L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: i soggetti promotori, i riferimenti normativi, i vantaggi per i cittadini e per la pubblica amministrazione

ANPR, sigla di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. E’ un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, diventando un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

In particolare, l’articolo 2 del decreto-legge n.179/2012, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ha sostituito l’art 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’ amministrazione digitale – CAD), istituendo, presso il Ministero dell’ interno, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, che subentra all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE), nonché alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.

Per base di dati di interesse nazionale, a norma dell’articolo 60 del CAD, si intende “l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti”.

Esse costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate.

Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita’ e interoperabilita’ e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

L’articolo 62, comma 2, del CAD, dispone, inoltre, che l’ANPR subentra anche alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni, ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In una prospettiva funzionale, al comma 3 del medesimo articolo, l’ANPR assicura al singolo Comune la disponibilità dei dati anagrafici, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni statali attribuite al Sindaco dal sopracitato articolo 54, comma 3, del testo unico degli enti locali e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.

L’ANPR consente esclusivamente ai Comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I Comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.

L’ANPR, inoltre, assicura alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai gestori di servizi pubblici l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato – città, sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente (comma 4).

Il comma 6 del citato articolo 62 del CAD dispone, inoltre, che i tempi e le modalità di attuazione della nuova base di dati siano stabiliti sempre mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti d’interesse dei Comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

I tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni della nuova base di dati, sono riferiti anche:

  1. alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 50 del CAD in base al quale “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico “.

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6 del CAD secondo cui le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Esclusione del diritto di accesso), e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive.

E’ fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 secondo cui, al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

  1. Ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
  2. all’ erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali l’invio telematico ai Comuni delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di morte da parte delle strutture sanitarie.

Soggetti promotori

I soggetti promotori dell’ANPR sono il Ministero dell’Interno, l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), l’Istat (Istituto nazionale di statistica), l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in rappresentanza dei Comuni, il Cisis (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici) per le Regioni, la Sogei (Società Generale d’ Informatica S.p.A) in qualità di partner tecnologico.

Sono, inoltre, coinvolti nel progetto, le associazioni di categoria dei fornitori ICT di servizi demografici, l’Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), le PA maggiormente interessate a fruire dei dati contenuti in ANPR, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’INPS, l’INAIL, la Motorizzazione Civile.

Nel mese di agosto 2017, per dare impulso al progetto è stata istituita la figura del Program Officer che, sotto la supervisione del Ministero dell’Interno, coordina il piano delle attività di natura tecnica.

Riferimenti normativi

Il progetto dell’ANPR – per la cui realizzazione, implementazione e gestione il Ministero dell’Interno si avvale di Sogei S.p.A. (art.1, comma 306, della legge n.228/2012) – è regolato da provvedimenti normativi di attuazione che ne scandiscono le varie fasi.

Il  primo  regolamento  di  attuazione  dell’ANPR  è  stato  adottato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  n. 109 del  23 agosto 2013, in vigore dal 16 ottobre 2013, recante “Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, che, all’articolo 1, istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), subentrando all’Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE) e garantendo l’erogazione dei servizi resi da tali sistemi.

A seguire il DPCM 10 novembre 2014, n. 194, recante “Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente”, che riporta:

  • modalità di subentro (articolo 1);
  • campi relativi ai dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione (articolo 2);
  • misure di sicurezza (articolo 3);
  • servizi messi a disposizione dei Comuni (articolo 4)

In merito alle modalità di subentro, l’ANPR subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai Comuni secondo il cd “piano di subentro” e le modalità, idonee a garantire integrità, univocità e sicurezza dei dati.Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

Il Piano riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR, individuando mensilmente, i Comuni che avviano la migrazione previo assolvimento dell’obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, rispettivamente rubricati “Revisione delle anagrafi” e “Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica”.

