La testimonianza del presidente della repubblica e dei grandi ufficiali dello stato

Introduzione

Nell’ambito del processo penale, la qualità di “testimone” –come si evince dagli artt. 194 e ss. c.p.p. – viene assunta da chi ha conoscenza dei fatti oggetto della prova. Il testimone deve “rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte” e, se tace su ciò che sa, afferma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La deposizione è resa di regola in dibattimento, nell’aula ove si svolge il processo, alla presenza delle parti processuali, dell’organo giudicante e del pubblico. Se questa è la regola, non mancano le deroghe e le eccezioni : la partecipazione del teste al dibattimento nelle aule di udienza può avvenire, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, “a distanza” tramite collegamento audiovisivo, con modalità tali da garantire la contestuale e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi; allo stesso modo, in taluni casi, l’audizione del testimone può avvenire non nel luogo deputato, quindi nell’aula di udienza, ma in altro luogo.

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L’ art. 205 i co. C.p.p.  : analisi e disamina

Sancisce – a tal proposito – l’art. 205, comma 1, c.p.p. che: “La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato”, ossia nel Palazzo del Quirinale. Per tale modalità non vi è possibilità alcuna di deroga. Tale norma risponde all’esigenza di garantire continuità e regolarità allo svolgimento dei compiti istituzionali della più alta carica dello Stato, focalizzando l’attenzione su quelli che sono gli interessi coinvolti : diritto di difesa degli imputati da un lato e prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica dall’altro. Il dovere di collaborare con la giustizia non collide con la posizione di primo cittadino della Repubblica, anzi costituisce un onore per il Presidente della Repubblica, la cui posizione di Capo dello Stato non giustifica una deroga ai principi costituzionali di eguaglianza e di adempimento dei doveri di solidarietà sociale. La testimonianza desta interesse, infatti, sotto più angolazioni: l’assoggettamento all’obbligo di testimoniare di coloro che svolgono gli uffici istituzionali più alti, Presidente della Repubblica incluso, sottolinea che «l’obbligo di testimoniare è uguale per tutti». Tale obbligo si spiega con l’esigenza di rendere effettiva la realizzazione del diritto oggettivo attraverso il processo, le cui finalità, in tanto possono compiutamente realizzarsi, in quanto il diritto soggettivo delle parti alla prova abbia libero sfogo, compatibilmente con altre esigenze di superiore dignità costituzionale. Gli aspetti di novità attengono ai rapporti che intercorrono tra l’art. 205 c.p.p. e i principi costituzionali e comunitari, con riferimento alla presenza dei soggetti imputati coinvolti nell’assunzione della prova testimoniale. Il c.p.p. riserva alla fattispecie poche disposizioni, collocate nel Libro terzo, Titolo secondo, Capo primo, dedicato ai mezzi di prova e, precisamente, all’art. 205, rubricato “Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e dei grandi ufficiali dello Stato”. La norma stabilisce, infatti, che «la testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei Presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la  continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità». Il comma 1 si limita a individuare, seppur in modo inderogabile, il locus ove provvedere all’escussione del soggetto che ricopre la più alta carica dello Stato, tacendo in ordine alle modalità di formazione della prova. Malgrado questo vuoto apparente, la norma risponde all’esigenza di garantire continuità e regolarità allo svolgimento dei compiti istituzionali del Presidente della Repubblica, poiché si fa carico dei problemi connessi al rapporto tra soggetti e compiti istituzionali preminenti da questi esercitati e fissa, dunque, all’uopo speciali modalità di formazione della prova, che derogano alla regola generale. La ratio che la sottende, si rifà al criterio della deroga minima alla regola generale su esposta: il regime predisposto per l’escussione del teste in luogo diverso da quello del processo si distingue, invero, sotto più profili dall’assetto definito dall’art. 356 del previgente c.p.p., con un’attenzione più rivolta al prestigio delle cariche che non all’equilibrato buon funzionamento dei poteri.

Sentenza n. 76/1968 : cosa dice la corte costituzionale?

Dal canto suo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 76/1968 ha osservato come «la differenza sta solo in ciò che nella fase istruttoria, mentre di regola il testimone deve portarsi dal giudice, a norma dell’art. 356 è il giudice che deve recarsi dal testimone: così, piuttosto che godere d’un privilegio rispetto agli altri cittadini, il “Capo  di  Stato“ beneficia d’un particolare trattamento nei riguardi dell’Autorità giudiziaria». L’articolo 205, comma 1, c.p.p. non offre altre coordinate circa i modi di formazione della prova.

