur individuate nel verbale di conciliazione giudiziale a titolo di risarcimento del danno biologico, e quindi sulla non soggezione a tassazione delle somme così percepite, sulla base di erronei presupposti, trascurando fra l’altro di valutare il fatto costituito dall’assenza di ogni somma (…) destinata, in forza del verbale di conciliazione, al ristoro del danno patrimoniale …”.
Secondo la Cassazione, infatti, la sentenza di appello, nel limitarsi ad osservare che, in merito alla tassabilità della somma corrisposta al contribuente in base al verbale di conciliazione, “… ciò che rileva è soltanto l’identificazione del titolo che ha dato luogo all’erogazione di cui al verbale di conciliazione … ”, si rileva “… non motivata in modo adeguato, logico e ragionevole”.
Concludendo, per stabilire se le somme corrisposte ad un lavoratore in sede di conciliazione per un licenziamento ritenuto illegittimo siano erogate a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (tassabile) oppure del danno non patrimoniale (non soggetto a tassazione) non è sufficiente il c.d. nomen iuris, ma è necessario specificare in concreto la natura di tale risarcimento.
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