La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in argomento, ha confermato un precedente orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del “favor impugnationis”, in virtù del quale, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo”.
Nel caso di specie, infatti, il Supremo Consesso ha ritenuto l’appello formulato dalla difesa consono ai requisiti costitutivi previsti dall’art. 581 c.p.p. giacchè, in tale gravame, il difensore aveva puntualmente sollevato specifiche questioni attinenti da un lato, “alla possibilità di ravvisare il suo concorso nel reato presupposto della ricettazione (concorso nel reato di falso previsto dagli artt. 110, 477 e 482 c.p.) e conseguentemente l’assoluzione dal reato di ricettazione” e, dall’altro lato, alla “carenza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche che si fonda solo sui precedenti penali”.
Gli Ermellini, pertanto, hanno accolto il ricorso proposto con il quale si censurava l’ordinanza della Corte di Appello con la quale era stata a sua volta declarata l’inammissibilità dell’atto di appello proprio perché le doglianze, scolpite in quel gravame, non erano affatto “scollegate dalla sentenza di primo grado impugnata” ma, anzi, quei motivi di appello, “presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all’essenziale, connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad una risposta della Corte d’Appello”.
Inoltre, sempre i Giudici di legittimità, nel rilevare infondate le argomentazioni sostenute dai giudici di seconde cure, hanno rilevato altresì che, il richiamo compiuto nell’ordinanza impugnata alle sentenze con cui la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto, era da ritenersi ultroneo ai fini del giudizio de quo.
Secondo quanto sostenuto in questo decisum, difatti, è stato precisato che “il ricorso per cassazione è in realtà caratterizzato da un “obbligo di specificità rafforzato” e cioè della specificità generale dell’art. 581 c.p.p. e di quella peculiare che trova fonte nella tassatività dei vizi di motivazione rilevanti in cassazione (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E”c.p.p.) e, dunque, è stato dichiarato come questo criterio ermeneutico debba “essere tenuto ben presente dalle Corti di merito allorchè decidono sull’inammissibilità dell’atto di appello”.
L’ordinanza con cui viene dichiarato inammissibile un atto di appello, dunque, secondo la Cassazione, può ritenersi consentito solo ove questo provvedimento sia “correlato al contenuto dell’atto d’appello”1 siccome “l’obbligo di motivazione della decisione d’appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall’appellante”2.
Del resto, il principio del favor impugnationis, proprio per le particolari conseguenze che la dichiarazione di inammissibilità può comportare per la difesa e più in generale per tutte le parti del processo (ivi compresa la pubblica accusa), è stato applicato in sede nomofilattica latu sensu sino a ricomprendere il caso in cui le richieste, pur non essendo state direttamente esplicitate nel mezzo di gravame, siano comunque implicitamente ricavabili da esso.
Tale approdo ermeneutico è stato elaborato in tal modo giacchè seppur le “norme in materia d’impugnazione sono ispirate ad un buon principio ed articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame”3, tale formalismo, tuttavia, a detta della Corte, “non va inutilmente esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell’atto d’impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis”4.
Di talchè ne consegue che, per stabilire l’ammissibilità di un mezzo di gravame, “l’atto d’impugnazione deve essere valutato nel suo complesso”5 dato che, come appena esposto, l’ “atto di appello non è vincolato alla solennità delle forme, dovendosi in ogni caso – in virtù del favor impugnationis codificato nell’art. 568 comma 5 c.p.p. – far riferimento alla sostanza dell’atto in modo da svelare la reale volontà dell’appellante”6.
Inoltre, tale filone interpretativo è stato avallato dalle Sezioni Unite nel 19937 giacchè nell’arresto “Balestriere”, i Giudici di legittimità, attestando che, nell’ “ipotesi di impugnazione di ordinanze dibattimentali, effettuabile mediante impugnazione della sentenza, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., deve ritenersi l’ammissibilità dell’impugnazione medesima anche qualora la relativa dichiarazione abbia per oggetto la sola sentenza, mentre i motivi siano relativi alla sola ordinanza”, hanno altresì precisato che il codice “Vassalli” “non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto che, nella logica del “favor impugnationis”, deve essere inteso dando la prevalenza alla volontà da parte di impugnare ed alla possibilità di individuare comunque il provvedimento che essa ha ritenuto di impugnare”.
Orbene, la Cassazione, correttamente declinando tale principio di diritto ai casi sottoposti al suo vaglio giurisdizionale, ha stimato che le richieste, ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. b), c.p.p., “possono desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l’atto di impugnazione va valutato nel suo complesso, in applicazione del principio del “favor impugnationis””8sicchè i motivi svolti, qualora siano “particolarmente minuziosi e specifici, non danno luogo ad alcuna incertezza circa il fatto che le sottese richieste siano da intendere conformi a quelle già esplicitate in primo grado”9.
Da ciò consegue che la verifica giudiziale, richiesta in questa fase preliminare, è diretta a valutare solo l’atto di impugnazione “nel suo complesso”10.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha rilevato, sempre alla luce di tale criterio ermeneutico, per un verso, che l’atto di impugnazione, qualora venga proposto dalla parte civile, non “deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento”11 così come, per altro verso, ha specificato che il termine “proscioglimento”, di cui all’art. 576 c.p.p., deve essere interpretato “in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l’interesse della stessa parte civile al risarcimento del danno, anche tenuto conto dell’effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno”12.
D’altronde, per dovere di completezza espositiva, va rilevato come, sempre alla luce del principio del favor impugnationis, sia stato parimenti statuito che “allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente”13.
Difatti, l’art. 568, co. V, c.p.p., nel prevedere che l’ “impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta”, “valorizza il favor impugnationis e supera ogni sterile formalismo”14 e quindi, nessun profilo di abnormità può connotare il provvedimento con cui viene trasmesso l’atto di impugnazione al giudice effettivamente competente ad esaminarlo.
In conclusione, alla luce di questo excursus nomofilattico, la sentenza in commento è sicuramente condivisibile siccome da un lato, conforme ad un consolidato orientamento ermeneutico e dall’altro, particolarmente attenta alle guarentigie (in questo caso) difensive.
1 Cass. pen., sez. IV, 7/12/11, n. 48469.
2 Ibidem.
3 Cass. pen., sez. VI, 1/03/95, n. 5414; in senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 1/03/95, n. 5414.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Corte di Appello di Napoli, 25/05/00, fonti: Giur. merito 2002, 512 (s.m.).
7 Sentenza del 12/10/93, fonti: Arch. nuova proc. pen. 1993, 699.
8 Cass. pen., sez. VI, 18/05/10, n. 29235.
9 Ibidem.
10 Cass. pen., sez. V, 6/05/03, n. 23412.
11 Cass. pen., sez. V, 23/09/09, n. 42411.
12 Cass. pen., sez. IV, 31/01/96, n. 4950.
13 Cass. pen., sez. V, 28/04/09, n. 21581.
14 Ibidem.
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