La vicinitas non è condizione sufficiente per agire in giudizio quando non è inciso il valore di mercato dell’area viciniore

Redazione 18/11/11
Scarica PDF Stampa

È acquisizione pacifica che la legittimazione ad agire, nel sistema giurisdizionale amministrativo, può essere riconosciuta solo se alla base sussista un titolo legittimante rappresentato da un interesse peculiare e qualificato.

Sulla base di questo principio cardine, la IV sezione del Consiglio di Stato, sent. 15-11-2011, n. 6016, ha ritenuto inammissibile, sotto il profilo della legittimazione ad agire, l’impugnativa dei titoli all’edificazione proposta da un gruppo di soggetti e diretta ad ottenere l’annullamento di una delibera comunale di approvazione di un Programma integrato di intervento edilizio nell’ambito di un’area industriale dimessa.

Sebbene i soggetti abitassero in area vicina (ma estranea) a quella deputata ad ospitare l’intervento edilizio (nella specie di realizzazione di un complesso di edifici a destinazione per la gran parte residenziale e per altra parte terziaria/commerciale), i giudici di palazzo Spada hanno ritenuto non sufficiente il criterio della vicinitas a fondare la richiesta della pronuncia costitutiva di annullamento.

Come già approfondito dal medesimo collegio in altra sede (sent. 8364/2010) in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1, Cost. (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (per proporre una domanda o per resistere alla stessa occorre avere un interesse), l’azione di annullamento è sottoposta a due fondamentali condizioni:

a) l’interesse processuale che presuppone, nella prospettazione della parte, una lesione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 51921/2009);

b) la legittimatio ad causam, costituita dall’essere titolare di un rapporto controverso in relazione all’esercizio del potere pubblico, in virtù del quale viene conferito al soggetto interessato alla contestazione giudiziale una posizione qualificata e differenziata.

In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile, dovendo esservi piena corrispondenza tra titolo (o possibilità giuridica dell’azione) ed interesse sostanziale ad agire.

Nel caso di specie si è riscontrata la carenza di interesse in capo ai cittadini proprietari (e abitanti) di fabbricati siti in area vicina a quella destinata ad ospitare l’insediamento immobiliare di cui al contestato intervento edilizio, in quanto è richiesto quale condizione ulteriore al criterio della vicinitas (ai fini dell’azionabilità in giudizio) che la nuova destinazione urbanistica concernente un’area non appartenente al ricorrente incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell’area viciniore o comunque su interessi propri e specifici del medesimo esponente. E di tanto l’interessato deve fornire se non una rigorosa dimostrazione, almeno idonei principi di prova.

Nei fatti invece non è stato minimamente dimostrato un eventuale deprezzamento delle proprietà dei ricorrenti (situate, come detto, al di fuori delle aree del PII). Di conseguenza non si è rinvenuta una lesione effettiva e documentata delle facoltà dominicali dei medesimi idonea a sorreggere la predetta impugnativa. (Lilla Laperuta)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento