La tutela del terzo creditore di buona fede in sede penale e l’applicazione del codice antimafia

Avola Giovanni 28/04/16

Con l’ordinanza emessa in data 10 marzo 2015, la Corte d’Appello di Reggio Calabria ritiene inammissibile l’istanza di riconoscimento della posizione creditoria rispetto al compendio patrimoniale del quale era stata precedentemente disposta la confisca ai sensi del 240 c.p. e 416 bis comma 7 c.p. Dall’esecuzione della confisca, disposta a seguito di condanna definitiva per delitto di associazione mafiosa, deriverebbe l’impossibilità, a giudizio della corte territoriale, di fornire tutela al creditore istante. I diversi statuti regolativi previsti per la confisca emessa in sede penale rispetto a quella emessa in sede di prevenzione sarebbero infatti tali da non permettere l’applicazione del sub-procedimento introdotto con il codice antimafia (titolo IV, artt 52 e ss.) alla misura di sicurezza prevista nel codice penale.

Evidente come la disparità di trattamento tra situazioni soggettive analoghe che deriva da una simile distinzione, non può accettarsi sia per logica comune che per logica giuridica come rileva la Corte di Cassazione, che ritiene ammissibile il ricorso del terzo creditore e rimanda gli atti al giudice a quo. Laddove venga infatti riconosciuta la condizione di buona fede, l’estraneità dall’attività delittuosa oggetto del procedimento e la sussistenza del diritto di credito, la soddisfazione del terzo creditore non può essere condizionata alla diversa sede nella quale viene disposta la confisca.

A ciò si aggiunga la stessa volontà del legislatore, espressa con la legge di stabilità n.228 del 2012, la cui rilevanza nel caso di specie viene al contrario esclusa dalla Corte d’appello. L’articolo 1 comma 190 della summenzionata legge dispone invece per l’applicazione delle norme in materia di amministrazione e destinazione contenute nel codice antimafia anche ai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell’articolo 12 sexies d.l.306/92 (c.d. confisca allargata).

Il rinvio in questione, lungi dal limitarsi al richiamo a singoli articoli, opera piuttosto rispetto a tutte le norme del codice antimafia riguardanti l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. E nello stesso concetto di amministrazione e destinazione, non può che rientrare la previa soluzione in fatto e in diritto delle questioni relative alla sussistenza di pretese creditorie di terzi in buona fede.

A ciò si aggiunga il richiamo disposto dal titolo III del codice antimafia, il cui articolo 45, nel prevedere l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni oggetti dalla confisca, liberi da oneri e pesi, ha cura tuttavia di rimandare al successivo titolo IV per i limiti e le forme della tutela dei terzi.

Posta quindi l’applicabilità del sub-procedimento in esame anche alla materia più strettamente penale alla quale appartiene la confisca allargata, l’applicazione della medesima disciplina alla misura di cui al 240 c.p. deriva dalla stessa lettera dell’articolo 1 comma 190  l.228/190, che richiama espressamente i reati di cui al 51 comma 3 bis, tra i quali rientra, per quel che qui rileva, il 416 bis.

Secondo quanto fin qui detto, l’applicazione delle norme del codice antimafia avviene quindi non in virtù di una interpretazione analogica, la cui operatività in campo penale risulta sempre problematica, ma per espressa volontà legislativa, quindi in maniera diretta e non mediata.

La tutela del terzo creditore prescinde infine dall’esistenza o meno di una garanzia del suo diritto, elemento ritenuto al contrario rilevante dalla corte territoriale ai fini dell’ammissione della relativa domanda. Le caratteristiche concrete del credito vengono piuttosto in rilevanza quanto alla concreta graduazione del soddisfacimento delle posizione creditorie che segue il modello derivante dal combinato disposto degli artt. 54 e 61 comma 2 codice antimafia.

Per concludere, riportando le parole utilizzate dalla Cassazione, quello che in altri termini sta venendo ad affermarsi è una progressiva assimilazione delle discipline funzionali della confisca penale e di quella preventiva, pur restando comunque diversi i rispettivi contenitori procedimentali.

Sentenza collegata

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Avola Giovanni

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