L’applicazione della pena su richiesta delle parti: una breve disamina di questo rito speciale

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SOMMARIO: Premessa – Applicazione della pena su richiesta – Effetti dell’applicazione della pena su richiesta – Richiesta di applicazione della pena e consenso – Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari – Provvedimenti del giudice – Il c.d. patteggiamento in appello

Premessa

Scopo del presente scritto è di analizzare un rito speciale molto spesso adottato nella pratica di tutti giorni nei processi penali, ossia l’applicazione della pena su richiesta delle parti, o solitamente detto patteggiamento.

Tale istituto è previsto nel libro sesto, titolo II, codice di procedura penale e, segnatamente, tale rito speciale è regolato dall’art. 444 all’art. 448 c.p.p. fermo restando il c.d. patteggiamento in appello che è disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p..

Si trattata di un rito “negoziale” in cui la difesa dell’imputato e la pubblica accusa concordano per l’appunto la pena da doversi irrogare fermo restando che, come vedremo successivamente, è il giudice che deve verificare la sua congruità e l’insussistenza di cause di non punibilità secondo quanto sancito dall’art. 129 c.p.p..

E’ chiara inoltre la finalità deflattiva di questo procedimento atteso che ricorrendo ad esso di norma non deve essere celebrata la fase dibattimentale.

Premesso ciò, per lo scopo succitato verranno esaminate le norme procedurali una per una fermo restando come si ritiene necessario rilevare sin d’ora che se tale rito è esperibile nel processo penale ordinario, analogo discorso non può farsi per il processo penale minorile e quello pendente innanzi al giudice di pace penale.

Difatti, per i minori, rileva in tal senso l’art. 25 del d.P.R. n. 448/1988 al cui comma primo, essendo stabilito che nel “procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale”, rende evidente che “la disciplina del c.d. patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. non è applicabile al minorenne imputato, neanche se questi sia divenuto maggiorenne nelle more del giudizio”[1] dato che la maturazione della scelta processuale  deve essere parametrata “al momento della commissione del reato”[2].

Ciò posto, analogo discorso va fatto per il giudizio innanzi al giudice di pace visto quanto previsto dall’art. 2, c. 1, lett. g), d.lgs., 28/08/2000, n. 274 (“Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative: (…)all’applicazione della pena su richiesta”) e tenuto conto che la Corte costituzionale, con la sentenza, 9/03/2016, n. 50, ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui esclude l’applicazione della pena su richiesta delle parti nel procedimento penale davanti al giudice di pace”.

Al contrario, invece, si può ricorrere a questo rito speciale nel procedimento penale militare visto che, secondo quanto dedotto in sede nomofilattica, il “”patteggiamento” è ammissibile nel processo penale militare anche quando debba applicarsi, a richiesta delle parti, la pena della reclusione militare”[3] vista “la permanente validità del rinvio operato dall’art. 261 c.p.m.p.[4] al codice di procedura vigente, le cui disposizioni, ai sensi di detta norma, vanno osservate anche nei procedimenti davanti ai tribunali militari salvo che la legge disponga altrimenti”[5].

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli enti, depone, per l’esperibilità di questo rito, l’art. 63 del d.lgs., 8/06/2001, n. 231 che così dispone: “1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta”[6].

Orbene, dopo queste doverose precisazioni, non resta che esaminare le norme prevedute dal c.p.p. che riguardano tale procedimento speciale incominciando la disamina in relazione a quanto sancito dall’art. 444 c.p.p..

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Applicazione della pena su richiesta

 

L’art. 444 c.p.p., inaugura il titolo V rubricato “Applicazione della pena su richiesta delle parti” chiarendo, da un lato, in cosa consiste questa richiesta, quando questa richiesta non può essere avanzata e come può/deve essere condizionata, dall’altro, quando il giudice può procedere a tale applicazione.

