1. Le garanzie post-dibattimentali a favore delle parti interessate
Nello studio delle garanzie partecipative riconosciute ai cittadini europei una parte significativa la giocano le garanzie cd. post-dibattimentali. Tali sono quelle garanzie predisposte a tutela delle parti interessate a seguito della conclusione delle procedure decisionali. Esse consentono agli interessati di modificare il contenuto delle decisioni, qualora ne sussistano i presupposti e le condizioni. Le garanzie post-dibattimentali comprendono la tutela giurisdizionale, l’attività di conciliazione svolta dal Mediatore europeo e tutte le ulteriori forme di tutela amministrativa attivabili direttamente presso le amministrazioni comunitarie decidenti. In questa sede, tuttavia, verranno esaminate solamente le più importanti tra le tre, ovvero le garanzie giurisdizionali vere e proprie.
Quanto al metodo, non verrà riassunta tutta la giurisprudenza comunitaria relativa alla partecipazione degli interessati. Invece, si cercherà di mettere in evidenza, in linea generale, che genere di approccio è stato sviluppato dai giudici europei nella trattazione delle garanzie procedimentali come quelle partecipative. Viene sviluppata pertanto una breve analisi dei principali rimedi giurisdizionali riconosciuti alle parti interessate per modificare gli esiti delle procedure decisionali. Ci si concentrerà, appunto, su quelle sentenze che hanno contribuito a definire le modalità per il cui tramite è possibile accedere alla tutela giurisdizionale.
2. Il ricorso giurisdizionale diretto. Il requisito del direct concern
Quali sono le condizioni essenziali che legittimano un privato a rivolgersi direttamente al giudice europeo per modificare una decisione comunitaria?
La prima tipologia di ricorso giurisdizionale è anche la più importante. Si tratta della possibilità di adire direttamente il giudice comunitario ed ottenere l’annullamento di una decisione comunitaria. Ai privati, in altre parole, è concessa la facoltà di modificare direttamente il contenuto della decisione quando, tra le altre ipotesi, ritengano che nel corso del procedimento decisionale non siano state adeguatamente considerate le loro posizioni.
Il principale requisito necessario affinchè le parti possano adire validamente i giudici comunitari è costituito dal cd. direct concern. Si tratta cioè della necessità che la decisione comunitaria incida direttamente sulla posizione giuridica del singolo individuo. Lo prevede il quarto comma dell’articolo 230 del Trattato istitutivo, secondo il quale: «Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
La giurisprudenza comunitaria ha più volte specificato cosa debba intendersi per
direct concern[1] Nella sentenza si spiega che:
«(…) The appropriate German authorities had nevertheless already informed the applicantthat they would reject its application as soon as the Commission had granted them the requisite authorisation. They had requested that authorisation with particular reference to the applications already before them at that time. It follow therefore that the matter was of direct concern to the applicant».. Basti citare a titolo esemplificativo alcuni tra i casi più significativi. Uno dei primi è quello affrontato dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 62/70,
Block KG contro Commissione, del 1971. Nel caso di specie la
Block KG, un’impresa tedesca, chiedeva l’annullamento di una decisione della Commissione rivolta alla Germania, nella parte in cui autorizzava ad escluduere dai controlli comunitari alcuni prodotti di derivazione cinese, ma distribuiti nei Paesi del
Benelux. La Corte ritenne che, nel caso di specie, la ricorrente godesse di legittimazione in quanto direttamente interessata dalla decisione.
Di analogo contenuto sono le sentenze della Corte di giustizia nella causa n. 92/78, Simmenthal contro Commissione, o nella causa n. 113/77, NTN Toyo Bearing Company e altri contro Consiglio, entrambe del 1979. Nonché, tra le più recenti, le sentenze della Corte di giustizia nella causa C-152/88, Sofrimporto contro Commissione e nella causa C-386/96 P, Dreyfus contro Commissione, entrambe del 1988.
