1. Premessa: oggetto della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Come noto, il Testo Unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, adottato con DPR n. 1124/1965, all’art. 2, comma 2, relativamente all’oggetto della tutela, comprende non solo gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ivi comprese le attività prodromiche o strumentali), ma altresì quelli occorsi al lavoratore assicurato al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 Febbraio del 2000 recante la disciplina in tema di infortunio in itinere.
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Risarcimento dei danni e responsabilità per infortuni sul lavoro
Corredata di formulario e giurisprudenza, l’opera è un’analisi della responsabilità civile del datore di lavoro (e del terzo), nella sua interazione con la tutela previdenziale dell’Inail. Rappresentando un sicuro sussidio professionalmente, si affrontano le criticità inerenti sia agli aspetti sostanziali sia processuali. Si analizzano, anche attraverso l’evoluzione giurisprudenziale, le varie tipologie di danno e la relativa risarcibilità: danno biologico (interazioni tra diritto civile e previdenziale; sistema tabellare; danno temporaneo, permanente di lieve entità e mortale); danno differenziale (quantificazione; oneri assertori del lavoratore; esonero da responsabilità; danno complementare (morale e psichico, da perdita di chance). Vengono inoltre considerati, vagliando la casistica di riferimento: l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (nesso di casualità e ripartizione degli oneri probatori; condotta del lavoratore e sua rilevanza nell’accertamento del nesso causale); la responsabilità civile dei terzi estranei al rapporto assicurativo; le azioni processuali ordinarie e speciali. Al volume sono collegate delle significative risorse on line; alla pagina www.approfondimenti.maggioli.it sono infatti disponibili la normativa di riferimento aggiornata, la giurisprudenza, la prassi e un ricco formulario compilabile e stampabile.Daniele Iarussi Avvocato giuslavorista in Mantova, oltre che consulente legale in Italia e all’estero. Titolare e fondatore dello Studio Legale Iarussi. Formatore presso primari Enti (pubblici e privati). Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali, indirizzo Diritto del lavoro, nell’Università di Bologna. Già docente a contratto in Istituzioni di diritto privato nell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in materia di diritto del lavoro, anche all’estero. Autore di oltre settanta pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie. Redattore e componente del comitato scientifico per importanti riviste di diritto del lavoro.
Daniele Iarussi | 2017 Maggioli Editore
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2. La fattispecie del cd infortunio in itinere.
Come espressamente recita il succitato articolo, “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate (a) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, (b) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu’ rapporti di lavoro e (c), qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”, precisando che “l’’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti” aggiungendo, infine, che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche’ necessitato (e, mi sia consentito sottolineare, purché il conducente sia provvisto della prescritta abilitazione di guida)” restando esclusi, come è ovvio che siano, gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Inoltre all’art. 2, comma 2, del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro, che riporta integralmente il contenuto della predetta disposizione normativa, è stato aggiunto che l’uso del velocipede deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato.
In particolare, affinché si configuri tale tipologia di infortunio con conseguente diritto da parte del lavoratore assicurato ad ottenere la relativa indennità, con l’espressione “normale percorso” deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonché quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale rientrante in orari confacenti con quelli lavorativi, col solo limite del rischio elettivo escludente l’indennizzabilità poiché comportante una scelta arbitraria del lavoratore che abbia volutamente creato ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa [v. Cass. n. 6449/2008; Cass. n. 19047 del 2005]. Si pensi allora al caso in cui il lavoratore decida di “deviare” dal normale percorso per raggiungere il posto di lavoro e detta deviazione fosse il frutto di una sua spontanea iniziativa non determinata da cause di forza maggiore, da improrogabili esigenze o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Con riguardo poi al luogo in cui è avvenuto il sinistro, secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, lo stesso, ai fini della risarcibilità del danno, deve avvenire nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato (comprese, quindi, anche le pertinenze dell’abitazione oppure le scale del condominio ove la stessa è ubicata) per i quali interverrebbero, invece, forme di assicurazione privata, non potendo gravare il costo dell’eventuale indennizzo sull’intera comunità.