Orbene, procedendo per gradi, al primo comma di questa disposizione legislativa è stabilito che l’“’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

E’ di conseguenza demandata alle parti la possibilità di chiedere al giudice una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria, diminuita sino ad un terzo rispetto a quella prevista ex lege o una pena detentiva purchè, diminuita anch’essa di un terzo e considerate le circostanze, non superi i cinque anni anche quando si richiede al contempo la comminazione di una pena pecuniaria fermo restando che possono essere chieste anche misure di sicurezza[7] e tenuto conto del fatto che il giudice non può sostituire di ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di una esplicita richiesta delle parti, poiché altrimenti la decisione del giudice sarebbe difforme dalla richiesta[8].

Allo stesso modo, per quanto attiene il procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, è disposto che, prima “della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1”, c.p.p. (art. 555, c. 2, primo capoverso, c.p.p.).

Chiarito ciò, pur tuttavia, la possibilità di accedere a questo rito speciale non può avvenire sempre e comunque.

Difatti, l’art. 444, c. 1-bis, c.p.p. statuisce che sono “esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600‐bis, 600‐ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600‐quater, secondo comma, 600‐quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600‐quinquies, nonché 609‐bis, 609‐ter, 609‐quater e 609‐octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”.

Pertanto, ostano all’esperibilità di cotale rito speciale i seguenti illeciti penali: a) quelli preveduti dall’art. 51, c. 3-bis[9][10] e c. 3-quater c.p.p.[11]; b) quelli di cui agli artt. 600‐bis[12], 600‐ter, primo, secondo, terzo e quinto comma[13], 600‐quater, secondo comma[14], 600‐quater.1[15], relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600‐quinquies[16], nonché 609‐bis[17], 609‐ter[18], 609‐quater[19] e 609‐octies[20] del codice penale.

Inoltre, al di là del reato commesso, non possono avvalersi di questo procedimento speciale coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale[21], purchè la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria[22].

Detto questo, va però rilevato che, per potere patteggiare la pena, perlomeno in taluni casi, è necessario ristorare in toto il danno cagionato.

Invero, a norma dell’art. 444, c. 1-ter, c.p.p., nei “procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314[23], 317[24], 318[25], 319[26], 319-ter[27], 319-quater[28] e 322-bis[29] del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato”.

Di conseguenza, per quanto concerne i delitti di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, si può chiedere l’applicazione della pena solo nella misura in cui si sia proceduto  alla restituzione integrale, e non quindi parziale, del prezzo o del profitto del reato rappresentando ciò “un requisito di ammissibilità del rito”[30] fermo restando però che siffatto adempimento può essere posto in essere anche tramite l’“opera di un terzo”[31].

Inoltre, anche per i reati tributari, ci sono talune condizioni per potere accedere a questo rito speciale.

L’art. 13-bis, c. 2, d.lgs., 10/03/2000, n. 74, in effetti, dispone che “i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale puo’ essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1[32], nonche’ il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1[33] e 2[34]” (in sostanza: integrale pagamento di quanto dovuto anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie nonché del ravvedimento operoso).

Ciò posto, proseguendo la disamina dell’art. 444 c.p.p., al comma secondo, primo capoverso, è stabilito che, se “vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti”.

Questa norma, quindi, chiarisce come il giudice possa accogliere questa richiesta disponendo la sua applicazione.

In particolare, è prima di tutto stabilito che non si può accoglierla ove si debba prosciogliere l’imputato a norma dell’art. 129 c.p.p. che, come è noto, dispone quanto sussegue: “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

Orbene, ove ricorrano quindi tali condizioni, ciò “comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosce – indipendentemente dall’evidenza – la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati; il criterio dell’evidenza della ragione di proscioglimento viene, invece, in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all’assoluzione nel merito, ex art. 129, comma 2, cit.”[35].

Ad ogni modo va al contempo fatto presente che: a) in “sede di patteggiamento, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129 comma 1 c.p.p.”[36]; b) la “sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.”[37].

Una volta che sia esclusa una di queste cause di proscioglimento, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto così come prospettato dalle parti nonchè l’applicazione e la comparazione delle circostanze sempre addotte da costoro, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.

