Il provvedimento d’urgenza nell’economia dei mezzi Il rifiuto della “generalità”
L’art. 700 c.p.c. prevede che chi ha fondato timore che, durante il tempo oc- corrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, possa richiedere con ricorso il provvedimento d’urgenza più idoneo ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul merito.
Da quanto precede emergono i contorni del giudizio di cui trattasi: innanzi- tutto, le modalità propositive attraverso il sistema del ricorso; quindi la legittimazione attiva, appartenente a chi intenda avviare una causa per far affermare un proprio diritto; in ultimo, la strumentalità propria della cautela, ma anche, rispetto a quest’ultima, il carattere residuale di detto giudizio che, secondo l’incipit della disposizione in parola, opera fuori dei casi indicati nelle sezioni precedenti.
Sommarizzazione e tenuta del carattere strumentale nel provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Un aspetto emerge in maniera inappuntabile, ossia il sempre più ficcante affermarsi del processo di sommarizzazione attuato in ultimo, per quanto qui rileva, con la modifica dell’art. 669-octies, comma 6, che è in grado di rendere definitiva la statuizione di accoglimento dell’istanza ex art. 700 (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 9 giugno 2015, n. 11949 in cui si afferma che il nuovo testo dell’art. 669-octies, comma 6, ha previsto una strumentalità attenuata per i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c. e per gli altri a contenuto anticipatorio). La modifica oscura, ovviamente, il carattere temporaneo, oltreché accessorio, che all’inizio connotava immancabilmente i c.d. provvedimenti cautelari atipici (Cass. civ., 10 febbraio 1987, n. 1413, in Mass. Giust. civ., 1987, f. 2, da cui emerge come i provvedimenti de quibus si esaurissero fatalmente nella statuizione di merito; Cass. civ., 24 ottobre 1984, n. 5412, in Mass. Giust. civ., 1984, f. 10, la quale pone in evidenza la precarietà dei provvedimenti ex art. 700, destinati a perdere efficacia o ad essere sostituiti dal decisum finale, a seconda del riconoscimento o meno, con quest’ultimo, del diritto fatto valere in via cautelare; Cass. civ., 9 maggio 1983, n. 3192, in Mass. Giust. civ., 1983, f. 5, con la quale si ribadiscono la subordinazione ed interinalità del provvedimento atipico, rispetto alla sentenza da rendere nella causa di merito; nonché anche Trib. Milano, 21 settembre 1982, la quale evidenzia la stretta dipendenza delle statuizioni rese nel contesto giudiziale di cui all’art. 700 c.p.c. dal successivo procedimento di merito “il quale ne determina l’assorbimento e precisamente la caducazione o la sostituzione a seconda che la decisione sia contraria o favorevole”).
I procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. in materia di famiglia
Filiazione e regime patrimoniale
Nell’ambito dei rapporti con i figli si rinviene giurisprudenza in materia cautelare in particolare per il regime patrimoniale.
In una sentenza di merito si affronta il caso di un padre che non adempie al dovere di mantenimento della figlia mai riconosciuta, né frequentata, essendosi nel frattempo lo stesso sposato con altra donna ed avendo con lei generato ulte- riore prole.
In verità la minore non aveva mai conosciuto il padre e la madre, ai tempi in cui la figlia frequentava il liceo, essendosi accorta del disagio provato a causa dell’abbandono, intenta un procedimento cautelare ex art. 700 al fine di ottenere la declaratoria giudiziale di filiazione naturale e al fine di veder condannato il padre non solo al contributo al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non autosufficiente, oltre alla liquidazione del danno morale ed esistenziale, come stabilito dalla sentenza penale, ma anche al risarcimento per il danno morale ed esistenziale patito dalla figlia.
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