In tutte queste occasioni i giudici comunitari hanno, per un verso, garantito il diritto di ricorrere sia al soggetto che sia stato direttamente interessato dal provvedimento, sia quello che, apparentemente terzo, in realtà riceveva da quella stessa decisione un pregiudizio nella propria sfera giuridica. Per altro verso, al fine di evitare di essere investiti da un numero di ricorsi eccessivo, i giudici hanno ravvisato il fondamento della diretta incisione sulle situazioni giuridiche soggettive nell’assenza di potere discrezionale in capo ai primi destinatari del provvedimento: gli Stati. Si è chesta, in altre parole, l’assenza di discrezionalità in capo agli organi statali chiamati ad applicare il singolo provvedimento. Assenza che, è stato aggiunto, verrebbe dimostrata dalla presenza di due presupposti. Il fatto che il provvedimento comunitario abbia, anzitutto, carattere meramente automatico ed, inoltre, il fatto che derivi la propria applicazione dalla sola normativa comunitaria, senza l’intervento di norme intermedie
[2].
A tale ultimo proposito può essere segnalata, tra le tante, una recente decisione del Tribunale di prima istanza, nella causa T-122/05,
Benko e altri contro Commissione, del 2006, in cui i giudici hanno elaborato nuove riflessioni sul tema delle condizioni che legittimano l’impugnazione di provvedimenti comunitari da parte di singoli individui
[3].
Nello specifico, alcuni privati e due Comuni austriaci chiedevano al Tribunale di annullare la decisione n. 2004/798/CE della Comunità europea, adottata sulla base dell’articolo quarto della direttiva n. 92/43/CEE, inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, e contenente l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (cd. direttiva habitat).
Benchè il giudice abbia negato l’impugnazione diretta del provvedimento per carenza di legittimazione delle ricorrenti, ha tuttavia insistito sul fatto che il sistema di garanzie giurisdizionali comunitarie non si esaurisce all’impugnazione diretta. Si tratta di un aspetto interessante, che merita di essere sviluppato ulteriormente. La sentenza del Tribunale – ed altre, prima di essa – ha chiarito espressamente che il ricorso giurisdizionale non è che la minima parte di un articolato sistema di rimedi giuridici che garantiscono le parti in modo altrettanto efficace e soddisfacente, affidando alla giustizia comunitaria il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Sicchè, nell’opinione del giudice, benchè sia possibile adire direttamente gli organi di giustizia comunitaria, è spesso preferibile verificare la praticabilità di percorsi alternativi: a livello domestico o comunitario.
3.1 L’articolazione del sistema di tutele giurisdizionali tra ordinamenti domestici ed ordinamento comunitario. Il caso Uniòn de Pequenos Agricultores
La sussistenza di un sistema di tutele articolato costituisce una prerogativa essenziale del sistema comunitario. Attraverso la presenza di più mezzi di ricorso, infatti, l’ordinamento comunitario provvede ai singoli una tutela giurisdizionale adeguata ed evita che i giudici comunitari siano travolti da un numero eccessivo di ricorsi.
La stessa Corte di giustizia ha ribadito questo aspetto in numerose occasioni. Significative sono, ad esempio, le sentenze relative alla causa n. 294/83,
Technointorg contro Commissione, nonché alla causa n. 222/84
, Union Nationale des Entraineurs et Cadres Techniques du Football (UNECTEF) contro
Georges Heylens e altri
, entrambe del 1986
[4].
L’orientamento interpretativo dei giudici europei parte dal presupposto che il dovere di assicurare ai propri cittadini un sistema di rimedi giurisdizionali che garantisca loro una tutela effettiva grava anzitutto sui singoli Stati. Peraltro, aggiunge la giurisprudenza comunitaria, bisogna tenere presente il contenuto dell’articolo decimo del Trattato istitutivo, per cui: «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato».
