La tassazione separata: modalità, redditi soggetti, redditi esclusi

DS redazione 09/03/16
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Per motivi di equità, sono soggetti a tassazione separata i redditi percepiti una tantum e che, solitamente, derivano da un processo produttivo pluriennale.

Modalità di tassazione

Proprio in virtù della loro maturazione ultra-annuale, al fine di evitare che tali redditi, nell’anno in cui si considerano imponibili, si sommino a quelli “ordinari” di quello stesso periodo d’imposta, incrementando il carico fiscale % sul contri­buente (a causa della progressività delle aliquote IRPEF), i relativi ammontari sono tassati separatamente: essi, dunque, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno, ma costituiscono una massa imponibile autonoma, tassata secondo norme particolari.

In linea generale, infatti, il reddito soggetto a tassazione separata è imponibile IRPEF con un’aliquota proporzionale (e non più progressiva) pari all’aliquota media d’imposta cui è stato soggetto il reddito del contribuente nel biennio ante­cedente l’anno in cui l’ammontare a tassazione separata si considera “posseduto” (art. 21, comma 1) e:

 

–          nel caso in cui, in uno dei due anni da prendere in considerazione, il contribuente non abbia avuto reddito, l’aliquota applicata è pari alla metà dell’aliquota media dell’altro anno (art. 21, comma 3);

–          nel caso in cui il contribuente non abbia posseduto redditi nel biennio anteriore, la tassazione avverrà secondo l’aliquota applicabile al primo scaglione IRPEF (art. 21, comma 3).

 

Un calcolo particolare è previsto per il TFR (art. 19), tenuto altresì conto che la rivalutazione dello stesso sconta un’imposta sostitutiva annua, attualmente pari al 17%. Il calcolo dell’aliquota media (e, quindi, della tassazione definitiva del reddito soggetto a tassazione separata) è compito del competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ma, nel caso in cui il reddito in parola sia erogato da sostituti d’imposta, questi, all’atto della corresponsione, sono tenuti all’applicazione (e al versamento) di una ritenuta d’acconto commisurata alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, anche diversi dal TFR, che siano percepiti dal contribuente senza l’intervento del sostituto d’imposta, il percipiente è in genere tenuto a versare una ritenuta del 20% in sede di corre­sponsione del saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione presentata per l’anno di conseguimento del reddito (v. “Istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche – Quadro RM”).

L’Ufficio provvederà successivamente al conguaglio, dal quale possono risultare, alternativamente:

a)      un saldo a debito per il contribuente, che provvederà a versare quanto dovu­to entro 30 gg. dalla richiesta notificata dall’Ufficio (art. 1, comma 412, l. 311/2004);

b)      un saldo a credito del contribuente, il quale potrà solo chiederne il rimborso (e non utilizzarlo in compensazione).

Non va regolato il saldo a debito o a credito nel caso in cui il conguaglio < 100 e (art. 37, comma 43, d.l. 223/2006).

Criteri in larga parte simili si applicano nel caso di corresponsione di redditi per prestazioni pensionistiche ex d.lgs. 124/1993 (art. 20).

In ogni caso, le risultanze della tassazione separata eseguita dall’Ufficio devono essere notificate al contribuente (art. 1, comma 412, l. 311/2004).

 

Redditi soggetti a tassazione separata

La tassazione separata può essere una facoltà o un obbligo.

Nella gran parte dei casi, la tassazione separata è applicabile solo qualora il posses­sore del reddito sia una persona fisica e non una società di persone né, tantomeno, di capitali (art. 17, comma 2).

 

Redditi soggetti a tassazione separata per obbligo

Sono assoggettati a tassazione separata, indipendentemente da una diversa volon­tà del contribuente, i seguenti redditi, perlopiù correlati a un’attività lavorativa personale del contribuente:

a) TFR ed equipollenti, anche quando conseguiti per effetto di una procedura concorsuale o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (art. 17, comma 1, lett. a). La quota di indennità > e 1.000.000 va comunque assoggettata a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, d.l. 201/2011);

b) prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del d.lgs. 252/2005 (art. 17, comma 1, lett. a-bis);

 

c) emolumenti arretrati di lavoro dipendente, qualora (art. 17, comma 1, lett. b):

