Indice:
- I beni pubblici super partes
- Le opzioni normative “territoriali”: condizioni e presupposti
- Configurabilità della fattispecie e della violazione
- Gli effetti: le sanzioni ed il sostegno
1. I beni pubblici super partes
L’incolumità pubblica e la sicurezza urbana rappresentano due tra i beni pubblici giuridicamente più rilevanti e socialmente più sentiti dalla generalità: dalla gestione e dalla tutela di tali beni “superiori” derivano e dipendono, infatti, la vivibilità ed il decoro delle città nonché la sicurezza pubblica, ergo gli interessi della collettività ed i relativi valori e diritti, peraltro costituzionalmente tutelati. Aliter, si produrrebbero fattori di marginalità e di esclusione sociale e, dunque, l’insorgenza e la diffusione di fenomeni di illegalità, di criminalità, predatorii e correlati (ex plurimis, circonvenzione di persone incapaci, adescamento, atti osceni, rapina, violenza sessuale, rissa, violenza privata, atti contrari alla pubblica decenza, spaccio di sostanze stupefacenti, invasione di terreni o edifici, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di cose altrui) ed il loro favoreggiamento e sfruttamento.
La promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile si rivelano, anche in quest’ambito “umano”, tra le migliori azioni da progettare e da attuare al fine di prevenire ed eliminare pericoli di una certa importanza e/o gravità per la cittadinanza e, dunque, onde perseguire il recupero del territorio e la sua riqualificazione “antropologica”.
In tal senso, si configurano, quali principi giuridici generali ed inderogabili, valori come la morale pubblica, il comune sentimento di pudore della cittadinanza, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica, la circolazione veicolare nonché il lavoro: la carenza o, addirittura l’assenza, di tali fattori relazionali è (o può essere) fonte di allarme sociale ed insicurezza e di percezione della lesione delle comuni norme del vivere civile e delle condizioni basilari di vita.
2. Le opzioni normative “territoriali”: condizioni e presupposti
A tal fine, l’ordinamento italiano vigente, finanche in sede di legislazione speciale (art. 54 co. 4 d.lgs 18-08-2000 n. 267) come peraltro novellata (l. 18-04-2017 n. 48), prevede, anche a livello periferico, la possibilità di intervenire mediante provvedimenti temporanei in caso di situazioni contingibili ed urgenti, quali lo spaccio di stupefacenti, l’abuso di alcool, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, l’illecita occupazione di spazi pubblici e/o fenomeni di violenza: tale potestà è attribuita, in sede locale, al Sindaco che opera, però, in veste di ufficiale di Governo.
Ratio di tale potere extra ordinem è, nella fattispecie, la tutela del diritto alla libertà di movimento e di quieto vivere ed alla libertà individuale di tutti: conseguenza diretta ed immediata di tale previsione è il potenziamento delle azioni di contrasto da parte delle forze di polizia locale.
Nucleo concettuale centrale è che qualsiasi attività posta in essere dall’uomo deve porsi in linea con la legislazione nazionale, a partire dalla Carta costituzionale, e, sia pure quale espressione di un proprio diritto, oltre a dover essere esercitata entro i limiti dati dai propri obblighi di legge, non può e non deve ledere diritti e/o interessi generali e/o collettivi.
Già a livello centrale, infatti, lo Stato italiano riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) ed, al fine di rendere effettivi questi diritti, si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali al pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.): ne deriva che anche quei diritti, qualificabili, di libertà sono oggetto di riconoscimento e di protezione costituzionale e giuridica nella misura in cui non compromettano valori preminenti, quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana, e rappresentino, ergo, uno “mezzo” di tutela e di sviluppo della persona umana e non soltanto una, magari particolare, forma di attività economica.
In tal senso, l’ordinamento italiano vigente, anche in termini giurisprudenziali (Corte Cost. 7-06-2019 n. 141), non formula voci separate del fenomeno della prostituzione e, dunque, non vede alcuna differenza tra prostituzione “coattiva”, “per bisogno” e “per scelta” libera, volontaria: tutte queste, magari ipotetiche, “distinzioni” sono, così, trattate, ad unità, all’interno dell’unica voce “prostituzione” in quanto questo fenomeno viene visto, inteso ed inquadrato, sempre, come una prestazione di servizio e, pertanto, come un’attività che degrada e svilisce la persona, sempre qualificata come soggetto debole e vulnerabile del rapporto, motivo per cui il fenomeno è incriminato rispetto ai terzi.
In termini operativi, va tenuto presente che, a livello locale, il potere del Sindaco è, comunque, soggetto al verificarsi ed al rispetto di determinati elementi, rectius,
1) condizioni e, cioè, che: a) l’ordinanza non sia sine die e non sia ad libitum in punto di fatto e di diritto nonché di strutturazione formale (es. premesso, considerato; rilevato; preso atto; ravvisato; visti; dato atto; ordina; avverte; dispone); b) il contenuto dell’ordinanza sia stato preventivamente comunicato al Prefetto; 2) presupposti come: a) il manifestarsi del fenomeno nonché la sua segnalazione e diffusione; b) la specifica e particolare intensità del fenomeno; c) la prevenzione, anche in termini di reiterazione, del fenomeno; d) la necessità e l’urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi.
In tal senso ed ottica, l’ordinanza può essere emessa anche nel caso in cui sia stata già emanata un’ordinanza simile ed anche relativamente a singole strade.
3. Configurabilità della fattispecie e della violazione
Sul pianto sostanziale, la fattispecie ricorre quando si pongono in essere particolari modalità di condotta, come comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione.
La violazione, il cui procedimento segue i principi e le procedure previsti dalla l. 24-11-1981 n. 689, si può configurare in molteplici situazioni e, dunque, concretizzare, alternativamente, con: a) lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; b) il richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti; c) il concordare (con gli stessi soggetti) l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento, anche quando si è alla guida di veicoli, d) l’eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere tali comportamenti.
4. Gli effetti: le sanzioni ed il sostegno
È da notare che il legislatore nazionale ha qualificato (e ritiene) così elevato, in subiecta materia, il disvalore delle condotte, precedentemente indicate, da aver stabilito, altresì, che le sanzioni, previste ed applicabili nel caso, non impediscono né assorbono quelle penali, amministrative e del codice della strada. Non solo.
È stato, altresì, previsto che, ai fini dell’emersione del fenomeno nonché dell’assistenza e dell’integrazione sociale, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, possono essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero e ciò persino in alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita nell’ordinanza del Sindaco de quo.
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