Sono dunque i giudici nazionali che debbono interpretare ed applicare le norme procedurali nazionali, benché carenti o lacunose, in modo tale da agevolare gli interessati a contestare giudizialmente la legittimità di qualsiasi provvedimento nazionale relativo all’applicazione di un provvedimento comunitario.
In altre parole, qualora uno Stato non avesse provveduto a garantire ai singoli un sistema adeguato di tutele, salvi i profili di responsabilità di fronte la Comunità europea, i privati non sarebbero comunque legittimati a ricorrere direttamente alla giustizia comunitaria. Dovrebbero prima rivolgersi ai giudici nazionali che, in virtù del principio di leale collaborazione
[5] sono vincolati a colmare le inadempienze del sistema giuridico domestico. Ciò in funzione dello spirito collaborativo che anima il rapporto tra ordinamenti domestici e quello comunitario.,
Una nota sentenza in cui si affronta in modo esplicito il tema dell’articolazione tra ordinamento comunitario ed ordinamenti domestici è stata emanata dalla Corte di giustizia, nella causa n. C-50/00 P,
Uniòn de Pequenos Agricultores contro Consiglio, del 2002
[6]. È opportuno, allora, riassumere la vicenda ed analizzare il merito delle osservazioni dei giudici.
La Corte, nell’occasione, viene adita dalla Uniòn de Pequenos Agricultores – un’associazione di categoria che riunisce piccole imprese agricole spagnole e cura la difesa dei loro interessi – per ottenere l’annullamento del regolamento del Consiglio n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. In base al regolamento in questione veniva proposta una riforma dell’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva. Il precedente regime d’intervento veniva abolito e sostituito da un regime d’aiuto ai contratti di stoccaggio privato. L’aiuto al consumo, nonché l’aiuto specifico ai piccoli produttori erano soppressi.
Già il Tribunale di primo grado, nel dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile, aveva offerto alcune interessanti riflessioni sull’argomento. Al punto trentaquattresimo dell’ordinanza aveva specificato, richiamando una giurisprudenza comunitaria costante, che il quarto comma dell’art. 173 del Trattato istitutivo attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che – ancorché adottata in forma di regolamento – li riguardi direttamente e individualmente. Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione, spiegava il Tribunale, dev’essere ricercato nella portata generale dell’atto. Nel caso di specie, aveva chiarito l’ordinanza, si era in presenza di un atto normativo.
Al punto quaranticinquesimo dell’ordinanza il Tribunale aveva aggiunto che anche un atto normativo può, in determinate circostanze, riguardare individualmente alcuni soggetti e, pertanto, presentare ai fini dell’impugnazione contemporaneamente carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale.
Al punto quarantasettesimo dell’ordinanza, infine, il Tribunale aveva chiarito che la ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni è ammessa quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere procedurale; oppure quando l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, dal canto loro, siano legittimate ad agire e, inoltre, quando l’associazione sia identificata per l’incidenza dell’atto impugnato sui propri interessi in quanto associazione, in particolare per il fatto che la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento. Nel caso di specie, tuttavia, secondo il Tribunale non esisteva nessuna delle condizioni citate.
La Corte di giustizia si trova a dover valutare il merito delle osservazioni svolte dal Tribunale e verificare se effettivamente, come sostiene la ricorrente (punto ventisei): «Le disposizioni controverse del regolamento impugnato, che comportano l’abolizione del regime d’intervento, dell’aiuto al consumo, come pure dell’aiuto ai piccoli produttori, non richiedono alcuna normativa nazionale di applicazione e non danno adito ad alcun atto delle autorità spagnole. Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe la possibilità, nel sistema giuridico spagnolo, di chiedere l’annullamento di un atto nazionale connesso alle dette disposizioni, cosicché sarebbe escluso un rinvio pregiudiziale volto ad accertare la validità di queste ultime. Inoltre, la ricorrente o i suoi aderenti non potrebbero nemmeno violare siffatte disposizioni per poi contestare la validità della sanzione che, eventualmente, fosse loro applicata»
Al contrario, secondo il Consiglio e la Commissione, le motivazioni dell’associazione sarebbero manifestamente infondate. Il quarto comma dell’art. 173 del Trattato, infatti, non contemplerebbe la circostanza per cui l’impossibilità per la ricorrente di avere accesso a un rimedio giurisdizionale nell’ambito del diritto nazionale costituisca un criterio o una circostanza in grado di giustificare la ricevibilità di un ricorso diretto di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto comunitario di portata generale.
