L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio:  ambito di applicazione dell’art. 445-bis c.p.c

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L’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) è un istituto giuridico contemplato all’interno dell’ 445-bis del Codice di procedura civile.

Tale norma è stata inserita dall’art. 38, I comma, num.1 lett. b, del Decreto-legge. del 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare, all’interno dell’art. 38 della normativa anzidetta, il legislatore ha precisato le ragioni sostanziali che giustificano l’introduzione dell’istituto de quo, che si concretizzano nell’esigenza di realizzare maggiore economicità e trasparenza all’azione amministrativa, di accelerare e deflazionare il contenzioso mediante il contenimento delle tempistiche dei processi previdenziali, in attuazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti consacrato all’interno della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950.

Ebbene, l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio trova applicazione  a partire dal 1° gennaio 2012 e consiste in un procedimento particolare che funge da filtro preliminare alla proposizione di ricorsi in materia previdenziale: difatti, il giudizio di merito può essere validamente instaurato solamente se l’interessato adempie preventivamente all’obbligo di promuovere un accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie ex art.445- bis del c.p.c.

Si legga anche:”Accertamento Tecnico Preventivo: cos’è e a che serve”

In altri termini l’ATP obbligatorio è condizione di procedibilità del giudizio ordinario di cognizione e, pertanto, la mancata presentazione o ultimazione dell’istanza de qua potrà essere rilevata sia dalle parti sia d’ufficio; in tali circostanze l’autorità giudicante sarà tenuta ad assegnare un termine per il suo compimento o completamento.

La previsione dell’ ATPO come condizione di procedibilità si spiega in relazione alla  finalità dell’istituto predetto, poiché presentando l’istanza di accertamento tecnico preventivo è possibile verificare preventivamente  e in concreto (mediante una consulenza medico legale) le condizioni sanitarie che il richiedente pone a fondamento della pretesa previdenziale o assistenziale che si intende far valere in giudizio.

In questo modo si evita che l’interessato avvii un procedimento giurisdizionale presentando un ricorso del tutto infondato.

Ciò premesso, l’istituto esaminato  è stato oggetto di molteplici dibattiti dottrinali e giurisprudenziali a causa delle lacune normative presenti che espongono alcuni aspetti dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio a differenti interpretazioni.

Una delle questioni principalmente dibattute riguarda proprio l’ambito di operatività dell’ATPO.

Sul punto,  l’art. 445-bis, comma I, c.p.c. indica le tipologie di cause che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ATP obbligatorio. Ai sensi della citata norma nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere”.

A tal riguardo, una prima preclusione inerente all’ambito di operatività dell’istituto esaminato riguarda proprio l’aspetto cronologico, poiché l’ATPO va attivato solo per le controversie finalizzate al riconoscimento e alla concessione delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità  di cui al comma I dell’art. 445-bis c.p.c. instaurate dopo l’entrata in vigore della normativa. Ne deriva che tutte le controversie avviate prima del 1° gennaio 2012 non rientrano nell’ambito di applicazione della norma.

Tanto precisato, entrando nel merito della problematica, si precisa che non tutte le liti di natura previdenziale presuppongono la presentazione dell’istanza di ATPO, bensì solamente quelle   sorte in materia di materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

In linea generale trattasi di tutte quelle controversie riguardanti  le prestazioni erogate dall’INPS, l’unico soggetto legittimato passivo del procedimento.

Nella categoria anzidetta vanno ricondotte anche quelle controversie che vertono sull’accertamento sanitario effettuato dall’INPS in sede di verifica straordinaria ai sensi dell’art. 20 della legge n.79/2009, sicché l’accertamento tecnico preventivo va richiesto anche nei casi in cui  sia stata revocata la prestazione da parte dell’ente erogatore e l’interessato intenda richiederne il ripristino.

Poiché la disciplina in esame eccezionalmente limita l’accesso alla tutela giurisdizionale immediata, non è possibile ricorrere ad un’interpretazione analogica della disposizione. Pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’ATPO tutte le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e l’ottenimento di prestazioni erogate da altri enti pubblici (come l’INAIL, l’ASL, ecc.…).

