Condominio: quando l’amministratore risponde di appropriazione indebita

L’amministratore di condominio che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00.

Il reato di appropriazione indebita si consuma allorquando l’amministratore, che ha la disponibilità di denaro di proprietà altrui (condòmini) in virtù dell’incarico ottenuto, si comporta come se fosse il proprietario, con la volontà espressa o implicita di considerare lo stesso come proprio.

Nondimeno, il reato si configura anche quando l’amministratore, allo scopo di coprire perdite che si verificano in altri condomini dallo stesso gestiti, trasferisce fondi di proprietà di un condominio ad un altro.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31322, pubblicata in data 22 giugno 2017.

Tratto a giudizio un amministratore di condominio veniva ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, del reato previsto dall’art. 646 Cp (appropriazione indebita), alla pena ritenuta di giustizia.

 

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Proposto ricorso in cassazione per violazione, tra l’altro, del combinato disposto degli artt. 8 Cpp e 646 Cp, nonché per vizio di motivazione, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Per motivare l’anzidetta decisione la Corte di Cassazione mutua i principi di diritto espressi dalla sezioni civili in relazione alla figura dell’amministratore, ricordando come il rapporto che si instaura tra condòmini e amministratore è riconducibile al contratto di mandato a mente del quale, l’amministratore, si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse dei condòmini amministrati.

In relazione a tale funzione gestoria e di rappresentanza, l’amministratore riceve somme di denaro, generalmente rinvenienti dal versamento delle quote condominiali di pertinenza di ciascun condominio in rapporto ai millesimi di proprietà, al fine di provvedere all’esecuzione di specifici pagamenti o da versare nella cassa condominiale per provvedere alle spese di gestione del fabbricato, in conformità ai bilanci approvati dall’assemblea.

Pertanto, <<nel primo caso l’amministratore deve provvedere a compiere il pagamento a cui è obbligato secondo le modalità e i termini convenuti, mentre nel secondo caso egli è tenuto a una generale destinazione dei fondi confluiti sul conto comune alle spese condominiali secondo le modalità stabilite dall’ assemblea con obbligo di rendiconto e di restituzione alla scadenza di quanto ricevuto nell’ esercizio del mandato, ai sensi dell’ art. 1713 c.c.>>.

Ciò posto, sarà configurabile il reato di appropriazione indebita allorquando si verificherà <<un’oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta l’amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali (“Commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per propri fini e, quindi, per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante” Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016; nello stesso senso Sez. 2, n. 50156 del 25/11/2015)>>.

Ebbene, dall’istruttoria è emerso che la somma di euro 52.089 versata dai condòmini per il pagamento delle spese di teleriscaldamento era stata utilizzata e prelevata dall’amministratore per fini diversi e propri dello stesso, più precisamente, per esplicita ammissione dello stesso, <<allo scopo di coprire le perdite che si erano verificate in un altro condominio da lui gestito>>), così facendo il reato si è perfezionato nel momento in cui l’amministratore <<ha gestito in maniera infedele la somma ricevuta e se ne è appropriato, tramite un indebito prelevamento dal conto acceso a nome del condominio amministrato>>, al fine di trasferirla sul conto corrente di un altro condominio “in perdita”.

Sentenza collegata

52730-1.pdf 191kB

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Avv. Accoti Paolo

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