L’unico criterio pertinente, a loro giudizio, sarebbe che quest’ultima fosse direttamente e individualmente interessata dall’atto impugnato. È vero inoltre, a giudizio della Commissione e del Consiglio, che lo stesso Trattato ha previsto un sistema completo di rimedi giurisdizionali inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità o della validità degli atti delle istituzioni, in particolare quello degli atti di portata generale. Sicchè, è vero che uno Stato membro che renda eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, la proposizione di una questione pregiudiziale violerebbe il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva e verrebbe meno così al suo dovere di leale cooperazione quale previsto dall’articolo quinto del Trattato. Ma, in casi come quello in esame, sarebbe sufficiente far cessare l’infrazione. Ciò non attraverso la forzatura del senso del quarto comma dell’art. 173 del Trattato, bensì avviando un procedimento per inadempimento contro lo Stato membro in questione, secondo quanto dispone l’art. 226 del Trattato stesso.
Ebbene, il punto principale della decisione della Corte si concentra proprio sulla questione della legittimazione a proporre un ricorso diretto di annullamento del regolamento impugnato. Ciò, in ragione dell’asserita mancanza di qualsiasi mezzo di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale. Secondo la Corte nrl caso di specie non sussisterebbero i presupposti minimi necessari. I giudici, anzitutto ribadiscono (punto trentotto) che: «La Comunità europea è una comunità di diritto nella quale le relative istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali».
Di conseguenza, deve essere riconosciuta ai singoli piena tutela delle loro posizioni giuridiche. Questi ultimi possono, se ne ricorrono le condizioni, impugnare gli atti direttamente di fronte ai giudici comunitari. Quando, invece, queste condizioni non sono presenti, è concessa loro la possibilità di far valere l’invalidità di questi atti in via incidentale di fronte ai giudici comunitari, oppure, soprattutto, ricorrere al sistema giurisdizionale domestico di appartenenza. Spetta agli Stati membri, dunque, instaurare un sistema di tutele adeguato che garantisca l’effettività del diritto comunitario. Sicchè, secondo la Corte (punto quarantadue): «(…) i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l’esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccependo l’invalidità di quest’ultimo».
È evidente che in questo caso accogliere le motivazioni della ricorrente significherebbe avallare un sistema in cui il giudice comunitario sarebbe costretto ad esercitare un controllo costante sulla disciplina nazionale. Compito, questo, che esula dalle competenze del giudice.Dalle motivazioni della Corte si evince con chiarezza che l’articolazione tra il livello domestico e quello comunitario persegue due scopi. Il primo è finalizzato ad impedire che l’attività dei giudici europei venga rallentata eccessivamente da un numero non gestibile di ricorsi diretti. Il secondo scopo, invece, fa sì che comunque le parti possano fare affidamento sui propri sistemi domestici per ottenere la verifica della legittimità dell’azione delle istituzioni comunitarie. Qualora il sistema domestico sia sufficientemente sviluppato da consentire di ottenere la tutela giurisdizionale dei propri interessi, verrebbe meno il motivo di affidare il carico di lavoro sul giudice comunitario.
