1. Funzione
L’adozione di persone maggiori di età (o adozione civile) è contemplata positivamente nel libro VIII del codice civile a partire dall’art. 291 e seguenti. Originariamente essa rispondeva all’interesse dell’adottante che privo di figli era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio; oggi tale finalità non è del tutto venuta meno, tuttavia nella pratica l’istituto in esame costituisce più spesso uno strumento di attuazione della solidarietà umana: in alcuni casi l’adottato è privo di sostanze e l’adottante bisognoso di assistenza; altre volte invece è l’adottato bisognoso di assistenza; infine vi si può ricorre per realizzare l’unità familiare consentendo al coniuge o al convivente del genitore di assumere lo status di genitore adottivo nei confronti del figlio maggiorenne dell’altro[1].
2. Soggetti e presupposti
Soggetti dell’adozione dei maggiori di età sono l’adottante e l’adottato, per entrambi sono legalmente previsti dei requisiti affinché si possa procedere con l’adozione. L’adottante deve:
- aver compiuto i trentacinque anni di età;
- avere capacità di agire;
- superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando.
In casi del tutto eccezionali il tribunale può autorizzare l’adozione qualora il genitore adottivo abbia raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma però restando la differenza minima di diciotto anni. Tale differenza è da sempre inserita tra le condizioni dell’adozione, in quanto costituendosi un rapporto di filiazione in virtù della legge, si tende ad imitare la natura e si fa in modo che sia il più possibile simile alla filiazione biologica.
Il dettato originario dell’art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell’adozione che l’adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell’adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne.
La Corte Costituzionale chiamata ad esaminare l’articolo in questione, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui «non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati [2]maggiorenni e consenzienti».
Venendo poi ai requisiti richiesti per l’adottando, egli:
- deve essere maggiorenne;
- non deve essere interdetto;
- non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell’adottante.
Affinché si possa procedere all’adozione, sono richiesti il consenso dell’adottato e dell’adottante.
Per la prestazione dei consensi occorre la capacità di agire dell’adottante e dell’adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è altresì necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell’adottante.
In questi termini l’assenso costituisce una sorta di controllo esterno a tutela della compagine familiare in quanto l’adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente.
L’adozione viene ugualmente pronunciata nonostante l’incapacità o l’irreperibilità del soggetto tenuto all’assenso nonché qualora il tribunale ritenga ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto all’assenso dei genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge di questi o dal coniuge dell’adottato separati di fatto.
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3. Effetti
Si è detto che l’adozione attribuisce all’adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, segni esteriori di ciò per l’adottato sono:
- l’assunzione del cognome dell’adottante che viene anteposto al proprio;
- il diritto alla successione nel patrimonio dell’adottante;
- il diritto ad essere mantenuto fino a quando non abbia raggiunto l’autonomia economica.
L’adottante non eserciterà sull’adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest’ultimo maggiorenne; grava però su di lui un obbligo alimentare nei confronti dell’adottato, preminente su quello dei genitori di lui.
Al pari dell’adozione in casi particolari, l’adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra l’adottato e la famiglia d’origine.
4. Cause di revoca
La revoca dell’adozione può essere pronunciata solo per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dopo la pronuncia, essi consistono nella indegnità dell’adottato e dell’adottante.
L’adozione viene revocata quando l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante o del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di un delitto punibile con pena detentiva non inferiore ad un minimo tre anni.
Allo stesso modo la revoca può essere richiesta dall’adottato, se i fatti sopra indicati siano stati posti in essere all’adottante nei suoi confronti, ovvero verso il coniuge, gli ascendenti o i discendenti dell’adottato stesso.
La revoca viene pronunciata con sentenza dal giudice ed ha efficacia costitutiva, gli effetti dell’adozione cessano quando la stessa passa in giudicato; da quel momento viene meno lo status di figlio adottivo e tutto ciò che ne consegue.
Note
[1] T. Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2020, p. 422.
[2] Le parole “o legittimati” sono state soppresse dall’art. 105.4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
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