Per quanto riguarda, invece, le controversie rientranti nella disciplina de qua è  evidente che, benché la norma sembri riferirsi in genere a tutte le liti, in realtà potranno essere oggetto di accertamento tecnico preventivo solamente quelle questioni che richiedono la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.

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L’ATPO, quindi, deve necessariamente vertere sull’accertamento sanitario svolto dalle commissioni mediche.

Viceversa, l’interessato non potrà formulare istanza di ATPO se intende agire per l’accertamento dei soli requisiti reddituali, anagrafici o economici previsti dalla legge per il riconoscimento e la concessione di una determinata prestazione previdenziale o assistenziale. In quest’ultima ipotesi, difatti, si dovrà procedere direttamente con il procedimento ordinario di cognizione.

Chiaramente, qualora il conflitto sorto dovesse coinvolgere tutti i requisiti per l’ottenimento della prestazione, ivi compresi quelli sanitari, l’interessato dovrà esperire preventivamente l’accertamento tecnico preventivo per la verifica della sussistenza dei requisiti medici; solamente in caso di esito positivo della procedura,  previa omologa del  Tribunale competente, l’ufficio territoriale INPS competente potrà verificare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge e, nel caso, procedere con la liquidazione del beneficio economico.

Infine, in tema di ambito di applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., è necessaria un’ulteriore precisazione. Invero, poiché l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio presuppone lo svolgimento di una verifica di tipo sanitario, deve ritenersi inammissibile il ricorso a tale istituto non solo nelle ipotesi ove appare  insussistente il già menzionato contrasto, ma anche nei casi in cui difetti l’interesse ad agire del richiedente e l’ATPO viene chiesta  a scopo puramente esplorativo.

Peraltro, proprio in merito all’interesse ad agire sussiste allo stato attuale un contrasto giurisprudenziale.

Difatti, mentre una parte della giurisprudenza, sottolineando la funzione esclusiva di accertamento delle condizioni sanitarie dell’A.T.P. obbligatorio, ritiene sufficiente ai fini della verifica dell’interesse di agire l’indicazione nell’istanza da parte del ricorrente  della  sola documentazione attestante i requisiti medici, un altro orientamento giurisprudenziale sostiene che il giudice debba anche verificare sommariamente l’utilità dell’accertamento medico richiesto. Quindi, solamente a seguito della verifica sommaria circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini previdenziali ed assistenziali il giudice dovrà disporre l’A.T.P.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale appena esposto si auspica l’intervento risolutorio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Per ultimo, un’altra ipotesi controversa riguarda  la riconduzione delle controversie riguardanti l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità ai sensi dell’art.5 della legge n. 222/1984 nell’ambito di operatività dell’ATPO. In merito, una parte della dottrina che propende per  riconduzione di tali tra quelle elencate all’interno dell’art. 445-bis c.p.c., posto che si riferiscono a prestazioni che presuppongono l’inabilità totale, la cui disciplina si trova proprio all’interno della legge richiamata dalla disposizione de qua.

Nulla quaestio, invece, per tutte le altre controversie in materia di invalidità riguardanti il riconoscimento e l’erogazione delle pensioni di vecchiaia anticipata in favore  di invalidi in misura non inferiore all’80% di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.503/1992, nonché delle pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili di cui all’art.13 del Regio Decreto n.636/1939, le quali rimangono escluse dall’ambito di operatività dell’istituto.

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Riferimenti bibliografici:

– 38, I comma, num.1 lett. b, del Decreto-legge. del 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

-Art. 445-bis c.p.c.

– ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2587 della Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile.

BATTAGLIA V., L’accertamento tecnico preventivo nelle controversie previdenziali e assistenziali connesse allo stato di invalidità, in Rivista di diritto processuale, 2016.

– LICCI P., Il nuovo accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali: l’occasione mancata per l’ottenimento rapido di un titolo esecutivo? , in judicium, 2012.

– SCALAMOGNA M., Alcune questioni controverse in tema di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, in Riv. Trimestrale di diritto procedurale civile 2010.

– VACCARI M., Accertamento tecnico preventivo ,Giuffrè Francis Lefevbre,  Milano, 2018.

 

 

 

 

 

Maria Giuseppina Maggiore

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