L’accesso al pubblico impiego

Il reclutamento del personale pubblico è sottoposto alla regolamentazione del pubblico impiego e pertanto è sottratto al diritto del lavoro.

Indice

1. Principi e la procedura selettiva

La Costituzione recita all’articolo 97, comma 4, recita che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Anche l’articolo 51 della Costituzione rappresenta un principio costituzionale importante per l’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione, proprio perché dispone il principio delle pari opportunità, prevedendo che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.
Il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego, ribadisce il principio costituzionale dell’assunzione, in via ordinaria, per il tramite del concorso pubblico elencando, in particolare, due tipologie di reclutamento:
a) tramite procedure selettive;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
È bene notare che, secondo la più consolidata giurisprudenza, per “concorso” rientra qualsiasi procedura selettiva comparativa, caratterizzata dalla nomina di una commissione esaminatrice e il cui procedimento si conclude con una graduatoria finale di merito dei candidati.

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2. I principi della procedura selettiva

L’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi ai principi di seguito indicati:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
Tale principio si avvale dell’istituto della semplificazione, pur promuovendo la pubblicità della procedura selettiva, nonché l’imparzialità, quest’ultimo principio rafforzato proprio dalla pubblicità. Si sottolinea sempre l’economicità e la celerità dell’espletamento della procedura, promuovendo anche l’utilizzo di sistemi automatizzati, si pensi al lettore ottico o alle nuove modalità di svolgimento delle procedure che comportano l’utilizzo di tablet.
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione dei requisiti.
Questo principio viene rafforzato dall’obbligo di pubblicazione del verbale di valutazione preliminare introdotto dall’articolo 19 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. Sono importanti anche gli stessi meccanismi e strumenti scelti per valutare i candidati.
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Con questo principio si vuole garantire una valutazione da parte di esperti nelle materie di concorso, superando il principio delle commissioni presiedute da rappresentanti politici, molto comune negli enti locali. Difatti, tale principio vuole proprio evitare che vi siano organi politici o altri organi che possano influenzare la procedura, rafforzando il principio dell’imparzialità.
 e-bis) Lettera abrogata dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145.
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai senti dell’articolo 17, comma 99, della legge del 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
Come questo principio si è voluto elevare i requisiti per le alte professionalità che operano all’interno delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di valorizzare titoli come il master di secondo livello e il dottorato di ricerca.
All’articolo 37 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, viene prevista, inoltre, l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere nei concorsi pubblici. È bene evidenziare che per “accertamento” si intende anche l’acquisizione dell’idoneità del candidato, non è pertanto necessario che vi sia una valutazione con un punteggio da attribuire all’esito della verifica del possesso delle competenze informatiche e della lingua straniera.

3. Lo svolgimento delle procedure selettive

Le procedure selettive sono regolate dal D.p.r. del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”, il regolamento che disciplina le procedure di accesso al pubblico impiego.
Tale regolamento disciplina, all’articolo 2, i requisiti generali di accesso alle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra gli alti:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è  richiesto  per  i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve  le  eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
2) limiti di età che possono essere previsti dai bandi;
3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà  di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di  concorso,  in base alla normativa vigente.
Gli articoli 3 e ss. disciplinano il contenuto minimo dei bandi di concorso che, deve contenere, tra le informazioni anche:
1)      il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché’ l’avviso  per  la  determinazione del diario e la sede delle prove scritte e orali  ed  eventualmente pratiche;
2)      le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali  e particolari richiesti per  l’ammissione all’impiego, i titoli  che danno luogo a precedenza o a preferenza a  parità  di  punteggio,  i termini e le modalità della loro presentazione, le  percentuali  dei posti riservati al personale interno, in conformità  alle  normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati  da leggi a favore di determinate categorie;
3)      la citazione delle pari opportunità.
4)      Le riserve dei posti, che non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
5)      Le prove di concorso, che non possono avere luogo nei giorni di festività, anche religiose ebraiche.
Per quanto concerne le prove di concorso, in particolare per le prove scritte, l’articolo 6, comma 1, disciplina che “Il diario  delle prove scritte deve  essere  comunicato  ai singoli candidati almeno  quindici  giorni  prima  dell’inizio  delle prove medesime.  Tale  comunicazione  può  essere  sostituita  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  –  4a  serie speciale – concorsi ed esami.”
Mentre, per le prove orali, l’articolo 6, comma 3, disciplina che “L’avviso  per  la  presentazione  alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla”.
Tale decreto prevede, inoltre, quattro tipologie di concorso:
1)      Concorso per soli esami, disciplinato dall’articolo 7, per i quali si richiedono il numero delle prove è in base al profilo professionale;
2)      Per titoli, dove si prevede solo la valutazione dei titoli in possesso dei candidati e dichiarati nella domanda;
3)      Per titoli ed esami, disciplinato dall’articolo 8, dove la valutazione dei titoli precede quella delle prove scritte;
4)      Per corso-concorso, che corrisponde ad una tipologia di reclutamento prevista per l’accesso alla dirigenza e che prevede una prima fase di prove e una seconda fase di tirocinio.

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Armando Pellegrino

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