L’accesso civico nell’esecuzione degli appalti pubblici

Con Sentenza n. 1898  del 1 Luglio 2022 il TAR Salerno affronta la tematica dell’accesso civico generalizzato applicato al campo degli appalti pubblici.

     Indice

  1. L’accesso ai dati 
  2. La pronuncia 

1. L’accesso ai dati

Come noto, l’art. 5, co. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 dispone che “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.”

L’innovatività e l’incisività della citata disposizione sono stati confermati, negli anni successivi alla sua entrata in vigore, dal dibattitto sia giurisprudenziale che dottrinale che si è creato intorno a questo importante istituto.

Se, infatti, da un lato, è presente nel D. Lgs. n. 33/2013 l’esigenza racchiusa nella definizione della PA come una “casa di vetro”, dall’altra tale esigenza va contemperata con esclusioni del diritto di accesso “tematiche”, così come individuate ex lege dall’art. 5-bis del D.Lgs.n. 33/2013, sia per evitare un pregiudizio ad interessi pubblici[1] o anche per evitare pregiudizi ad interessi più propriamente privati [2]


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2. La Pronuncia

Il contenzioso originato ha ad oggetto proprio l’opposizione della Stazione Appaltante all’istanza di accesso civico a tutti gli atti esecutivi del pubblico appalto aggiudicato ad altro concorrente: l’istante impugnava dunque l’atto di opposizione e tutti gli atti a questo connessi o collegati.

Iniziando con l’analisi dei motivi, non trova in primo luogo eccezione l’argomentazione secondo la quale la normativa “di settore” degli appalti pubblici (art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016) trovi applicazione speciale rispetto alla normativa di cui all’accesso civico.

In materia l’importanza pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020 ha chiarito che l’istituto dell’accesso civico generalizzato “debba trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici” e, in specie, all’esecuzione dei contratti pubblici, in tal caso valendo come diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza

Le eccezioni sono quelle legislativamente previste: “assolute” nel caso di cui al co. 3 (segreti di stato) o “relative” nel caso di concreti pregiudizi ad interessi pubblici o privati.

Nel caso specifico, il ricorrente ha chiesto ostensione di tutti gli atti afferenti alla fase esecutiva dell’appalto pubblico, e proprio a questa esigenza, secondo il TAR Salerno, si presta la normativa laddove prevede che la stessa favorisce “forme di controllo sull’utilizzo di risorse pubbliche”.

La richiesta di ostensione, tra l’altro, non sembra neanche una sorta di abuso del diritto di accesso civico generalizzato e il richiesto accesso nemmeno risulta sproporzionato o manifestamente oneroso, né tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il corretto funzionamento dell’amministrazione (Cons. di Stato, Sez. V, n. 5714/2021).

Si è tuttavia in presenza di interessi privati ed economici del controinteressato, controparte della PA nel rapporto di pubblico appalto, i cui dati ed informazioni, se indiscriminatamente diffusi, potrebbero essere causare allo stesso un pregiudizio.

La Stazione Appaltante deve allora operare un prudente apprezzamento tra le due esigenze e non negare tour court l’accesso in quanto tale comportamento, come rilevato dal TAR, è “palesemente sproporzionato e come tale illegittimo

Conclude il Tribunale che “le esigenze di salvaguardia dei prospettati interessi privati di cui all’art. 5 bis, c. 2, lett. c, d.lgs. n. 33/2013 non possono certamente condurre al diniego di accesso ma al più costituire il fondamento per l’oscuramento di parte della documentazione (T.A.R. Firenze, sez. I, 24.12.2020, n. 1718), ovvero per lo stralcio di taluni specifici documenti o informazioni richieste dall’interessato

Ne consegue un parziale accoglimento della questione proposta.

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Note

[1] a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;

  1. b) la sicurezza nazionale;
  2. c) la difesa e le questioni militari;
  3. d) le relazioni internazionali;
  4. e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  5. f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  6. g) il regolare svolgimento di attività ispettive

[2] a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

  1. b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  2. c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Sentenza collegata

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Pietro Pallesca

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