(Annullamento senza rinvio)
(Orientamento confermato)
(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 179)
Il fatto
Con sentenza emessa in data 16/10/2017, il G.i.p. del Tribunale di Larino applicava ex art. 444, cod. proc. pen., la pena di giustizia nei confronti di D. G. e H. D. in relazione ai reati dì cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309/90; 2 e 7 I. 895/76; 4 e 7 I. 895/76; 4 I. 110/75.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione e dalle altre parti in causa
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano distinti ricorsi, a mezzo di difensore, in cui deducono i seguenti comuni motivi.
Con il primo motivo, ci si doleva dell’ inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, cod. proc. pen., 446 cod. proc. peri., 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; 179, comma 1, cod. proc. pen. posto che – una volta premesso che i ricorrenti erano stati tratti in arresto in data 13/6/2017, per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana; per detenzione e porto di arma comune da sparo; porto di due coltelli, senza giustificato motivo e, a seguito della convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare, veniva emesso dal G.i.p., su richiesta del P.m., decreto di giudizio immediato, nei termini di legge – gli imputati, a mezzo di procuratore speciale, formalizzavano richiesta di applicazione della pena concordata di anni 3, mesi 8 di reclusione ed euro 30 mila di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con il consenso del P.m. e in ragione di ciò, era fissato procedimento in camera di consiglio per l’udienza del giorno 16/10/2017, alle ore 13,45 e seguenti, presso il Tribunale di Larino, aula udienza G.i.p.; posto ciò, l’avviso era notificato al P.m., al difensore, agli imputati ed all’interprete di lingua albanese e, disposta la traduzione degli imputati dal carcere, all’orario fissato per la trattazione del procedimento contenuto nell’avviso, le parti apprendevano come il giudizio fosse già stato definito, alle ore 10,20, in assenza degli imputati e con nomina di un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e, in base a tali circostanze, la difesa faceva rilevare che il G.i.p. presso il Tribunale di Larino, con la celebrazione anticipata del processo, fosse incorso in una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen., in quanto, anche la trattazione anticipata della causa, rispetto all’ora prefissata impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo, ad una omessa citazione.
Con il secondo motivo si deduceva l’inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 128 e 143, cod. proc. pen. per omessa traduzione in lingua albanese della sentenza e del relativo avviso di deposito e omessa notifica dell’avviso di deposito agli imputati.
Dal canto suo, il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione
La Cassazione accoglieva il ricorso proposto essendo stato ritenuto fondato il primo motivo di doglianza ritenuto avente carattere assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso.
La Corte, nel ritenere accoglibile detto ricorso, osservava innanzitutto come, per costante giurisprudenza di legittimità, l’anticipazione dell’ udienza rispetto all’ora prefissata, integrasse una nullità assoluta in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale alla sua omessa citazione (così Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017 Rv. 271343; conformi: Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008 N. 46228, Rv. 242053; Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Rv. 262676; Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, Rv. 267020).
Declinando tale principio al caso sottoposto al suo scrutinio giudiziale, i giudici di legittimità ordinaria facevano presente come alle parti fosse stato dato avviso della trattazione del giudizio in camere di consiglio per la data del 6/10/2017 alle ore 13,45 e, per quanto risulta dall’esame del verbale della udienza, il giudizio era stato celebrato alle ore 10,20 (non alle ore 13,45, come si sarebbe dovuto) nell’assenza degli imputati e del difensore di fiducia.
Da quanto detto, la Cassazione reputava evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato da entrambi gli imputati, stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a loro carico in orario anticipato rispetto a quello stabilito e comunicato nell’avviso e, pertanto, stimava integrato un caso di nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio, dovendo essere assimilata all’ipotesi contemplata dalla suddetta norma, riguardante l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore, la citazione relativa ad una data o comunque ad un orario diverso da quello in cui il processo è stato effettivamente celebrato. Pertanto, essendosi verificata una lesione insanabile del diritto difesa a cui deve porsi rimedio con la integrale rinnovazione del giudizio, si imponeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.
Conclusioni
La sentenza è sicuramente condivisibile essendo stato applicato un costante orientamento nomofilattico alla stregua del quale l’anticipazione dell’ udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta.
Ove pertanto si dovesse verificare una situazione processuale del genere, la nullità che si verrebbe a creare potrà essere eccepita e dedotta secondo quanto previsto dal codice di rito.
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