Inoltre, se “vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda” (art. 444, c. 2, secondo capoverso, primo periodo, c.p.p.) ma “l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale” (art. 444, c. 2, secondo capoverso, secondo periodo, c.p.p.).

Per di più, sempre in riferimento alla posizione della parte civile, non “si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3”, c.p.p. (art. 444, c. 2, terzo capoverso, c.p.p.) (“Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”) mentre invece si “applica l’articolo 537-bis” c.p.p. (art. 444, c. 2, quarto capoverso, c.p.p.) (“1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile[38], il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere”).

Oltre a ciò, è altresì previsto che la “parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena” (art. 444, c. 3, primo capoverso, c.p.p.) e dunque in questo caso la parte chiede che la richiesta di applicazione della pena sia condizionata al fatto che tale sanzione venga sospesa ma, nel qual caso, “il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta” (art. 444, c. 3, secondo capoverso, c.p.p.)[39].

L’ultima comma dell’art. 444 c.p.p., cioè il comma 3-bis, infine, dispone che, nei “procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320[40], 321[41], 322[42], 322-bis e 346-bis[43] del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale[44] ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie” (primo capoverso) e in “questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta” (secondo capoverso).

Di conseguenza, ove si proceda per uno di questi delitti, la parte, che fatto la richiesta, può volontariamente subordinare l’efficacia dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie ma, ove tali condizioni non siano ritenute concedibili da parte del giudice, costui rigetta la richiesta di applicazione della pena così condizionata.

 

Effetti dell’applicazione della pena su richiesta

 

La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, c.p.p. ossia quella con cui, come visto in precedenza, viene disposta l’applicazione della pena su richiesta delle parti, “quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale” (art. 445, c. 1, primo capoverso, c.p.p.).

Di conseguenza, fermo restando che, tra le “spese del procedimento”, non vanno annoverate le spese di custodia cautelare in carcere[45] ovvero le spese per la custodia dei beni sequestrati[46], ove si verifichi una situazione processuale di questo genere, le parti “non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca (salvo quanto stabilito dell’art. 240 c.p.[47][48]) “atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso in cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti”[49].

In particolare, per quanto concerne le pene accessorie, deve farsi presente come sia stato postulato in sede di legittimità ordinaria, da un lato, che, “allorquando sull’erronea richiesta delle parti il giudice abbia applicato pene accessorie, così violando il disposto dell’art. 445 comma 1 c.p.p., la sentenza va annullata sul punto, ove venga proposto ricorso per cassazione”[50], dall’altro, che in “caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell’accordo tra le parti”[51] (tra questi casi, può richiamarsi, a titolo esempio, l’art. 609-nonies c.p.[52] atteso che detta norma penale, “al fine di bilanciare gli effetti premiali del patteggiamento, prevede una deroga espressa alla regola generale di cui all’art. 445 c.p.p. disponendo l’irrogazione obbligatoria delle pene accessorie ivi previste per i reati comportanti un maggiore allarme sociale”[53]).

Ciò posto, fermo restando che al secondo capoverso del comma primo è altresì stabilito che nei “casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter” che esamineremo da qui a poco, il comma 1-bis, primo capoverso, a sua volta, dispone che, salvo “quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.

Dunque, la sentenza con cui il giudice applica la pena su richiesta delle parti, anche se esame terminata l’istruzione dibattimentale, non esplica alcun effetto nei giudizi civili e amministrativo ad eccezione di quanto sancito dall’art. 653 c.p.p.[54] che dal canto suo statuisce quanto sussegue: “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Ciò posto, il secondo capoverso del comma 1-bis, invece, prevede che, salve “diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Quindi, tale equiparazione di norma produce una serie di effetti giuridici quali, ad esempio, quelli di: a) rendere la condanna a pena patteggiata “precedente idoneo a determinare aumenti a titolo di recidiva”[55]; b) comportare le spese di custodia cautelare[56]; c) determinare “la revoca, a norma dell’art. 168 comma 1 n. 1 c.p.[57], della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa”[58]; d) rappresentare una “condizione ostativa ai fini dell’ammissione dell’imputato all’oblazione speciale di cui all’art. 162 bis c.p.[59][60].

