L’ammissibilita’ della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite – art. 696 bis c.p.c. – in caso di contestazione da parte del resistente in ordine all’an debeatur

Paolo Pitaro 23/05/19
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L’art. 696 bis c.p.c.: breve introduzione sul dato normativo e principali differenze dall’art. 696 c.p.c. in materia di accertamento tecnico preventivo

L’articolo 696 bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 35/2005, norma lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite. Il comma 1 della norma de qua, prevede, infatti, che: “l’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696 (ndr: l’accertamento tecnico preventivo), ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.

Già dalla semplice lettura del comma 1 dell’articolo 696 bis c.p.c. È dato evincere come il suddetto strumento, così come prospettato dal legislatore, può essere utilizzato anche al di fuori delle condizioni di cui all’articolo 696, comma 1, c.p.c..

In particolare, la principale differenza che distingue i due tipi di accertamento tecnico preventivo è che la consulenza tecnica preventiva di cui all’articolo 696 bis c.p.c. Non richiede per il suo espletamento la sussistenza del periculum in mora, ovverosia il pericolo che nell’attesa dell’insaturazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi.

La consulenza tecnica preventiva può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, derivante da illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l’an oltre al quantum del diritto fatto valere.

La richiesta di consulenza tecnica preventiva si propone con ricorso innanzi il giudice che sarebbe competente per il merito. Lo scopo del consulente tecnico è, primariamente, quello di tentare la conciliazione delle parti, oltre che di accertare la sussistenza o meno del diritto fatto valere dalla parte ricorrente.

Dunque, tale strumento ha, da un lato, una funzione accertativa del danno (sia in ordine all’an che al quantum debeatur) e, dall’altro lato, una funzione conciliativa, stante l’obbligo in capo al consulente nominato dal giudice, prima di depositare la relazione, di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti. Ed inoltre, stante la sua duplice funzione, la consulenza tecnica preventiva ha inevitabilmente una funzione deflattiva del contenzioso.

Una volta tentata la conciliazione, qualora le parti siano addivenute ad un accordo conciliativo, “si forma il processo verbale della conciliazione” (articolo 696 bis, comma 2, c.p.c.). In tal caso, il giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (articolo 696 bis, comma 3, c.p.c.). Il processo verbale è esente dall’imposta di registro (comma 4).

In ogni caso, se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente tecnico sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito (comma 5).

Al comma 6 dell’articolo 696 bis c.p.c. Il legislatore rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni in materia di “istruzione probatoria” e, segnatamente, dall’art. 191 all’art. 197 c.p.c.

Il giudice, quindi, espletata una, seppur sommaria, valutazione in relazione alla sussistenza del fumus boni iuris, ovverosia della configurazione della situazione sostanziale da tutelare in termini di sua probabile esistenza, dispone la nomina un consulente tecnico affinchè tenti, in via preliminare, di conciliare le parti e, in subordine, rediga un’apposita perizia volta ad accertare e a determinare la sussistenza degli eventuali crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

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Sui contrasti emersi in giurisprudenza

In sede giurisprudenziale sono, però, sorti nel tempo alcuni contrasti in merito ai limiti di ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. Allorquando sussistano contestazioni da parte del convenuto/resistente in ordine all’an debeatur.

Sul punto, infatti, sono andate ad affermarsi tre contrapposte tesi, di cui, la prima, più restrittiva rispetto alle altre due, secondo cui non si potrebbe dare seguito al procedimento laddove sussista contestazione in merito all’an debeatur (trib. Di milano, 30/06/2011). La seconda, qualificabile come “intermedia”, limita la valutazione di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva in relazione alla causa di merito (cfr. Trib. Busto arstizio 25/05/2010). La terza, più ampia e certamente più condivisibile poiché maggiormente aderente al dato letterale della disposizione normativa in discorso, afferma, invece, l’assoluto sganciamento dell’istituto da eventuali contestazioni da parte del resistente sia in merito al quantum sia in ordine all’an debeatur, dando particolare rilievo, tra le altre cose, alla funzione deflattiva assunta dallo strumento giuridico per come congegnato dal legislatore.

Sull’ordinanza del tribunale civile di catanzaro

Il tribunale di catanzaro, pertanto, aderendo a quest’ultima tesi, ha, con l’ordinanza del 02/05/2019, ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Proposto dallo studio legale pitaro, con l’avv. Giuseppe pitaro, anche laddove vi sia contestazione da parte del resistente in merito all’an debeatur, posto che “… tale strumento non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur né assume rilievo in senso negativo il fatto che il convenuto abbia dichiarato di non voler addivenire ad una conciliazione della controversia; rilevato, inoltre, che la funzione deflattiva perseguita dal legislatore possa essere ugualmente realizzata anche nell’ipotesi in cui il ricorrente all’esito del deposito della consulenza tecnica decida di non promuovere il giudizio di merito intendendo aderire alle eventuali risultanze negative della stessa …”.

Il tribunale di catanzaro, così facendo, ha di fatto abbracciato la tesi più ampia, uniformandosi ad altre recenti pronunce, tra cui, ex multis, tribunale di foggia, ordinanza del 07/01/2016.

In particolare, il tribunale di foggia ha ribadito con l’ordinanza sopra citata che: “… sarebbe estremamente riduttiva un’interpretazione della portata dell’istituto che ne limitasse l’ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all’an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell’importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale e che è, infatti, lo stesso articolo 696-bis c.p.c., a prevedere testualmente che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all’accertamento della loro esistenza e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento presupponga indagini che limitate a mere valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell’ausilio di un esperto (…) e cioè che l’accertamento abbia ad oggetto circostanze che, in sede di processo di cognizione, costituirebbero oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando, con valutazioni da compiersi in concreto ed “ex ante”, altre questioni controverse …”.

Conclusioni

In conclusione, con l’ordinanza del 02/05/2019, il tribunale di catanzaro ha confermato come lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite previsto dall’art. 696 bis c.p.c. Non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur. Del resto, il dato letterale della disposizione normativa e la finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa un simile requisito di ammissibilità che, di fatto, vanificherebbe lo strumento della consulenza preventiva a fini conciliativi qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione sull’an debeatur da parte del convenuto/resistente. Ne deriva, allora, che nessun rilievo ai fini dell’ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Assume il fatto che il resistente dichiari espressamente che non intende addivenire ad una conciliazione della controversia.

 

Allegato

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Paolo Pitaro

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