I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Con riferimento alla possibilità dell’uso del fax quale strumento di comunicazione di un atto idoneo a determinarne la legale conoscenza da parte del destinatario si osserva che la tesi favorevole al suo impiego deriva non solo dalla universale accettazione del fax quale mezzo di comunicazione, ma anche dalle caratteristiche tecniche di detto strumento, non ultima delle quali la possibilità di munirsi di prova del buon fine della trasmissione tale dovendo considerarsi, invero, il c.d. “report” indicativo dello status del documento inviato.
Tutti questi elementi hanno portato, nell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, alla disposizione normativa che permette l’utilizzazione del fax per la trasmissione di documenti ad una pubblica amministrazione (invero, si è previsto che: “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”).
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