Detto questo, al comma 1-ter è disposto che, con “la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale” ossia quelle pene già esaminate in precedenza quando è stato esaminato l’art. 444, c. 3-bis, c.p.p..

Infine, al comma secondo è stabilito che il “reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole” (primo capoverso) e in “questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena” (secondo capoverso) fermo restando che l’“effetto estintivo previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione” (art. 136 disp. att. c.p.p.).

Ciò posto, sotto il profilo ermeneutico, tale comma è stato interpretato nei seguenti termini: I) in “tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il limite di due anni di pena detentiva entro il quale opera, ricorrendone le condizioni, l’effetto estintivo del reato di cui all’art. 445, comma 2, c.p.p. deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata”[61]; II) in “tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all’art. 445 c.p.p. non comporta anche la cancellazione dell’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto detta iscrizione non rientra tra gli effetti penali della condanna di cui è prevista l’estinzione”[62]; III) il “termine quinquennale per l’estinzione del delitto oggetto di applicazione della pena su richiesta delle parti decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che, se è stato proposto ricorso per cassazione, coincide con la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione”[63]; IV) in “tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’estinzione del reato e degli effetti penali ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. non implica che debba revocarsi l’indulto concesso sulla pena corrispondente, non sussistendo incompatibilità tra i due istituti in ragione dei loro diversi ambiti di operatività”[64]; V) in “tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura”[65]; VI) in “tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445 cod. proc. pen. comporta l’esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva”[66]; VII) tra “gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini di pericolosità sociale di cui alle misure di prevenzione personali”[67]; VIII) è “preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento qualora, nel termine di cinque anni, l’autore di quel reato commetta un nuovo delitto, pur se l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale abbia determinato l’estinzione di ogni effetto penale dello stesso”[68]; IX) l’“estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione”[69]; X) ai “fini dell’operatività dell’art. 445 comma 2 c.p.p. – secondo cui, in caso di applicazione di pena concordata, il reato è estinto se, nei termini indicati dalla disposizione, l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della “stessa indole” – il giudice deve in primo luogo valutare se l’eventuale ulteriore reato commesso nel periodo di osservazione sia formalmente omogeneo al primo, in quanto in violazione della medesima disposizione di legge e, in caso negativo, verificare se sussista comunque una identità di indole sostanziale, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati”[70].

 

Richiesta di applicazione della pena e consenso

 

L’art. 446 c.p.p. prevede principalmente entro quando può essere formulata tale richiesta e in che modo.

Questa norma procedurale, invero, al primo comma, primo capoverso, dispone prima di tutto che le “parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo” e dunque rilevano, quale frangente procedurale da doversi prendere in considerazione nel caso di specie, quello in cui sono rese le conclusioni nell’udienza preliminare anche se queste vengono formulate dopo che sono auditi e interrogati i testimoni, dei periti, i consulenti tecnici e le persone indicate nell’articolo 210 (ossia le persone imputate in un procedimento connesso)  tra quelli ammessi l’audizione o l’interrogatorio nonché la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo.

Inoltre, se “è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1” c.p.p. (art. 446, c. 1, secondo capoverso, c.p.p.) ossia depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato “con la conseguenza che il patteggiamento tardivamente richiesto non deve essere ammesso e, se lo è stato, dà luogo ad una ipotesi di nullità della decisione”[71] e fermo restando che la “competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., proposta successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, appartiene al giudice per le indagini preliminari, da considerarsi ‘giudice procedentè, pur dopo la notifica del decreto per l’ultra attività delle funzioni del Gip, evenienza già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.”[72].

