L’abuso del processo

Redazione 24/01/19
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Il generale divieto di abuso del diritto trova una peculiare declinazione anche nell’ambito del processo. Vediamo come.

Abuso del diritto in generale

Il combinato disposto del principio di buona fede ex art. 1175 c.c. e del principio solidaristico sancito ex art. 2 Cost. fa sì che non esistano diritti soggettivi privi di limiti. Pertanto, oltre ai limiti tipici previsti dalla legge, l’esercizio di qualsiasi diritto incontra anche il limite generale dato dal divieto di abuso.

La fattispecie dell’abuso del diritto risulta integrata allorché un soggetto eserciti un diritto, a questi riconosciuto dall’ordinamento, con il solo scopo di ledere la sfera giuridica di altro soggetto. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che è configurabile un abuso altresì quando il titolare di un diritto, pur con lo scopo di realizzare il proprio interesse, opti per una modalità di soddisfazione dello stesso particolarmente gravosa per la controparte, potendo pervenire al medesimo esito satisfattorio attraverso strumenti alternativi che risultino meno onerosi per il destinatario della pretesa.

Il divieto di abuso del diritto costituisce una regola generale, perché riguarda qualsiasi posizione soggettiva, il compimento di qualsiasi negozio, tanto le condotte sostanziali quanto le condotte processuali.

Tuttavia, non mancano specifiche ipotesi normative che sono espressione del divieto in discorso. A titolo esemplificativo sono riconducibili al predetto principio l’art. 833 c.c. e l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente.

L’art. 833 c.c., infatti, vieta al proprietario di compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestie ad altri.

Del pari, in materia tributaria, l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente qualifica come abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Sulla base dei primi due commi della predetta norma, infatti “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”.

Di fronte ad una situazione abusiva, talvolta è la legge stessa a prevedere la sanzione più opportuna. Può anche capitare, però, che sia in giudice a dover individuare, di volta in volta, il rimedio che meglio tutela la parte che subisce l’esercizio abusivo del diritto altrui.

Sul punto: L’abuso del processo: alla ricerca di un punto di equilibrio tra diritto all’azione e diritto al giusto procedimento

Abuso del processo

Come anticipato, il divieto di abuso del diritto costituisce una regola generale che investe tanto le condotte sostanziali quanto le condotte processuali. In tal caso il divieto di abuso vede arricchita la sua base costituzionale, venendo in rilievo anche il principio del giusto processo.

Le Sezioni Unite si sono più volte occupate del divieto di abuso nel processo con riferimento al caso di frazionamento della domanda.

Tale ipotesi ricorre quando il soggetto avvia più iniziative processuali a fronte di un unico rapporto obbligatorio. Da tale condotta può discendere una irragionevole duplicazione dell’istruttoria processuale causata con lo scopo di rendere più difficoltosa la difesa della controparte.

Con la sentenza n. 23726/2007 le Sezioni Unite hanno affermato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di “un unico rapporto obbligatorio”, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Tale condotta processuale, determinando un aggravamento della posizione del debitore, si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, nonché con il principio costituzionale del giusto processo, in quanto la parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Le Sezioni Unite n. 4090/2017, intervenute a fronte di plurime domande aventi ad oggetto diversi crediti originati dal medesimo rapporto di durata, hanno precisato che, in  sede di chiarimenti richiesti dal giudice ex art. 183, comma 4, c.p.c., l’attore è tenuto a dimostrare che la pluralità di azioni è motivata da un interesse oggettivamente apprezzabile. Un interesse oggettivamente apprezzabile idoneo a sostenere un lecito frazionamento della domanda può basarsi sulle esigenze probatorie riferibili al caso concreto. Così è, ad esempio, quando una pretesa può essere trattata con un rito accelerato, mentre un’altra deve essere dedotta in un procedimento ordinario.

Le Sezioni Unite hanno infatti affermato il seguente principio di diritto “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. , e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 c.p.c. , comma 2”.

Un diverso caso di abuso del processo è stato poi ravvisato dalla giurisprudenza, ad esempio, nell’impugnazione della sentenza di primo grado per motivi attinenti alla giurisdizione da parte dell’attore soccombente (quindi da parte del soggetto che ha adito per primo quello stesso giudice). Tale condotta configura una violazione del divieto di venire contra factum proprium.  Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 21260/2016.

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