La trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato in sede giurisdizionale

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Per il ricorso straordinario vale la regola dell’alternatività. Presupposto per l’alternatività è l’identità del soggetto ricorrente e dell’atto impugnato.

L’alternatività si pone lo scopo di evitare che si abbiano due pronunce difformi su un unico atto.

L’alternatività è legittima in quanto è frutto di una scelta del soggetto che decide per un rimedio piuttosto che per l’altro. Tuttavia, un problema considerevole è rappresentato dalle altre parti che non possono soltanto subire la scelta di altri di un rimedio piuttosto che l’altro. Per tale motivo, è stato creato il meccanismo della trasposizione dinanzi al giudice del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Tar Napoli, sentenza n.3033 del 10 luglio 2020, ha differenziato le posizioni del controinteressato e del co-interessato, dichiarando che, il co-interessato può accedere liberamente al Giudice, al pari del ricorrente, nei termini.

Il cointeressato non può chiedere che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale, “in quanto la sua richiesta, se avanzata dopo lo spirare del termine di impugnazione, potrebbe costituire un espediente per eludere quest’ultimo, mentre, se avanzata prima, non avrebbe senso, dato che il principio di alternatività non opera allorquando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti diversi” (cfr. TAR Campania 790/2016).

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I fatti ad oggetto del giudizio

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato veniva impugnata deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 183/2015 nella parte in cui, in esecuzione dell’art. 31-bis l.r. 3/2002, aveva ricompreso, nel novero degli atti acquisibili all’esito della azione di vigilanza ispettiva funzionale all’accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico, “tutti i documenti amministrativi e contabili in cui possono essere rilevati i ricavi ed i costi di esercizio relativi ai contratti di trasporto pubblico locale”.

Con atto ex art. 10 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 il Comune di Napoli instava per la traslazione del gravame in sede giurisdizionale.

La società ricorrente, indi, provvedeva a trasporre il ricorso avanti al TAR.

 

La sentenza

Chiarisce il Tar Napoli, sentenza n.3033 del 10 luglio 2020 che il cointeressato, potendo ex se esperire la tutela rimediale contemplata dall’ordinamento nei termini decadenziali, è titolare di autonome garanzie processuali di cui può disporre senza vincoli derivati da scelte e strategie difensive poste in essere da altri soggetti.

Si distingue, pertanto, la figura del co-interessato rispetto a quella del controinteressato che, di contro, non assumendo qualifica di parte attiva del procedimento giurisdizionale o giustiziale è conformata dalle scelte operate da chi contro quella azione decide di insorgere. Pertanto, nel caso del controinteressato, la attribuzione della facoltà di opposizione consente di preservare la possibilità di accedere al Giudice (artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza; artt. 24, 111 e 113 Cost.), recuperando la facultas di tutela delle proprie ragioni in un procedimento peraltro connotato dal doppio grado di giudizio, senza che tale indefettibile prerogativa possa essere conculcata in via eteronoma, per effetto del contegno della “controparte”.

La ratio posta alla base di tale conclusione non potrebbe sorreggere l’estensione della legittimazione anche al cointeressato che potrebbe accedere liberamente al Giudice, al pari del ricorrente, nei termini decadenziali e che non potrebbe essere rimesso in termini, per il tramite della proposizione di un atto (opposizione) con il quale si manifesterebbe una facoltà di accesso al Giudice amministrativo di primo grado già venuto meno per effetto del mancato impulso processuale tenuto ab initio.

Pertanto, il cointeressato non può chiedere che il ricorso sia trasposto in sede giurisdizionale, “in quanto la sua richiesta, se avanzata dopo lo spirare del termine di impugnazione, potrebbe costituire un espediente per eludere quest’ultimo, mentre, se avanzata prima, non avrebbe senso, dato che il principio di alternatività non opera allorquando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti diversi” (TAR Campania 790/2016).

In conclusione, tale azione del co-interessato risulta contrastante con il canone della buona fede, che rileva che come noto rileva sia sul piano sostanziale che procedimentale, che processuale e giustiziale.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresenta il principale dei mezzi di risoluzione delle liti alternativi al processo innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato e costituisce un ulteriore rimedio di tutela del cittadino. Si colloca sistematicamente tra i ricorsi amministrativi, ossia tra i rimedi interni all’amministrazione avverso gli atti da questa emanati e lesivi degli interessi dei destinatari.

Il ricorso straordinario è un rimedio generale esperibile per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ed è posto a tutela di interessi legittimi/diritti soggettivi avverso gli atti definitivi delle Amministrazioni.

Si tratta di un rimedio eliminatorio che ha origine nell’impugnazione di un atto amministrativo e che termina nella caducazione dell’atto mentre la rinnovazione dell’atto è rimessa all’autorità che lo ha emanato.

A seguito di una considerevole elaborazione giurisprudenziale (cfr. Corte costituzionale, sentenza 26 marzo 2014, n. 73) è stata chiarita la natura del rimedio. Si tratta di un rimedio di natura giurisdizionale ed anche l’atto finale ha pertanto tale natura. Affermare la natura giurisdizionale di tale rimedio ha importanti conseguenze per quanto riguarda l’ammissibilità del rimedio dell’ottemperanza, l’individuazione dei mezzi di impugnazione esperibili.

 

 

L’alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato

Per il ricorso straordinario vale la regola dell’alternatività, che comporta che il privato destinatario di un atto amministrativo definitivo che sceglie di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica perde la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo e viceversa. Per tale motivo, la decisione sul ricorso straordinario non può essere impugnata avanti al giudice amministrativo se non per vizi di forma o difetti di procedura.

Presupposto per l’alternatività è l’identità del soggetto ricorrente e dell’atto impugnato.

L’alternatività si pone lo scopo di evitare che si abbiano due pronunce difformi su un unico atto.

L’alternatività è legittima in quanto è frutto di una scelta del soggetto che decide per un rimedio piuttosto che per l’altro.

Tuttavia, un problema considerevole è rappresentato dalle altre parti che non possono soltanto subire la scelta di altri di un rimedio piuttosto che l’altro.

Per tale motivo, è stato creato un meccanismo (art.10 D.P.R. 1199/1971) che permette alle altre parti di proporre opposizione.

Si tratta della trasposizione dinanzi al giudice del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero della possibilità di chiedere entro 60 giorni che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale.

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Sentenza collegata

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Dott.ssa Laura Facondini

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