L’arbitro bancario riconosce che con l’ammortamento alla francese gli interessi sono pagati prima della loro maturazione
Nei mutui con ammortamenti alla “francese” l’esigibilità degli interessi prima della loro maturazione, riconosciuta dall’arbitro bancario, da ultimo, con la Decisione N. 82 del 03 gennaio 2022 del collegio di Napoli, relatore Dolmetta, comporta che la rata dell’ammortamento alla francese viene calcolata con capitalizzazione composta con conseguente indeterminabilità del tasso d’interesse che si traduce nella violazione della forma scritta ad substantiam ex art.1284, comma 3, c.c. e 117 T.U.B. A tanto consegue, ai sensi del comma 7 dell’art.117 T.U.B., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma.
Indice
1. Fatto esaminato dall’arbitro
Con riferimento ad un contratto di finanziamento effettuato mediante cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente, un mutuatario si rivolge all’Arbitro bancario chiedendo il rimborso di diverse somme sull’assunto che, in caso di estinzione anticipata debbono essere rimborsate, per la frazione temporale non ancora maturata, tutte le commissioni e spese considerate in contratto e applicate dall’intermediario, ivi compresi gli interessi non ancora maturati.
In particolare, deduce che il criterio pro rata temporis deve essere applicato anche per «quantificare il rimborso della quota di interessi non maturata per l’estinzione anticipata del finanziamento, in quanto il modulo SECCI (“informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) prevede espressamente che, in caso di rimborso anticipato, il calcolo della quota da rimborsare venga effettuato dividendo l’importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue».
La società finanziaria si oppone a tale richiesta, rilevando che nel contratto (come pure nel contesto del modulo Secci) è stato previsto, per la restituzione rateale del finanziamento, un piano di ammortamento alla francese. Tale pattuizione – si precisa – «risulta incompatibile con un rimborso a favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura»
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2. Le ragioni della decisione
L’arbitro bancario ha accolto la richiesta del consumatore all’applicazione in fattispecie del criterio di calcolo lineare (pro rata temporis) in punto di restituzione degli interessi non maturati in ragione dell’anticipata estinzione del finanziamento.
L’arbitro bancario ha rilevato che una clausola del contratto stabilisce, in ipotesi di estinzione anticipata, la facoltà per il consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto a una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicati nel punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo”.
A sua volta, il punto 4 del modulo così richiamato – dopo avere ripetuto la formula appena sopra trascritta – prevede testualmente (sotto l’intestazione «altri importanti aspetti legali») che, nel caso appunto di «rimborso anticipato», «il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue».
Quindi, poiché la voce «interessi» risulta inserita sia nel contratto che nel modulo Secci, la domanda del consumatore è fondata. E ciò anche se, nella specie, il contratto di finanziamento stabilisce che la restituzione rateale dell’erogato debba seguire secondo il metodo di ammortamento alla francese che prevede per la rata una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente.
3. Considerazioni
La motivazione dell’Arbitro bancario, benché fondata sulla lettera del contratto e del punto 4 del modulo “informazioni europee di base sul credito al consumo, di fatto, ordinando la restituzione “degli interessi non maturati”, implica il riconoscimento che il calcolo degli interessi viene effettuato con capitalizzazione composta. Infatti, solo con l’applicazione del regime composto il creditore ha la disponibilità di interessi in parte non ancora maturati alla scadenza di ciascuna rata. Con la capitalizzazione composta l’anatocismo o , comunque, il “costo occulto” conseguente a tale tipo di capitalizzazione, sussiste, quindi, nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto, rata che comprende quote interessi maggiori rispetto a quelle che si avrebbero con un piano di ammortamento stilato in regime semplice con lo stesso tasso.
Poiché non viene esplicitato il regime finanziario adottato (con capitalizzazione composta o in regime semplice), la clausola di determinazione degli interessi di tali contratti è nulla per indeterminatezza con la conseguenza che il mutuatario ha diritto alla sostituzione del tasso ultralegale con il tasso BOT indicato nel comma 7 dell’art. 117 T.U.B. (V, da ultimo, Tribunale di Vicenza n. 299/2022 del 03/02/2022).
Al fine di determinare le somme che non sono dovute al mutuante deve, quindi, rielaborarsi il piano di rimborso del mutuo a rata costante utilizzando il tasso minimo BOT annuale dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice.
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