Ad ogni modo, tale preclusione non vige solo per il rito immediato ma per tutti gli casi contemplati da questo comma atteso che il “termine previsto dall’art. 446, comma 1, c.p.p. per la formulazione della richiesta di applicazione della pena ha natura perentoria sicché la sua violazione rende illegittimo l’eventuale accordo ciononostante intervenuto tra le parti ed inammissibile la relativa richiesta”[73].

Detto questo, un analogo termine perentorio vige nel caso di opposizione al decreto penale.

L’art. 461 c.p.p., invero, nello stabilire che, nel “termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente” (primo comma), prevede, come è noto, che con “l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna (…) l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444” c.p.p. (terzo comma) ma detta opposizione, e quindi la richiesta di accedere a questo rito speciale, “è inammissibile (…) quando è proposta fuori termine” (quarto comma).

Ciò posto, proseguendo la disamina dell’art. 446 c.p.p., al secondo comma è disposto che la “richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente” (primo capoverso) mentre “negli altri casi sono formulati con atto scritto” (secondo capoverso).

A tal proposito va rilevato che, qualora “si chieda, per la prima volta, in udienza l’applicazione della pena, la richiesta va formulata oralmente e vi è necessità della presenza dell’imputato o di un suo procuratore speciale”[74] mentre se “la richiesta, invece, è già stata formulata con atto scritto, prima dell’udienza, è necessario solo che tale atto sia sottoscritto personalmente dall’imputato o da un suo procuratore speciale e che la sottoscrizione sia autenticata”[75] fermo restando che, nel “primo caso, l’autenticità della sottoscrizione può essere certificata anche dal difensore, mentre nel secondo caso la sottoscrizione del procuratore speciale va autenticata da un notaio o da altra persona autorizzata”[76].

A sua volta il comma terzo statuisce che la “volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3”, c.p.p. vale a dire da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

Precisato questo, va altresì rilevato che, per quel che riguarda la procura speciale, è stato asserito in sede di legittimità ordinaria che: 1) è “legittima l’instaurazione del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti quando la relativa istanza venga formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, e l’imputato sia presente e nulla eccepisca”[77]; 2) la “richiesta di “patteggiamento”, presentata a mezzo di procuratore speciale, è valida anche se la procura non contenga indicazioni sulla pena da concordare”[78]; 3) l’“assenza dell’imputato all’udienza e il conferimento di mandato speciale al difensore, privo di indicazioni sulla definizione del processo mediante pena concordata, rendono la sentenza affetta da nullità a causa del difetto di valida rappresentanza dell’imputato stesso”[79]; 4) nel “caso in cui l’imputato voglia invocare la mancanza di idonea procura speciale in capo al difensore che ha avanzato richiesta di patteggiamento, deve dimostrare le circostanze che evidenzino la sua volontà, nel conferimento della procura speciale, di escludere l’attribuzione dello specifico potere di disporre con richiesta di patteggiamento”[80]; 5) la “richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell’imputato, come tale rivestito di particolari formalità, sicché non è consentito al procuratore speciale dell’imputato di travalicare i limiti del mandato ricevuto né in relazione alla pena, ove predeterminata, nè con riguardo alle condizioni cui la richiesta sia stata subordinata”[81]; 6) il “sostituto del difensore di fiducia, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale per il patteggiamento con indicazione espressa della misura della pena e del computo per giungere ad essa, può validamente perfezionare l’accordo sulla pena, perché in tal caso è mero “nuncius” della volontà dell’imputato”[82].

Per quanto attiene il termine ultimo entro cui può essere prestato il consenso, è disposto che il “consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato” (art. 446, c. 4, c.p.p.) e da tale norma, argomentando a contrario, la Cassazione è giunta ad affermare che la “richiesta di applicazione della pena, da parte dell’imputato, è revocabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (…) sempre che, prima del momento anzidetto, non sia intervenuto il consenso della controparte”[83].

E’ inoltre stabilito che il “giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato” (art. 446, c. 5, c.p.p.) e questo per l’evidente ragione che, come visto poco prima, la richiesta di applicazione della pena è atto dispositivo personalissimo dell’imputato.

