La violazione delle disposizioni anti Covid-19

Matteo Angeli 24/03/20
Il 2020 porterà con sé numerosi ricordi, e quasi tutti verteranno intorno ad un unico tema: l’emergenza pandemica da coronavirus. Ricorderemo drammaticamente le morti, la sofferenza e la paura; ma altrettanto vividamente rievocheremo anche le forti restrizioni alla libertà personale che il Governo si è visto costretto a decretare.  Non pochi cittadini ripenseranno poi a questo periodo senz’altro singolare anche per gli strascichi che porterà alla loro “fedina penale”, per avere trasgredito agli oramai sempre più numerosi e stringenti divieti governativi.

Cerchiamo di fare chiarezza sul punto.

La fedina penale, alias il casellario giudiziale

Partiamo subito con il dire che “fedina penale” è un termine squisitamente giornalistico: senz’altro evocativo, ma privo di alcun significato giuridico. Nel nostro ordinamento il rapporto di ciascun cittadino con la giustizia è dipinto dal certificato del casellario giudiziale, il quale, con riferimento ai precedenti penali, riassume le condanne definitive per delitti o per contravvenzioni (salvo quelle punite con la sola ammenda) emesse dal Tribunale (e dunque non dal Giudice di Pace, che ha competenza per reati minori), con esclusione delle sentenze dove sia espressamente concesso il beneficio della mancata iscrizione, così come previsto dal D.P.R. 313/2002. Il certificato, inoltre, può riguardare anche i soli carichi pendenti, i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione, pur con gli stessi limiti di cui sopra.

Si legga anche:

E’ appena il caso di dire quanto il certificato dal casellario risulti di estrema rilevanza per la vita di un cittadino, in quanto idoneo a qualificare una persona come incensurato o pregiudicato ma soprattutto perché può esserne richiesta la produzione da parte del datore di lavoro all’atto di assunzione, dalla P.A. in sede di concorso pubblico, per pratiche di affidamento o di adozione di minori o per richieste di permesso di soggiorno.

La normativa emergenziale

Dalla fine di febbraio 2020 l’Italia sta assistendo ad un susseguirsi di normative emergenziali aventi tutte la ratio (ossia, il fine) di contenere i contagi costringendo la cittadinanza – con limitazioni vieppiù stringenti – a rimanere il più possibile isolati.

Per quanto attiene agli specifici divieti o obblighi che prevedono sanzioni di legge, potremmo così riassumere il contenuto di questo potpurri legislativo:

  • divieto di spostamenti non motivati da “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” oppure “motivi di salute”, attestabili da un’autodichiarazione;
  • divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • per alcune attività (il cui elenco va via via estendendosi) il divieto di rimanere aperti ovvero di regolamentare l’accesso secondo stringenti norme igieniche;
  • divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura della quarantena o dell’autoisolamento.

A partire dal 25/03/2020 non tutte le violazioni espongono a sanzioni penali, ma solo quelle che comportano un diretto ed immediato rischio per la pubblica incolumità.

In caso di spostamento non motivato, infatti, se fino al 24/03/2020 si poteva  rischiare l’incriminazione per il reato di mancata ottemperanza a provvedimento amministrativo previsto dall’art. 650 c.p., a seguito del nuovo decreto legge potrà essere emessa una mera sanzione amministrativa da 400,00 sino a 3.000,00 euro, senza le lungaggini di un procedimento penale. A differenza della precedente situazione, tuttavia, le forze dell’ordine potranno elevare il verbale di contestazione immediatamente all’atto del controllo e il pagamento sarà pertanto immediatamente dovuto e opponibile solo con ricorso gerarchico al Prefetto entro 60 giorni ovvero al Giudice di Pace entro 30 giorni. Si tratta, comunque, di un’ipotesi di abolitio criminis più favorevole al trasgressore: quindi cadranno le accuse e saranno archiviati i relativi procedimenti penali di coloro che già erano stati denunciati per il reato ex art. 650 c.p.

Anche nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica una sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 oltre alla chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Inoltre in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Diverso il discorso per chi circola con una autocertificazione non veritiera, ovvero chi fornisce alle forze dell’ordine motivi fasulli sul proprio spostamento (ad esempio perché si indica una destinazione diversa da quella reale): in tal caso si potrà ugualmente incorrere nel delitto di falso in autocertificazione, punito con una pena nel massimo fino a 2 anni di reclusione.

Infine a colui che, consapevole di essere contagioso per essere risultato positivo a tampone, esca dalla quarantena impostagli dalle autorità sanitarie è contestabile il reato di cui all’art. 452, primo comma, n. 2, del codice penale che prevede una reclusione da uno a cinque anni.

È comunque possibile che colui che violi la quarantena e contagi altre persone possa essere chiamato a rispondere dei delitti di lesioni o di omicidio a seconda delle conseguenze provocate, anche nella forma colposa (qualora manchi l’intenzione) o nella forma del tentativo.

In conclusione

Le norme volte a contenere l’epidemia da COVID-19 sono dure ma giudicate necessarie dal legislatore e protette da un apposito sistema sanzionatorio e repressivo.

Condotte apparentemente innocue, come l’andarsene in giro senza motivazioni di stretta necessità, possono avere conseguenze gravi ed esporre ad una seria responsabilità amministrativa, sebbene, fortunatamente ora non comportino più il rischio di iscrizione sul casellario giudiziale, con quanto ciò comporta anche sulla sfera sociale.

Rimangono, comunque, fattispecie penali estremamente gravi in caso di violazione della quarantena o di dichiarazione falsa alle forze dell’ordine.

Nel caso di denuncia per qualcuno dei reati sopra descritti è bene essere consapevoli dei gravi effetti giuridici che ne possono derivarne e rivolgersi immediatamente ad un legale per ottenere assistenza e tentare di contenere il più possibile le conseguenze lesive discendenti dalla propria condotta.

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Matteo Angeli

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