La pericolosità sociale di un soggetto è collegata alla perpetrazione di un reato ovvero di condotte che con quello hanno elementi in comune – i c.d. “quasi-reati” – (artt. 49 e 115 c.p.), è si fonda su un giudizio prognostico effettuato dal giudice in ordine alla probabile commissione di nuovi illeciti penali da parte della stessa persona.
Il concetto di pericolosità può essere analizzato con riferimento alla pericolosità potenziale di un soggetto – a prescindere cioè dalla valutazione della concreta estrinsecazione di tale qualità personale attraverso il compimento effettivo di un fatto-reato o di altro atto umano pericoloso – ovvero può essere inteso quale valutazione di carattere prognostico, un giudizio, cioè, che si attua post-delitto, proiettandosi nel futuro, con la finalità di verificare il grado di probabilità che la persona possa tornare, nuovamente, a commettere illeciti penali.
In tale ultimo ambito si colloca il campo di applicazione delle misure di sicurezza personali :
“In relazione alla natura del danno temuto o meglio alle manifestazioni attraverso le quali il probabile danno può derivare,molti Autori, con specifico riferimento alla pericolosità post-delittuosa ed extra-delittuosa, anziché parlare di pericolosità sociale preferiscono la locuzione “pericolosità criminale”, posto che è la probabilità della commissione di reati futuri che viene in discussione. L’espressione “pericolosità sociale” ha in realtà la sua ragion d’essere nel codice, nella circostanza che, applicandosi le misure di sicurezza anche ai soggetti non imputabili, si è ritenuto che l’espresisone stessa meglio corrispondesse a ciò che dagli anzidetti soggetti si può temere, cioè non un reato punibile,bensì solo un fatto previsto come reato”[1].
La giurisprudenza declina il concetto nei termini seguenti:
“La pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi.La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la species,poichè la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. la pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico – preventiva della capacità criminale ma non con quella etico – retributiva della medesima” (Cass.,II, 5.6.1990,n.9572 ,Aresu,CED).
Essa si differenzia dalla pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione:
“la pericolosità cui fa riferimento l’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n.1423 è quella sociale in senso lato, comprendente cioè, da una parte la semplice immoralità non costituente reato,dall’altra l’accertata predisposizione al delitto o la presunta vita delittuosa di una persona nei cui confronti non sia raggiunta una prova sicura di reità per un delitto. Tale pericolosità, infatti, a differenza di quella richiesta dall’art. 202 cod.pen. per l’applicazione di una misura di sicurezza, non è necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma si ricava dall’esame dell’intera personalità del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni, purchè gli uni e le altre appaiano fondati su elementi obiettivi e su fatti specifici ed accertati,quali la compagnia di pregiudicati,l’omertà,la mancanza di uno stabile lavoro, il tenore di vita superiore alle proprie possibilità economiche, le denunzie per delitti anche colposi” (Cass.,I,9.4.1968,ord.590,Verterame,CED;conforme:Cass.,I,12.1.1968,ord.2,Lorello,CED)
Essendo indissolubilmente collegate alla persistenza della pericolosità del soggetto, le misure di sicurezza, applicate dal giudice della cognizione ovvero dal magistrato di sorveglianza in seguito a procedimento di sorveglianza non hanno durata temporale predeterminata.
Tale principio è fissato dall’art. 207 c.p., che stabilisce: “le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.”
La sussistenza della pericolosità sociale è verificata dal magistrato di sorveglianza attraverso i due procedimenti del riesame obbligatorio di pericolosità ( alla fine della durata inziale o di quella stabilita in seguito a proroga della misura: art. 208 c.p.) e del riesame eventuale (art.69 O.P.), quest’ultimo disposto su istanza del Procuratore della Repubblica o dell’interessato ai fini della revoca anticipata della misura di sicurezza.
Elementi di valutazione verranno forniti al magistrato di sorveglianza dalla condotta della persona in corso di misura, dalle relazioni delle forze dell’ordine e del CSSA e, nel caso di soggetto infermo di mente, dalle relazioni psichiatriche e sanitarie.
Il magistrato di sorveglianza utilizza, ai fini del giudizio che gli compete, i criteri stabiliti dall’art.133 c.p.:infatti,”ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale – la quale postula la formulazione di un giudizio proiettato nel futuro circa la probabilità che l’imputato possa commettere altri reati- deve essere accertato in concreto sulla base degli elementi indicati nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod. pen. globalmente valutati” (Cass.,I,15.11.1988,n.2102,Ragusa,CED).
