Di Stefano Usai
In tema di affidamento diretto nell’ambito dei 40mila euro si è pronunciata l’ANAC con le prime indicazioni delle Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adeguate con la deliberazione ANAC n. 206/2018.
L’affidamento diretto e l’affidamento nell’ambito dei 40mila euro
Le prime indicazioni delle Linee guida n. 4 adeguate con la deliberazione ANAC n. 206/2018 (nel prosieguo LGF 4/2018), in tema di affidamento diretto nell’ambito dei 40mila euro, devono essere messe a confronto con le prime disposizioni del codice contenute nell’articolo 36, commi 1 e 2, lett. a) al fine di comprendere la diversa – e più esigente – impostazione dell’autorità anticorruzione.
Emerge in particolare che l’ANAC, in relazione all’affidamento diretto, si esprime in termini di facoltà circa la possibilità dell’affidamento diretto, mentre il legislatore appare meno formale ammettendo l’affidamento diretto anche senza confronto tra preventivi.
Dal punto di vista pratico, è che in questo modo, per l’ANAC sembrerebbero necessarie due motivazioni, una per giustificare l’affidamento diretto (perché si opta per l’assegnazione diretta) l’altra, insuperabile, è relativa alla necessità del chiarimento su come sia stato individuato l’affidatario.
Secondo la norma, invece, e secondo lo stesso Consiglio di Stato nei vari pareri, la motivazione rilevante è quella sulla scelta dell’affidatario, sintetica invece deve essere l’indicazione del perché si è optato per l’affidamento diretto (apparendo sufficiente, a sommesso avviso, la circostanza che sia previsto dalla norma ovvero nei limiti dei 40mila euro).
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