La violazione delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro diviene causa ostativa al rilascio del DURC

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Il decreto firmato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale il 25 ottobre, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca importanti novità in materia di DURC.
In particolare, ribaltando il principio in precedenza affermato dallo stesso Ministero con la Circolare 22 dicembre 2005, n. 3144, secondo cui l’obbligo di richiedere il DURC concerne le sole imprese con lavoratori subordinati[1], l’attestazione di regolarità contributiva ed assicurativa diviene obbligatoria anche quando l’appaltatore di opere, forniture e servizi pubblici e di lavori privati in edilizia sia un lavoratore autonomo.
La ratio di tale disposizione è da individuare nella volontà di contrastare il fenomeno dell’evasione contributiva diffusa piuttosto che nel perseguimento della progressiva emersione del lavoro irregolare, ragione prima dell’introduzione del DURC[2].
Tuttavia, si deve opportunamente rilevare che la concreta applicazione della norma illustrata potrebbe incontrare alcune difficoltà operative legate alla richiesta dell’attestazione unica di regolarità contributiva ed assicurativa con riferimento alle imprese collettive prive di personale dipendente, la cui attività economica sia svolta dai soci (si pensi, ad esempio, alle società artigiane); in questi casi, infatti, il DURC, contrariamente a quanto avviene attualmente, dovrà contenere l’attestazione di regolarità ai fini INAIL per la posizione accesa dalla società e quella ai fini INPS riferita alle matricole dei singoli soci.
Per quanto concerne il contenuto dell’attestazione, il decreto in esame confermerebbe, tra l’altro, l’indicazione della motivazione della irregolarità o della specifica scopertura.
Inoltre, verrebbero elencati i requisiti che si pongono a fondamento della regolarità e le circostanze che non impediscono il rilascio del DURC, già considerate non rilevanti ai fini della valutazione del corretto assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi da alcune Circolari emanate dall’Inps e dall’Inail negli anni passati[3].
Ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento interno, nonché ai fini della fruizione delle sovvenzioni e dei benefici previsti dalla disciplina comunitaria, il DURC avrebbe validità mensile; verrebbe, altresì, confermata la validità trimestrale dell’attestazione su indicata per gli appalti privati in edilizia.
Per gli appalti pubblici, il silenzio del decreto, contrariamente a quanto sostenuto nei recenti commenti apparsi sui principali quotidiani, sembrerebbe confermare la validità della predetta certificazione limitatamente all’appalto specifico e alla fase per la quale è stata richiesta (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).
Il decreto in esame dovrebbe introdurre il meccanismo delle soglie quantitative di irrilevanza della scopertura, volto ad evitare che omessi versamenti di modico ammontare possano inficiare il requisito della regolarità contributiva ed assicurativa per le imprese partecipanti alle gare di appalto.
In ispecie, verrebbe stabilito che non assumono rilevanza, ai fini della valutazione del predetto requisito, le differenze tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento ai singoli Enti, non superiori al 5% per ciascun periodo di paga o di contribuzione e, in ogni caso, non superiori a cento euro.
Tuttavia, l’emissione della certificazione comporta l’obbligo da parte dell’impresa di sanare le suddette scoperture entro trenta giorni.
Per ultimo, si deve dar conto della disposizione maggiormente innovativa che verrebbe introdotta dal decreto in questione, volta ad impedire agli enti certificatori di rilasciare l’attestazione di regolarità contributiva per un periodo determinato in presenza di specifiche violazioni delle disposizioni penali ed amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro commesse da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile.
Più approfonditamente, il DURC non potrebbe essere emesso per un periodo che va dai ventiquattro mesi, con riferimento al reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, art. 589, c. 2, c.p., e al reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, art. 437, c.p., ai diciotto mesi, in relazione al reato di lesioni personali colpose cagionate dalla violazione delle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, art. 590, c. 3, c.p., ai dodici mesi per la violazione di alcune disposizioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per giungere ai 3 mesi per le violazioni relative alle disposizioni poste a tutela dei riposi settimanali e giornalieri, di cui agli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
L’interessato sarebbe tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti definitivi emessi in relazione alla commissione delle suddette violazioni, ovvero il decorso del periodo su indicato, direttamente all’ente attestante al momento della richiesta della certificazione, ovvero alla stazione appaltante o alla SOA, qualora il DURC sia da queste richiesto.
In quest’ultimo caso, la SOA o la stazione appaltante saranno chiamate ad eseguire le verifiche delle predette autocertificazioni.
Si rammenta che le disposizioni precedentemente analizzate avranno efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.
 
Dott. Massimo Sperduti
Ragioniere commercialista
Revisore Contabile
e-mail: massimo.sperduti@studenti.unicam.it
 
 
 
 


[1] In tema si veda Sperduti M., La verifica del requisito della regolarità contributiva negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 30 marzo 2006, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet, alla pagina https://www.diritto.it.
[2] Si rammenta che l’Inps, l’Inail e le Associazioni Nazionali Datoriali e dei Lavoratori dell’edilizia, hanno individuato il 1° gennaio 2006 come data per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva su tutto il territorio nazionale. La predetta certificazione è stata introdotta con l’art. 2, c. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 266, e con l’art. 86, c. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che ha aggiunto la lettera b-bis) all’art. 3, c. 8 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494; le citate disposizioni, infatti, hanno impegnato l’Inps, l’Inail e le Casse Edili a stipulare apposite convenzioni finalizzate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
[3] Al riguardo si vedano la Circolare Inps, n. 122 del 30 dicembre 2005, la Circolare Inail, n. 52 del 22 dicembre 2005, la Circolare Inail n. 38 del 25 luglio 2005, la Circolare Inps n. 92 del 26 luglio 2005, la Circolare Inps n. 194 del 4 settembre 1989, così come modificata ed integrata dalla Circolare n. 281 del 10 dicembre 1993.      

Dott. Sperduti Massimo

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