Possono essere valorizzati tutti gli elementi che il giudice ritiene sintomatici della persistente pericolosità del condannato:”la pericolosità sociale nel procedimento di prevenzione prescinde dall’accertamento definitivo di un reato, a differenza della pericolosità sociale finalizzata all’applicazione di una misura di sicurezza che e’ sempre ancorata alla commissione di un reato, essendo desumibile anche da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni perchè fondati su elementi obiettivi o specifici e correlati (rispetto all’altra) di una più penetrante valutazione dell’intera personalità del soggetto globalmente valutata sulla scorta di plurime manifestazioni sociali, quali le denunce penali, la compagnia di pregiudicati, il tenore di vita superiore alle possibilità economiche, ecc”(Cass.,I, 15.12.1984,n.2842,Amato,CED).
Infatti,continua la giurisprudenza della Suprema Corte,”la pericolosità sociale, ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza, può desumersi anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi, dai quali sia possibile far discendere, sul piano congetturale, la formulazione del giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione di reati. Fra gli indizi anzidetti può legittimamente ricomprendersi anche la abituale frequentazione, da parte di soggetto già condannato per gravi reati, di persone facenti parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso”(Cass.,I,25.5.1992,n.2356, Polverino,CED).
Può essere, inoltre, valutato lo stato di tossicodipendenza:”ai fini della prognosi di pericolosità sociale, hanno rilevanza anche la natura e la gravità dei fatti-reato sicchè il giudice non è tenuto a prendere in considerazione soltanto le emergenze di natura medico-psichiatrica, ma puo’ attribuire rilievo a qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini dell’accertamento. (nel caso in esame, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità collegato sia alla dedizione dell’imputato all’uso di sostanze stupefacenti, sia all’indole e alla reiterazione degli episodi delittuosi)”(Cass.,III,22.3.1989,n.5133,Ricci,CED).
Allo stesso modo, il magistrato di sorveglianza può tenere in considerazione i precedenti penali del reo, quale riscontro di una condotta antisociale continuata nel tempo:”al fine di accertare l’attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della pena, quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali”(Cass.,I, 30.4.2003,n.24009,Nwarie,CED).
La valutazione prognostica richiesta al giudice postula, dunque, che la verifica della condotta del soggetto sia estesa al complessivo quadro criminologico:” in relazione all’applicazione di una misura di sicurezza la pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un delitto, cui si aggiunge uno sfavorevole giudizio del giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati e, quindi, essa pericolosità non può non essere condizionata dalla effettiva condotta del soggetto nel tempo e cioè dalla reiterazione in un determinato ambito cronologico dell’azione delittuosa. ne consegue che al fine di idonea motivazione sul punto, il giudice può richiamarsi ai precedenti penali del condannato senza alcun riferimento alle concrete modalità della sua condotta ed al genere di vita da lui tenuto (Cass.,IV,23.11.1988,n.535, Battistutti,CED).
In senso analogo,secondo la Cassazione, devono essere ponderatamente valutate le risultanze di natura psichiatrica:“ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale, anche se eventualmente soltanto in sede di revoca della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 207 cod. pen. e di riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208 dello stesso codice, hanno rilevanza anche la natura e gravità dei fatti-reato, in quanto il giudice non è tenuto a prendere in considerazione soltanto i dati di natura medico-psichiatrica, ma bene può attribuire rilievo a qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della prognosi di pericolosità”(Cass.,I,4.5.1984,n.8547,Belmonte,CED).
La stessa regolarità della condotta tenuta dal soggetto nei cui confronti deve essere applicata o prorogata una misura di sicurezza deve essere attentamente valutata,unitamente alle eventuali ulteriori manifestazioni di pericolosità sociale derivanti dalla commissione di reati ovvero da altri comportamenti sintomatici.
