Da tale documento di prassi l’AE, a seguito della precedente circolare n. 18E del 27 dicembre 2021, ha fornito delucidazioni circa i seguenti aspetti:
- la tassazione per trasparenza e la fuoriuscita dal regime CFC;
- il trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.
Indice
- La disciplina delle Controlled foreign companies (CFC)
- I chiarimenti da parte dell’AE con la nuova circolare n. 29/E del 28 luglio 2022 ad integrazione dei paragrafi 7.3 e 8. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021
- Fuoriuscita dal regime CFC
- Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente
1. La disciplina delle Controlled foreign companies (CFC)
Per fare un quadro di sintesi la disciplina sulle “Controlled foreign companies”, di seguito anche CFC, disciplinate dall’ articolo 167 del Tuir, ha l’obiettivo di rendere imponibili in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione inferiore nello Stato di insediamento (di norma inferiore al 50% rispetto alla tassazione italiana) e che, al contempo, risultano titolari di specifiche categorie di proventi, c.d. “Passive income”, senza svolgere un’attività economica effettiva ai sensi dell’ art 55 del TUIR.
Tali norme, nel sistema italiano, sono state caratterizzate dall’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale sin dalla loro attuazione con l’articolo 127-bis del “Testo unico delle imposte sui redditi” (in seguito: TUIR) n. 917/86 (rinumerato dal D.lgs. 344/03), ora disciplinata dal sopra menzionato articolo 167 del TUIR.
2. I chiarimenti da parte dell’AE con la nuova circolare n. 29/E del 28 luglio 2022 ad integrazione dei paragrafi 7.3 e 8. della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021
Alla luce della disciplina sopra descritta evince che, dell’applicazione di tale normativa, può accadere che la CFC sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi e, in un esercizio successivo, non integri le condizioni del passive income test o Etr test.
Inizialmente l’AE, con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021 ha confermato la posizione interpretativa contenuta nella precedente circolare n. 23/E del 26 maggio 2011, in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest’ultima potrà fuoriuscire dal regime in via esclusiva solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva, oltre che nell’ipotesi di perdita di controllo non artificiosa)
Si rammenta che per attività economica effettiva si rinviene all’art. 55 del TUIR.
3. Fuoriuscita dal regime CFC
Da ultimo, con la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, l’AE chiarisce alcuni aspetti riguardo la fuoriuscita dal regime CFC già affrontato nelle precedenti menzionate circolari; In considerazione del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di passive income rappresentano condizioni di ingresso nel regime, nel caso in cui in un determinato periodo d’imposta non siano integrate le condizioni previste per il regime della trasparenza (art. 167, comma 1, del TUIR), il contribuente può fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC scegliendo, in alternativa, di dimostrare l’esimente, ossia di superare le condizioni dell’ETR teste/o del passive income test.
Secondo l’AE, tale impostazione si può riscontrare nel fatto che l’eventuale fuoriuscita/rientro nel regime CFC è adeguatamente gestito nel modello di dichiarazione dei redditi grazie al “monitoraggio” dei valori della CFC che consente volontariamente di tenere traccia dell’andamento dei redditi e delle perdite in misura virtuale. Quindi, una volta scelto dal contribuente, il regime di tassazione per trasparenza, può interrompersi anche in base all’andamento dell’ETR test e/o delle passive income test, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina CFC sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell’esimente.
Si rammenta che l’AE, con questa circolare, fornisce un’interpretazione “allineata” con la Direttiva ATAD – Direttiva UE 2016/1164 -, superando la sua precedente posizione, chiarendo, quindi, che qualora in un determinato periodo d’imposta gli indicatori previsti per l’applicazione della tassazione per trasparenza non siano integrati, il socio residente può comunque scegliere di fuoriuscire dal regime CFC.
4. Trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente
Altri punti “focali” affrontati dalla circolare in rassegna riguardano il trasferimento di sede e le operazioni straordinarie da cui deriva la confluenza della CFC nel soggetto controllante italiano e l’applicazione della entry tax (articolo 166-bis del Tuir) che specifica le “linee guida” per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività oggetto di trasferimento.
Come noto l’articolo 166-bis del TUIR detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia, questa disciplina è comunemente nota come entry tax.
L’AE, con il precedente documento di prassi n. 18/E del 27 dicembre 2021, aveva evidenziato che, in relazione all’ipotesi in cui il reddito della controllata estera sia imputato per trasparenza in capo al soggetto italiano in applicazione del regime CFC in un periodo d’imposta anteriore a quello antecedente al suo trasferimento in Italia, tale evenienza non assumerà rilevanza, ai fini dell’entry tax, qualora, nel periodo d’imposta precedente al trasferimento, non si verifichino i presupposti applicativi della disciplina CFC.
Sul punto l’AE, con il nuovo documento di prassi, ha chiarito che tale evenienza non assume rilevanza, ai fini del regime della Entry Tax, qualora, il trasferimento di sede avviene dopo che sia decorsa la maggior parte del periodo d’imposta; occorre far riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero. Infatti, in tale ipotesi, bisognerà fare riferimento a tale periodo d’imposta come ultimo periodo di residenza all’estero cui riferire la verifica di cui sopra.
La circolare, da ultimo, specifica che per i casi in cui il trasferimento della residenza fiscale in Italia di una entità estera non avviene in continuità di applicazione del regime CFC, l’eventuale riconoscimento dei maggiori valori fiscali al momento dell’ingresso prescinde dall’eventuale mantenimento della residenza fiscale dell’entità anche nello Stato di origine. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della Exit Tax è soltanto l’ingresso dei beni nel regime d’imposizione italiano.
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