Il D.lgs. 33/2013 prevede diverse tipologie di pubblicità, la pubblicità notizia e la pubblicità costitutiva.
Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicità notizia occorre dare applicazione alla sola sanzione generale mentre nel caso di violazione dell’obbligo della pubblicità costitutiva si collega una sanzione specifica collegata all’atto.
Cosa si intende per trasparenza?
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadinifavorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza concorre a attuare i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse. Questo integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione al servizio del cittadino.
Pubblicità costitutiva
Il D.lgs. 33/2013 prevede diverse tipologie di pubblicità, la pubblicità notizia e la pubblicità costitutiva.
Nel caso di violazione dell’obbligo di pubblicità notizia occorre dare applicazione alla sola sanzione generale mentre nel caso di violazione dell’obbligo della pubblicità costitutiva si collega una sanzione specifica collegata all’atto.
Un caso di pubblicità costitutiva si ravvisa nell’articolo 15 del D.lgs.33/2013 il quale prevede l’obbligo concernente la pubblicazione di incarichi di collaborazione o consulenza.
Tale pubblicità è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei compensi.
In caso di violazione dell’obbligo sussiste una responsabilità per i dirigenti al pagamento della somma corrisposta, salvo risarcimento.
Altro caso di pubblicità costitutiva è disciplinato dall’articolo 22, il quale prevede gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.
In caso di mancata pubblicazione è previsto il divieto di erogazione di qualsiasi somma, salvo le somme dei contratti di servizio per prestazioni o servizi erogati.
L’articolo 26 prevede, invece, l’obbligo di pubblicare atti di concessione, contributi, sussidi e ulteriori attribuzioni di vantaggi economici. La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti maggiori a 1000 euro nel corso dello steso anno. La mancata pubblicazione in tal caso è rilevabile dal destinatario anche ai fini del risarcimento dei danni.
Infine, l’articolo 39 prevede l’obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare gli atti di governo del territorio. La pubblicazione è condizione per l’acquisizione di efficacia di tali atti.
L’accesso civico come strumento per assicurare la pubblicazione
Strettamente collegato agli obblighi di pubblicità è lo strumento dell’accesso civico. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, come previsto dall’ art. 5, comma 1, del D Lgs 33/2013. Chiunque può presentare l’istanza di accesso civico, senza necessità di fornire motivazioni.
Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha introdotto il diritto all’informazione in quanto tale, svincolandolo dall’interesse procedimentale.
La trasparenza e le diverse forme di accesso
La pubblica amministrazione è tenuta ad adempiere a obblighi di pubblicità, traparenza.
Il diritto alla trasparenza amministrativa si è definito ed ampliato nel suo significato nel corso degli anni, dapprima con il Codice della Trasparenza del 2013 poi con il Decreto legislativo n.97/2016 con cui si è recepito il FOIA, istituto già diffuso in molti ordinamenti europei. L’esigenza di trasparenza risponde da un lato alle esigenze di consentire la partecipazione democratica dell’azione amministrativa, dall’altro alle esigenze di lotta alla corruzione. Con il Decreto legislativo n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza” è stata introdotta una nuova forma di accesso civico, ispirato al cd. “Freedom of information act”: l’accesso civico generalizzato. Questa forma di accesso prevede che chiunque può accedere a tutti i dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni. L’accesso si estende, pertanto, anche ai dati per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Chiunque può presentare l’istanza di accesso civico generalizzato senza necessità di fornire motivazioni.
Il legislatore, attraverso l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, ha voluto consentire l’accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “chiunque”, prescindendo da un interesse manifesto. L’intento del legislatore delegato è stato quello di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo così la partecipazione al dibattito pubblico.
Tale istituto di portata generale, tuttavia non è esente da alcune limitazioni rinvenibili sia in quanto stabilito nell’art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013, sia nella scelta del legislatore di far rimanere in vita gli artt. 22 e ss. della l. 241/90 relativi all’accesso c.d. “ordinario”.
Il diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 è il diritto di accesso procedimentale. Tale forma riconosce il diritto di accesso agli atti del procedimento ai soggetti che detengono un interesse giuridicamente qualificato.
La legge 241 del 1990 ha disciplinato, a ben vedere due istituti volti a perseguire l’esigenza di tutela del cittadino nei confronti della Pubblica amministrazione. Da un lato la partecipazione al procedimento disciplinata dall’art.10, dall’altro l’accesso ai documenti, disciplinato dagli artt. 22 e ss.
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