Consequenziale a quanto sopra detto, è il principio affermato dalla Corte, a mente del quale:
“Una “parentesi” di buona condotta assunta non comporta l’eliminazione delle disposte misure di sicurezza (né esige la commissione di nuovi reati al fine di poter valutare, su tale base, la loro attuale applicabilità), quando sia seguita da ulteriori manifestazioni di pericolosità che dimostrano motivatamente e in modo ritenuto indubbio la persistente ed attuale necessità di concreta messa in esecuzione delle misure a suo tempo già disposte. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso rigetto di istanze di revoca e tramutamento di misure di sicurezza, il difensore del ricorrente aveva dedotto vizi di motivazione sul rilievo che dopo il 1985 non sarebbero stati accertati fatti tali da desumere la pericolosità sociale)”(Cass.,I,5.7.1991,n.3053,Cosentino,CED).
L’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale in capo al soggetto nei cui confronti deve essere applicata la misura di sicurezza costituisce la chiave di volta dell’intera disciplina :
“in tema di misure di sicurezza, la legge demanda al magistrato di sorveglianza un permanente controllo sulla perdurante sussistenza delle condizioni che legittimano l’esecuzione della misura disposta; e ciò in considerazione del fatto che presupposto per l’esecuzione della misura è costituito dal giudizio sull’attualità della pericolosità sociale. ne consegue che il procedimento in questione è disciplinato dalla regola rebus sic stantibus”(Cass.,I,6.7.1995,n.4074,Lo Cascio,CED).
Detto accertamento riveste carattere obbligatorio e imprescindibile rispetto alla concreta applicazione della misura di sicurezza, a prescindere da ogni altra valutazione:”anche nei confronti di chi sia stato condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula l’accertamento in concreto, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., della persistente pericolosità sociale del soggetto, non potendosi quest’ultima desumere sulla sola base della pretesa perpetuità del vincolo associativo” (Cass.I,28.12.1994,n.6224,Loiacono,CED).
In tale ottica,l’ordinamento non prevede (più) forme di pericolosità sociale presunta ex lege,poiché “l’art.31 legge 10 ottobre 1986,n.663 (modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ha abrogato l’art. 204 cod. pen., eliminando in radice la presunzione di pericolosità” (Cass.,III,17.2.1987,n.3832,Baimonti,CED).
Con altra pronuncia,la Corte ha ribadito il proprio orientamento:”l’art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 ha cancellato dallo ordinamento qualsiasi presunzione di pericolosità sociale: pertanto, nei casi in cui al proscioglimento dell’imputato può conseguire la applicazione di una misura di sicurezza é onere del giudice verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni che permettono di esprimere un giudizio positivo sulla persistenza della pericolosità sociale. a tal fine devono essere utilizzati i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., che consentono di verificare, per ciascun partecipe all’azione ritenuta idonea alla causazione dell’evento, se quella particolare caratterizzazione della capacità criminale del soggetto che determina la sua pericolosità intesa con accentuata possibilità di commettere nel futuro altri reati é presente ed in quale misura. la vocazione soggettiva al delitto, sia essa dovuta a fattori endogeni o ambientali, va ricercata attraverso una indagine mirata alla individuazione di ogni apprezzabile manifestazione e non può esaurirsi nella mera constatazione del disvalore morale o sociale della condotta, specie quando questa non é riferibile, nella ideazione e nella esecuzione, alle scelte e alle iniziative di un solo soggetto”(Cass.,V,13.3.1990,n.7848,Maruca,CED).
Ne deriva il fondamentale principio che “ ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale dell’imputato non può essere presunta, ma deve essere volta per volta accertata dal giudice”(Cass.,VI, 11.4.1990,n.15889,Nagnazi,CED).
Qualora il giudice ritenga attuale la pericolosità del soggetto, determina il tipo e la durata della misura di sicurezza applicabile.
In tale quadro,” la determinazione di un periodo minimo di durata della misura di sicurezza personale, si risolve in una presunzione legale di persistenza della pericolosità durante il periodo stesso. la presunzione, che trova riscontro nei dati delle scienze mediche e criminologiche e nelle nozioni di comune esperienza, può essere superata solo dal sicuro accertamento della cessazione della pericolosità, con la conseguenza che il dubbio, se sussiste, non può che risolversi a danno dell’interessato, in quanto comporta il mancato superamento della presunzione di legge. ( v corte cost., sent. n. 110 del1974)”(Cass.,I,1.11.1983,n.1955,Ermeti,CED).
[1] Siclari B., Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza personali,Giuffré, Milano,1977,p.17.
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