Con una recente sentenza, numero 37400 del 2016 Presidente Fumo, rel. Pellegrino, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla competenza territoriale nel caso di truffa consumata mediante bonifico bancario.
L’argomento de quo è molto attuale, soprattutto dal punto di vista della tutela giurisdizionale da offrire alla vittima, caduta nella rete del truffatore. Bisogna, infatti, rimanere vigili e raziocinanti ogniqualvolta si legga un’offerta che possa interessarci, qualunque sia la fonte da cui questa provenga, ma soprattutto se si tratti di un annuncio inserito nei social networks.
Il meccanismo, in genere, è sempre lo stesso. Una volta che ci interessa un’offerta, magari ad un prezzo molto conveniente, contattiamo il truffatore con il quale instauriamo un rapporto amichevole, scambiandoci il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. Carpita la nostra fiducia, allo scopo di persuaderci sulla sua affidabilità e sull’imperdibile opportunità mostrataci, magari con un gentile sconto sul prezzo, ci invita ad effettuare il bonifico. Peccato che, dopo aver ricevuto il denaro, il truffatore scompaia nel nulla o, cosa ancor più grave, si disinteressi delle conseguenze penali della sua condotta criminosa. A quale giudice spetterà la tutela dell’ignaro malcapitato?
La vicenda sulla quale la Suprema Corte ha espresso la propria posizione riguarda un delitto consumato di truffa aggravata, ex articolo 640 cod. pen., consumato con l’invio del denaro presso il conto corrente del soggetto agente mediante un bonifico bancario posto in essere dalla vittima per far fede agli impegni assunti con il suo interlocutore.
E’ necessario, tuttavia, prima di procedere all’analisi posta in essere dalla Cassazione, esaminare, seppur brevemente, la fattispecie incriminatrice di cui si sta trattando.
L’articolo 640 cod. pen. è un delitto comune contro il patrimonio che viene commesso mediante frode, rectius artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procurando un ingiusto profitto, per sé o per altri, con altrui danno. E’ un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica dell’autore, abbia fatto seguito un profitto, ovvero una deminutio patrimonii del soggetto passivo.
Il momento consumativo, pertanto, agli effetti della competenza territoriale, sarebbe quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa. Tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente. Il reato si configura, conseguentemente, nel luogo in cui il soggetto attivo, meglio il truffatore, percepisca il profitto ingiusto e non in quello in cui il soggetto passivo, la vittima per intenderci, disponga il pagamento dell’obbligazione contratta con l’accordo fraudolento.
La questione esaminanda si complica nel momento in cui bisogna distinguere il mezzo, ovvero lo strumento, con il quale il raggirato intenda eseguire l’obbligazione assunta con il suo interlocutore. Si distinguono, infatti, nell’ambito dei sistemi telematici con cui si possa far fronte all’esecuzione dell’accordo, il meccanismo del pagamento mediante postepay da quella mediante bonifico bancario.
Nel pagamento effettuato tramite versamento su postepay, il conseguimento del profitto da parte del truffatore si verifica nel momento stesso in cui la parte offesa, ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento, infatti, si realizza contestualmente all’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente che ha avuto immediatamente la disponibilità della somma versata.
Nel pagamento, invece, mediante bonifico bancario, il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, considerato che il denaro ha ad oggetto un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca de destinatario. L’ente di credito, infatti, non solo potrebbe essere differente da quello del disponente l’operazione bancaria ma, altresì, l’ordine potrebbe essere revocato dall’ordinante, nelle more della transazione, impedendo al reato di consumarsi.
La semplice disposizione bancaria, pertanto, non comporta alcuna consumazione del reato, posto che lo stesso si verifica allorché il truffatore acquisisca la somma pecuniaria a lui destinata.
La Corte, alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che la fattispecie criminosa si era consumata mediante lo strumento del bonifico bancario, annulla la decisione impugnata, in quanto il giudice di prime cure aveva richiamato, erroneamente, il criterio del primo atto consumativo della truffa, identificato nel luogo in cui la persona offesa aveva effettuato il bonifico bancario.
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