3.2 Ancora in tema di articolazione delle tutele giurisdizionali tra il livello comunitario e gli ordinamenti domestici: il caso Greenpeace
Il profilo relativo all’articolazione tra sistema comunitario e sistema domestico è stato ripreso da numerose sentenze, alcune delle quali inerenti i profili legati alla partecipazione delle parti interessate entro le procedure decisionali. Può essere utile a tale proposito richiamare la sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-321/95 P, Greenpeace e altri contro Commissione, del 1998.
3.3 Il caso Lisrestal
Quano detto finora circa l’esperibilità del ricorso diretto presso i giudici europei non deve essere frainteso. È innegabile il fatto che i giudici comunitari abbiano tentato di evitare l’accumularsi dei ricorsi presso le proprie strutture, demandando agli ordinamenti domestici la tutela primaria dei diritti individuali. È altresì vero che con ciò non hanno inteso sottrarre alla loro responsabilità le istituzioni comunitarie. Con particolare riferimento al tema della partecipazione, i giudici hanno più volte rigettato le motivazioni della Commissione allorchè delegavano agli ordinamenti domestici il rispetto e la tutela delle garanzie partecipative.
Ci sono, in merito, due sentenze interessanti. La prima, del 1995, è la sentenza del Tribunale nel caso T-346/94, France aviation contro Commissione. La seconda, risalente all’anno successivo, è stata emessa dalla Corte di giustizia nel caso C-32/95, Commissione contro Lisrestal. In entrambi i casi il tema della garanzia degli interessi privati entro i procedimenti si lega al problema dell’esistenza di procedure composite tra i livello sovranazionale e quello nazionale, per cui può essere complesso individuare a quale dei due livelli giuridici spetta la garanzia e la tutela dei diritti.
Il caso France-aviation è stato già discusso in precedenza. Basti qui ricordare che nelle sue motivazioni il Tribunale ritenne la procedure comunitaria, e pertanto la Commissione, responsabile per la mancata garanzia di un’adeguata partecipazione del soggetto interessato.
La seconda sentenza è, a tale proposito, ancora più interessante. La questione nasce intorno alla decisione della Commissione relativa alla riduzione di un contributo finanziario del Fondo sociale europeo accordato a cinque imprese portoghesi, tra cui la Lisrestal Lda e alla richiesta nei confronti di queste ultime del rimborso di un primo anticipo già versato. Il Tribunale di primo grado, nella causa T-450/93, aveva annullato la decisione della Commissione. Quest’ultimo, nella propria decisione aveva riconosciuto le ragioni delle ricorrenti – che contestavano, tra le altre cose, la violazione del loro diritto di difesa – e aveva sostenuto che (punto quarantaduesimo): «(…) secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’ essere garantito anche in assenza di norme specifiche riguardanti tale procedimento (…). Per il rispetto di tale principio è necessario che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione dalla Commissione per motivare la decisione controversa».
Tra le contestazioni mosse dalla Commissione al Tribunale vi è quella per cui, anzitutto, le parti del procedimento non possono vedersi riconosciuto alcun diritto di essere previamente sentite a causa del modo in cui sono strutturate l’amministrazione e la gestione del Fondo. In secondo luogo, la decisione controversa non infliggerebbe alcuna sanzione alle altre parti del presente procedimento. In terzo luogo, l’amministrazione del Fondo renderebbe in pratica estremamente difficile la consultazione diretta dei beneficiari di tale Fondo da parte della Commissione.
A giudizio della Corte, tuttavia, nessuna delle tre argomentazioni può essere accolta. Benchè, infatti, la gestione del Fondo avvenga prevalentemente ad opera delle autorità statali, è indubbia la circostanza che la decisione della Commissione abbia un impatto diretto sulla posizione delle parti. Ciò comporta l’obbligo per la Commissione stessa di garantire loro il rispetto del contraddittorio anche a livello sovranazionale.
Questo fenomeno è stato definito da alcuni come vertical convergence. In altre parole, la protezione dei diritti individuali non può essere compressa in ragione delle divisioni procedimentali che sussistono tra due differenti amministrazioni, quella nazionale e quella comunitaria.