L’art. 502 c.p.p e la sua applicazione analogica

In dottrina, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, si è avallata l’applicazione analogica dell’art. 502 c.p.p., che disciplina l’esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici. Secondo tale orientamento interpretativo, all’esame presso la sede istituzionale si deve procedere in assenza del pubblico, ma con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti private, ai quali dovrà essere data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di compimento dell’atto per potervi prendere parte. Alla luce dell’art. 90 Cost., un eventuale ordine a testimoniare rivolto al Capo dello Stato non potrebbe essere coercitivo, mentre un suo rifiuto di testimoniare non sembrerebbe comportare, in quanto tale, una responsabilità di carattere penale. Altra dottrina ha, invece, sottolineato che il Presidente della Repubblica appare giuridicamente responsabile in relazione agli eventuali illeciti commessi rendendo testimonianza: l’immunità parziale configurata dall’art. 90 Cost.  concerne, infatti, i soli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni presidenziali, dai quali resterebbe sempre esclusa, tranne che in circostanze eccezionali, la collaborazione con la giustizia nella qualità di testimone. Poiché sembra non ragionevole che il Presidente della Repubblica possa rendere testimonianza e non, invece, procedere a ricognizione o a confronto, deve ritenersi che pure siffatti mezzi di prova debbano essere assunti nella sede in cui egli svolge le sue funzioni, attesa l’assoluta inderogabilità della disciplina dettata dal comma 1 dell’art. 205 c.p.p.  La procedura contenuta nell’art. 205 può applicarsi anche all’assunzione di “informazioni” dal Presidente della Repubblica nella fase delle indagini preliminari, essendo esistente anche in tale momento l’esigenza di garantire la continuità e la regolarità delle funzioni di cui lo stesso è titolare. L’art. 205, comma 1, c.p.p. prevede che la testimonianza del Capo dello Stato debba essere inderogabilmente assunta nella sede in cui egli esercita le proprie funzioni, in questa maniera risolvendo la vexata quaestio della capacità a testimoniare del Presidente della Repubblica. L’art 205, comma 1, c.p.p. dispone, in deroga all’obbligo di comparizione nella sede in cui si svolge il procedimento penale, che

debba  avvenire ‘nel luogo in cui egli esercita le sue funzioni’ e, quasi certamente, la ratio della disposizione in esame è quella di garantire continuità e regolarità allo svolgimento dei compiti istituzionali della più alta carica dello Stato, esigenza questa presunta ex lege. La testimonianza del Presidente della Repubblica può essere ammessa solo nei limiti delle conoscenze del detto teste, conoscenze che possono esulare dalle funzioni presidenziali ed essere attività informali, coperte da riservatezza costituzionale. E’ sicuramente complesso verificare in concreto su quali circostanze la sua testimonianza sia ammissibile, allorchè si tratti di fatti realmente accaduti e informazioni apprese nel corso del mandato presidenziale.

L’art. 205 ii co. C.p.p. e sua analisi

L’art. 205, comma 2, c.p.p. recita: “Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei Presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti”. La previsione circoscrive l’ambito delle persone che possono essere sentite presso il loro ufficio, col fine primario di non turbare l’ordinato e regolare svolgimento della funzione cui sono preposte. La disposizione in esame è stata dettata in ossequio agli insegnamenti della sentenza con cui la Corte Costituzionale (Sent. n. 76/1968) aveva confermato la legittimità costituzionale delle modalità di escussione dettate per i Grandi Ufficiali dello Stato dall’art. 356 c.p.p. del 1930, in base al quale il giudice, “presi gli opportuni accordi, doveva recarsi col cancelliere nel luogo indicato dal testimonio per riceverne la deposizione”. Secondo la Corte, tali previsioni si giustificavano in base a necessità e garanzie dell’ufficio di cui quei soggetti sono titolari: chi ricopre, infatti, certe posizioni al vertice dei poteri dello Stato svolge compiti in cui, per la loro importanza e delicatezza, egli è insostituibile e non può bloccare la regolarità della funzione. Con la disciplina dettata dal legislatore del 1988, la facoltà di esenzione dall’obbligo di comparire nella sede del procedimento è accordata solo alle più alte cariche dello Stato dopo il Presidente della Repubblica, quindi al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale. La nuova disciplina stabilisce che, anche la testimonianza di tali cariche venga assunta nei modi ordinari, ma si consente che le stesse possano chiedere di essere esaminate nella sede in cui esercitano il loro ufficio, per non turbare l’ordinato svolgimento della funzione cui sono preposte. L’ultimo comma del citato articolo prevede che “qualora il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei soggetti indicati nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto, ovvero per qualsiasi altra necessità di carattere sempre processuale, si debba procedere nelle forme ordinarie”, quindi nella sede giurisdizionale ; questo perché, alla continuità dell’esercizio delle funzioni istituzionali, vengono preferite le esigenze dell’ accertamento penale e il giudice può disporre e ottenere la comparizione dinanzi a sé anche dei soggetti che presiedono agli organi costituzionali. La disciplina dettata dall’art. 205, commi 2 e 3, c.p.p. riguarda il dibattimento, sede in cui si forma la prova, non potendosene peraltro escludere l’applicazione anche alla fase delle indagini preliminari, proprio per garantire continuità e regolarità delle funzioni svolte dalle alte cariche dello Stato.

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