Importante è, altresì, ricordare che l’assicurazione in commento opera anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, ma purché necessitato. In sostanza, ciò sta a significare che il lavoratore che invochi la predetta tutela assicurativa dovrà dimostrare, ad esempio, che non vi fossero mezzi di trasporto pubblici in grado di collegare la propria abitazione con il posto di lavoro e viceversa, ovvero che gli orari dei mezzi pubblici non coincidessero con quelli lavorativi. A tale proposito deve rilevarsi che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, ai sensi del DPR n. 1124 del 1965, art. 2, comma 2, l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto [v. Cass, n. 7717 del 2004]. Dunque l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio incidenti [Cass., n. 19940 del 2004].
3. La tutela assicurativa estesa ai docenti di scuole pubbliche e private.
Ciò chiarito, innumerevoli questioni si sono poste in ordine alla trattazione degli eventi lesivi occorsi a docenti di scuole pubbliche e private, atteso che il succitato Testo Unico (compresa pertanto la parte dedicata alla risarcibilità dell’infortunio in itinere) trova sì applicazione nei confronti di tale categoria professionale, ma al verificarsi di determinate e specifiche condizioni che dovranno essere provate dal soggetto richiedente la tutela assicurativa. In particolare, come specificato anche dall’INAIL con Circolare n. 28 del 23 Aprile 2003 ai fini di una corretta interpretazione degli artt. 1 punto 28 e 4 punto 5 del Testo Unico approvato con DPR del 30 Giugno 1965 n. 1124, i docenti di scuole pubbliche e private sono coperti da assicurazione INAIL se durante lo svolgimento della loro attività si avvalgono dell’utilizzo di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori e via discorrendo), ovvero frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine (come gli ITP) ed ancora se sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico – scientifiche, ad esercitazioni pratiche ovvero ad esercitazioni di lavoro.
A tale ultimo riguardo si precisa che con l’espressione “esercitazione pratica”, passibile di interpretazione estensiva, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si deve intendere l’applicazione sistematica, costante e quindi non occasionale diretta all’apprendimento della materia oggetto di studio: a titolo esemplificativo, all’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed inferiori e quella ludico – motoria praticata nelle scuole elementari e materne.
Mentre le ”esercitazioni di lavoro” devono intendersi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette. Ed inoltre, a parere di chi scrive, si ritiene che debbano rientrare nel campo di applicazione di cui al Testo Unico in commento anche gli insegnanti di disegno tecnico e di storia dell’arte che associano la parte teorica a quella strettamente pratica, servendosi di squadrette, pastelli, righelli, fogli di determinate dimensioni, programmi specifici ecc ecc..
Senza dubbio, tra le attività protette rientra l’attività di sostegno, che si configura come teorico – pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei doversi momenti della giornata. D’altronde, l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della L. n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno.
Si faccia presente inoltre che le considerazioni sin qui svolte valgono per l’intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti (si pensi, allora, ad un corso obbligatorio di aggiornamento).
In ogni caso si evidenzia che requisito imprescindibile ai fini dell’operatività della tutela assicurativa, è che tutte le innanzi descritte attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni [v. Cass. S.U. n. 3476/94].
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Conclusioni.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, si può concludere affermando che l’insegnante per essere assicurato e tutelato in caso di infortuni sul lavoro dovrà dimostrare di avere, in via non occasionale, fatto uso di macchine elettriche, ovvero di avere frequentato un ambiente organizzato, ovvero ancora di avere svolto esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (nei termini innanzi descritti), o infine di avere svolto attività di sostegno. Una volta provato ciò, gli insegnanti di scuole pubbliche e private, al pari degli altri lavoratori, saranno tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati col rischio specifico dell’attività per cui sono stati assicurati, col solo limite del rischio elettivo e, quindi, come per quelli occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello del lavoro (cd infortunio in itinere) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 38 del 23 Febbraio del 2000.
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