4.1 L’articolazione delle tutele giurisdizionali a livello comunitario. Il rinvio pregiudiziale ed il ricorso in via incidentale
L’articolazione delle tutele giurisdizionali a favore degli interessati non si limita al profilo relativo alla cooperazione tra sistemi domestici e comunitario. Fa riferimento, anche, all’articolazione operante presso il livello comunitario. Esistono infatti due principali alternative al ricorso diretto: una è costituita dal rinvio pregiudiziale di invalidità e la seconda dal ricorso in via incidentale
[7].
Il primo trova menzione nell’art. 234 del Trattato. Il quinto comma dell’articolo prevede infatti la possibilità per il giudice nazionale di adire la Corte di giustizia in via incidentale alla presenza di due condizioni. Che si tratti cioè di materie di competenza della Corte, rientranti tra quelle appositamente elencate dalla disposizione. Inoltre, che il giudice nazionale ritenga opportuno coinvolgere quello comunitario, non essendo ravvisabile un obbligo a tale riguardo.
Ed in effetti Il rinvio pregiudiziale garantisce due obiettivi essenziali. Consente di sollevare la pronuncia della Corte di giustizia, favorendo, in ultima istanza, il medesimo risultato che si sarebbe ottenuto qualora fosse stato applicabile il meccanismo contemplato dall’art. 230 del Trattato. Favorisce, inoltre, la collaborazione attiva tra privati e Giudice comunitario, che – come sostengono alcuni autori
[8] – costituisce, o dovrebbe costituire, il principale obiettivo del ricorso incidentale, favorendo una più intensa partecipazione ai processi decisionali da parte dei singoli.
Una seconda, ed ulteriore, possibilità di tutela è quella contenuta dall’art. 241 del Trattato istitutivo. In esso si stabilisce che ciascuna parte ha la facoltà di adire la Corte di giustizia in via incidentale, invocando l’inapplicabilità di un regolamento. Purché sussistano tre condizioni. In primis, che sia spirato (infruttuosamente) il termine di due mesi contemplato dal quinto comma dell’art. 230. Il termine di due mesi, specifica la disposizione, ha una decorrenza diversa, a seconda del fatto che l’atto sia stato pubblicato o notificato al ricorrente. Nel primo caso, evidentemente, il termine inizia a decorrere dalla pubblicazione. Nel secondo, dalla ricezione della notifica. Infine, in mancanza, dal momento in cui il privato ne abbia avuto conoscenza.
In secondo luogo, è necessario che la controversia verta su un regolamento (sono contemplati sia i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sia quelli adottati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca Centrale Europea).
Infine, la giurisprudenza ritiene obbligatorio che il ricorso verta su vizi tassativamente individuati dal secondo comma dell’art. 230. Tra questi, in particolare, la violazione della forma ad substantiam richiesta per l’atto, la violazione del Trattato o lo sviamento di potere. Quest’ultima ipotesi, in particolare, sembrerebbe prestarsi a ricomprendere anche le circostanze nelle quali non è stata garantita adeguata partecipazione ai soggetti interessati.
In proposito, è utile richiamare la sentenza resa dalla Corte di giustizia nella causa n. 294/83,
Les Verts conto Parlamento, del 1986. In essa, la Corte affermò che la Comunità europea è anzitutto una comunità di diritto. Ne consegue che, in generale, nessun esercizio di potere pubblico può essere sottratto al controllo giudiziale. Nello specifico, però, le ipotesi concrete per il cui tramite pervenire alla sanzione del potere pubblico da parte dei poteri giurisdizionali sono circoscritte a quelle appena menzionate
[9].
Altre sentenze interessanti, più recenti, sono quelle relative alla causa n. C-326/05 P, Industrias Quimicas del Vàlles contro Commissione e n. C-29/05 P, UAMI contro Kaul, entrambe del 2006.