– riferiti ad anni precedenti a quello in cui sono effettivamente percepiti;

– spettanti in base a sopravvenuto intervento di legge/sentenze/CCNL (sono dunque escluse da tassazione separata le somme derivanti unicamente dalla volontà delle parti);

d) indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e conti­nuativa, purché esista un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, sulla base del quale possa provarsi il diritto alla percezione di tale indennità (art. 17, comma 1, lett. c). La quota di indennità > E 1.000.000 va comunque assoggettata a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, d.l. 201/2011);

e) indennità di mobilità corrisposta in via anticipata (art. 17, comma 1, lett. c-bis);

f) rimborso di oneri e/o imposte dedotti/detratti in anni precedenti (art. 17, comma 1, lett. n-bis).

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate fanno concorrere tali importi al reddito complessivo del contribuente riferito all’anno di percezione, qualora ciò risulti più favorevole per il soggetto passivo (art. 17, comma 3, ultimo periodo): non è necessaria alcuna espressione di volontà da parte del percipiente, al fine di bene­ficiare di tale disposizione di favore.

 

Redditi che possono essere esclusi da tassazione separata per opzione

Sono soggetti a tassazione separata, ma il contribuente può rinunciarvi, esercitando espressa opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di percezione del provento (e, pertanto, facendo concorrere i relativi importi al reddito complessivo dell’anno), i seguenti redditi (art. 17, comma 3):

a)      indennità per la cessazione del rapporto di agenzia di persone fisiche/società di persone (art. 17, comma 1, lett. d);

b)      indennità per la cessazione delle funzioni notarili (art. 17, comma 1, lett. e);

c)       indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva (art. 17, comma 1, lett. f);

d)      redditi percepiti da eredi/legatari per beni/attività del defunto imponibili secon­do il criterio di cassa (redditi di lavoro dipendente/lavoro autonomo/capitale/diversi; art. 7, comma 3).

Eguale facoltà di esclusione da tassazione separata spetta con riferimento ai red­diti di cui al par. 2.3.2.3, qualora conseguiti da persona fisica non imprenditore.

 

Redditi soggetti a tassazione separata per opzione

Sono soggetti a tassazione separata SOLO qualora:

–          il contribuente sia una persona fisica;

 

–          e, se è anche imprenditore individuale, lo richieda espressamente nella dichia­razione dei redditi relativa all’anno in cui i proventi avrebbero concorso alla formazione del reddito d’impresa (in mancanza di richiesta i relativi importi concorreranno pertanto alla formazione del reddito complessivo dell’anno);

i seguenti redditi, perlopiù derivanti da un’attività in senso lato commerciale, svolta dal soggetto passivo (art. 17, comma 2):

a)      plusvalenze (compreso l’avviamento) realizzate attraverso la vendita/liquida­zione (anche concorsuale) di aziende possedute da più di 5 anni (art. 17, comma 1, lett. g);

b)      indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani ad uso non abitativo e indennità di avviamento spettante al precedente titolare della farmacia (art. 17, comma 1, lett. h);

c)       indennità da risarcimento per perdita di redditi relativi a più anni (art. 17, comma 1, lett. i);

d)      redditi compresi nelle somme in denaro/valore normale dei beni ricevuti dai soci di società di persone o di capitali nel caso di recesso/esclusione/riduzione del capitale sociale/liquidazione (anche concorsuale) della società, ma solo qualora il percipiente sia stato socio dal momento della costituzione dell’ente collettivo o, almeno, da 5 anni (art. 17, comma 1, lett. l);

e)      plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (art. 17, comma 1, lett. g-bis);

f)       redditi compresi nelle somme corrisposte alla scadenza di mutui/depositi/obbli­gazioni/OICVM/ associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di solo lavoro, ma solo qualora non vi sia stata ritenuta a titolo d’imposta/imposta sostitutiva e il rapporto sia durato per più di 5 anni (art. 17, comma 1, lett. h);

g)      corrispettivi percepiti per la cessione studio/clientela da parte del lavoratore autonomo, ivi compresi i proventi per cessione di attività immateriali comun­que riferibili alla sfera professionale. È però necessario che il corrispettivo sia percepito in un’unica soluzione (art. 17, comma 1, lett. g-ter).

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