L’abituale accompagnamento di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce integra il reato di favoreggiamento della prostituzione

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Cassazione penale, sez. III, 05.10.2018 n. 54205

Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi, abitualmente, accompagni con la propria autovettura una donna nel luogo in cui essa esercita il meretricio.

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte ha sancito un importante principio di diritto ritenendo integrato il reato di sfruttamento della prostituzione da parte di chi, con la propria vettura, accompagna abitualmente una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce.

I fatti

La Corte d’Appello di X confermava la pronuncia resa dal g.u.p. del Tribunale di X che aveva condannato Tizio alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., L.n. 58 del 1975, art. 3, n. 4 e n. 8, e art. 4 per aver favorito la prostituzione di diverse ragazze straniere, accompagnandole in più occasioni con la propria autovettura sul luogo ove le stesse erano solite esercitare il meretricio.

Proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione l’imputato il quale basava la propria impugnazione su due motivi.

Con il primo motivo eccepiva la violazione dell’art. 606 c.p.p. comma I, lett. B ed E, in relazione alla L. n. 58 del 1975, art. 4.

Assumeva, infatti, il ricorrente come la Corte territoriale avesse errato nel ravvisare il delitto in esame nel fatto di accompagnare le ragazze, in quattro occasioni, nel luogo dove esse esercitavano il meretricio, in quanto, in assenza di altri elementi indicativi, tale condotta non potrebbe essere considerata agevolatrice dell’attività di prostituzione, trattandosi di una mera cortesia nei confronti delle ragazze.

Proseguiva, altresì, il ricorrente ritenendo la sentenza illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non emergendo dalle relazioni di servizio che lo stesso, mentre era alla guida della propria vettura, avesse visto le ragazze cambiarsi di abito.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed e), in relazione all’art. 175 c.p. nella parte in cui gli era stato negato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sulla sola base della tipologia del reato contestato, in violazione della ratio dell’istituto in esame che ha, come obiettivo primario, il ravvedimento del condannato.

Il principio previsto dalla norma incriminatrice

Ai sensi dell’art. 3, n. 8 della L. 20 Febbraio 1958 n. 75 si prevede espressamente la punibilità di “chiunque, in qualsiasi modo, favorisca la prostituzione altrui

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione.

L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice è il dolo generico, consistente unicamente nella coscienza e volontà di agevolare la prostituzione altrui, mentre a differenza di quanto accadeva in passato, non è più espressamente richiesto il fine specifico di servire all’altrui libidine.

Ai fini dell’integrazione del reato, quindi, è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione[1].

Infatti, secondo la giurisprudenza, il favoreggiamento della prostituzione si concretizza in qualunque attività idonea e consapevolmente volta a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione.

Risulta, di contro, del tutto irrilevante il movente dell’azione, ovverosia le ragioni soggettive di chi commette il reato[2].

Non è perciò richiesto che il favoreggiamento della prostituzione sia accompagnato da uno sfruttamento economico, bastando la mera agevolazione consapevole di tale attività.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, con la sentenza oggetto della presente trattazione, non si è discostata dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ad effetto del quale integra il reato di cui sopra l’accompagnamento abituale, con la propria autovettura, di una donna nel luogo in cui essa si prostituisce[3].

Nel caso di specie è risultata pacifica la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del reato di cui sopra.

L’imputato, infatti, in ben quattro occasioni – requisito indispensabile ai fini dell’integrazione dell’abitualità- veniva identificato dal personale della p.g. mentre passava a prendere, con la propria autovettura, diverse giovani donne provenienti dall’est Europa, poi fatte scendere nel piazzale dove le ragazze svolgevano l’attività di meretricio.

Ciò, in applicazione del principio sopra richiamato, integra il contestato delitto di favoreggiamento della prostituzione.

Come sopra precisato, infatti, ai fini dell’integrazione del reato in esame, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, ossia della consapevolezza di agevolare con la propria condotta l’altrui attività di meretricio.

Nel caso oggetto della presente disamina, la sussistenza del dolo poteva incontrovertibilmente desumersi dalle concrete modalità del fatto, ossia dalla pluralità di accompagnamenti, nell’arco di pochi giorni, di numerose ragazze dell’est in un luogo notoriamente conosciuto per il perpetrarsi di siffatte condotte e ove, per l’appunto, veniva esercitata l’attività di prostituzione.

Ad ulteriore conferma di ciò si aggiunga, altresì, come l’imputato avesse notato che le predette ragazze indossassero – una volta scese dalla autovettura- abiti succinti.

Tale circostanza si desumeva chiaramente anche dalle diverse annotazioni di servizio dalle quali si notava come le suddette ragazze “dopo essersi cambiate d’abito, si univano alle altre, le quali erano intente a prostituirsi, mentre Tizio si allontanava a bordo della propria autovettura”.

La Suprema Corte, ravvisando contestualità tra l’allontanamento da parte di Tizio dal luogo in cui aveva accompagnato la ragazza/e ed il ricongiungimento delle stesse con le “colleghe” ha, inevitabilmente, ritenuto logicamente corretta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui “l’imputato, prima di allontanarsi, vide la ragazza indossare abiti succinti, trattandosi di una condotta che realizzò prima di raggiungere le colleghe e, quindi, prima che l’imputato si allontanasse dalla piazza”.

In conclusione, quindi, ha rilevanza penale la condotta di accompagnamento della prostituta nel luogo in cui avviene il contatto tra la donna ed il cliente, indipendentemente da dove si consumi la prestazione sessuale, essendo irrilevante il movente dell’azione, configurandosi il reato anche nella condotta di colui che si limiti, con la sua auto, a ricondurre la donna presso l’abitazione al termine dell’attività di meretricio.

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Note

[1] Cass. Pen., Sez. III, n. 6373 del 20.11.2013;

[2] Cass. Pen., Sez. III, n. 6373 del 20.11.2013;

[3] Cass. Pen., Sez. III, n. 16689 del 14.12.2017, Sez. VI, n. 45250 di data 09.11.2012;

Andrea Ribichesu

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