L’articolo 2 del predetto DPCM dispone, invece, che nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche’ il domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In particolare i campi relativi ai dati riguardano:

  • la scheda individuale della popolazione residente in Italia;
  • la scheda di famiglia dei residenti in Italia
  • la scheda di convivenza dei residenti in Italia
  • la scheda dei cittadini italiani residenti all’estero
  • ulteriori campi relativi a dati di servizio.Nell’ANPR sono altresi’ contenuti gli ulteriori  campi  relativi  ai dati di servizio necessari a  garantire  l’interoperabilita’  con  le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonchè con le banche dati comunali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza.

L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse, nonché le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

L’ articolo 3 del DPCM 194/2014, rubricato “Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali”, garantisce le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati.

Per le predette finalità, l’ANPR e’ dotata di:

  • un sistema   di   Identity   &    Access    Management    per l’identificazione dell’utente e della  postazione,  la  gestione  dei profili  autorizzativi,  la  verifica  dei  diritti  di  accesso,  il tracciamento delle operazioni;
  • un sistema di tracciamento e  di  conservazione  dei  dati  di accesso alle componenti applicative e di sistema;
  • sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
  • un sistema di log analysis per l’analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla  base  di  regole  predefinite  e formalizzate , eventi  potenzialmente  anomali  e  di  segnalarli   al Ministero dell’interno tramite funzionalità di alert;
  • una Certification Authority;
  • sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
  • sistemi e servizi di Disaster Recovery.

All’articolo 4, il DPCM dispone i servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni per i quali è completato il subentro.In particolare:

  • registrazione, consultazione ed estrazione dei dati;
  • certificazione;

§  invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Inumazione, tumulazione e cremazione);

  • servizi accessori (il servizio di notifica dell’esito delle  operazioni  e  degli eventi di competenza per l’allineamento delle banche dati tenute  dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e  dei  servizi  non supportati dall’ANPR; il servizio di verifica dell’esito di un’operazione; il servizio di ricezione delle  risposte  rese  disponibili  da ANPR; il servizio di annullamento dell’operazione; il servizio di variazione di dati; il servizio di consultazione delle notifiche; il servizio di monitoraggio).

In ultimum, con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dal DPR 17 luglio 2015, n. 126, “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell’anagrafe nazionale della popolazione residente”, dal 18 agosto 2015, sono state adeguate le disposizioni del DPR 30 maggio 1989, n. 223, “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.

In particolare, dall’articolo 1 al 58, il Regolamento disciplina tutta la materia in esame, sancendo le regole in tema di:

  • registrazione anagrafica della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche (Capo I);
  • iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche (Capo II);
  • adempimenti anagrafici (Capo III);
  • formazione ed ordinamento dello schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all’estero (Capo IV);
  • uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea (Capo V);
  • certificazioni anagrafiche (Capo VI);
  • adempimenti topografici ed ecografici (Capo VII);
  • revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici (Capo VIII);
  • vigilanza, sanzioni e disposizioni generali (Capo IX).

 

Vantaggi per i cittadini e la Pubblica Amministrazione

ANPR è un passo essenziale nell’agenda digitale, in quanto consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali” facili, accessibili, efficienti  e sicuri.

L’APNR garantirà per i Comuni e le P.A.

  • sicurezza
  • efficienza
  • affidabilità
  • risparmio
  • riduzione degli errori
  • dialogo più semplice tra le Amministrazioni

L’ANPR consentirà, inoltre, vantaggi immediati anche ai cittadini, come

  • procedure più rapide e più semplici
  • sicurezza del dato
  • visibilità dei propri dati e per i componenti del nucleo familiare
  • autocertificazioni
  • possibilità di controllare i propri dati e se discordanti chiedere una rettifica
  • certificati anagrafici online
  • cambi di residenza online

Ogni aggiornamento sarà diretto e immediato, venendo automaticamente comunicato ad altri enti quali l’INAIL, l’ISTAT, l’Agenzia delle Entrate, la motorizzazione civile.

 

 

 

 

Chiara Ruggiero

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