[1] Così anche i contributi della dottrina in materia. Si vedano soprattutto C.
Cattabriga, La corte di giustizia e il processo decisionale politico, Milano, 1988; Mengozzi P., I diritti fondamentali tutelati dal diritto comunitario e il diritto degli Stati membri, in Contratto e impresa. Europa, 2002, pagg. 149 ss.; Miglioranza M., Il ricorso di annullamento tra verifica della legittimità degli atti comunitari e garanzia degli interessi dei cittadini, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, VI, 2004, pagg. 1512 ss.; Gatto A., I poteri del giudice amministrativo rispetto a provvedimenti individuali e concreti contrastanti con il diritto comunitario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, VI, 2002, pagg. 1429 ss.; Pizzolante G., Trattato costituzionale e legittimazione degli individui ad impugnare gli atti comunitari, in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2006, pagg. 937 ss.; M. van Empel, H.G. Schermers, E.L.M. Volker, J.A. Winter, Leading Cases on the Law of the European Communities, Amserdam, Kluwer Law and Taxation Publisher, 1990, pagg. 61 ss.
[2] Cfr. C. Amalfitano, La protezione giurisprudenziale dei ricorrenti non privilegiati nel sistema comunitario, in Diritto dell’Unione Europea, 2003, I, pagg. 13 ss.
[3] Per un commento sulla decisione vedi G. Sgueo, La legittimazione ad agire di soggetti privati e pubblici contro gli atti delle istituzioni comunitarie ed esaustività del sistema di tutele previste dal Trattato, in Giornale di diritto amministrativo, II, 2007, pagg. 1 ss.
[4] Cfr. anche le osservazioni svolte da G. Della Cananea, Diritto amministrativo europeo – principi e istituti, in S. Cassese (diretto da), Corso di diritto amministrativo, Milano, 2006, pagg. 144 ss.; D. Boni, Impugnazione degli atti comunitari, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, pagg. 2970 ss.; Gaja G., Identifying the status of general principles in European community law, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, II, Milano, 1998, pagg. 445 ss.
[5] Il principio di leale collaborazione è definito da G. Della Cananea, Diritto amministrativo europeo – principi e istituti, op. cit., pagg. 24 ss., in contrapposizione a quello di sussidiarietà. In comune con questo ha la possibilità di incidere sull’esercizio delle attribuzioni pubbliche. Tuttavia, non limitandosi alle competenze concorrenti, ha un ambito di applicazione più ampio. Inoltre, non postula necessariamente l’intervento delle istituzioni comunitarie ma incide direttamente sui poteri pubblici nazionali, compreso quello giurisdizionale.
[6] Cfr. per le oservazioni generali sul caso T.C. Hartley, op. cit., pagg. 368 ss.
[7] Per una riflessione di più ampio respiro sulla natura articolata dei ricorsi giurisdizionali in Europa si veda
S.M. Carbone, Lo spazio giudiziario europeo. Le Convezioni di Bruxelles e di Lugano, Torino, 1997.
[8] Cfr. B. Piavati, Diritto processuale dell’Unione Europea, Milano, 2005, laddove emerge un’interpretazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale più estesa di quella tradizionale. Tale istituto non dovrebbe, secondo l’autore, essere ridotto ad un rapporto bilaterale tra giudice nazionale e giudice europeo. Al contrario emerge che, rispetto ai ricorsi ex officio svolti dal giudice nazionale, prevale molto più frequentemente quello dei privati.
[9] V. il commento di
M.L.F. Esteban, op. cit., pag. 108: «In Les Verts, the Court of justice stressed that the Community is a Community of Law, in the sense that no exercise of Community public authority can be exempt from judicial review. For the first time, the Court annulled a measure of the European Parliament through an action of Article 173 of the European Community Treaty. According to the Court, the Community is based on the Rule of Law since every act of the Community authorities intended to have legal effects may be subject to judicial review before the Court of Justice»
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