L’art. 446, c. 6, c.p.p., infine, dispone che il “pubblico ministero, in caso di dissenso, deve, enunciarne le ragioni” e quindi chiarire i motivi per cui non concorda sulla richiesta di applicazione della pena prospettata dall’imputato.

 

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

 

“Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione[84], assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte[85]” (art. 447, c. 1, primo capoverso, c.p.p.) fermo restando che almeno “tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice” (art. 447, c. 1, secondo capoverso, c.p.p.).

Ad ogni modo, è “causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio la pronuncia de plano, e quindi senza previa fissazione di udienza camerale, della sentenza di patteggiamento”[86] avverso la quale “deve ritenersi esperibile, ai sensi dell’art. 127, comma 7, c.p.p.[87], il ricorso per cassazione”[88].

Ciò posto, l’art. 447, c. 2, c.p.p., a sua volta, prevede che nell’“udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono[89]” e dunque la loro presenza non è obbligatoria, ma solo facoltativa.

Invece, la parte civile non ha titolo ad intervenire.

Difatti, oltre a quanto preveduto dall’art. 79, c. 1[90] e c. 2[91], c.p.p., anche la Cassazione è costante nell’affermare che nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminare non è consentita la costituzione di parte civile[92].

E’ da ultimo disposto che se “la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente” (art. 447, c. 3, primo capoverso, c.p.p.) fermo restando che prima “della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1” (art. 447, c. 3, secondo capoverso, c.p.p.).

Pertanto, ove il consenso sia stato prestato, la “richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile (…) in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l’assunzione, da parte dell’indagato, della qualità di imputato e l’esercizio dell’azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l’intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate”[93] così come “il giudice deve fissare l’udienza per la decisione nel corso della quale sono previste solo le ulteriori normali attività processuali, ma non certo la revoca del consenso che, essendo il frutto di un accordo bilaterale, non può essere (come ogni negozio giuridico) revocato “ad nutum””[94].

 

Provvedimenti del giudice

 

L’art. 448, c. 1, primo capoverso, c.p.p. prevede che nell’“udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza”.

In tali casi, quindi, la sentenza viene emessa immediatamente ove ricorrano le condizioni per accogliere la richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti (e già esaminata in precedenza) e nel qual caso la sentenza, che recepisce l’accordo fra le parti, deve considerarsi “sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”[95] e la motivazione “deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento”[96].

Invece, nel “caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza” (art. 448, c. 1, secondo capoverso, c.p.p.).

In tale ipotesi, però, la possibilità di rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado “è subordinata ad una condizione essenziale, ossia che proprio di “rinnovazione” si tratti, ossia di una riproposizione della stessa richiesta in precedenza avanzata, senza alcuna modifica”[97] fermo restando che la “richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice”[98] (art. 448, c. 1, terzo capoverso, c.p.p.).

A sua volta il “giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero” (art. 135, c. 1, primo capoverso, disp. att. c.p.p.) e se “la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero” (art. 135, c. 1, secondo capoverso, disp. att. c.p.p.).

Ciò posto, nello “stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta” (art. 448, c. 1, quarto capoverso, c.p.p.) e, nel qual caso, “il giudice ha comunque l’obbligo di procedere all’intero dibattimento ed all’esito o applicare il patteggiamento o condannare l’imputato secondo il rito ordinario”[99] tenuto “conto degli esiti dell’istruttoria dibattimentale”[100] non potendosi “prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena”[101] fermo restando che il “giudice non è tenuto all’esito del dibattimento ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del p.m. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione”[102].

Ad ogni modo, in “caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello” (art. 448, c. 2, primo capoverso, c.p.p.) mentre “negli altri casi la sentenza è inappellabile” (art. 448, c. 2, secondo capoverso, c.p.p.).

Pertanto, la “sentenza con la quale il giudice, ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m., applichi all’esito del dibattimento di primo grado la pena originariamente richiesta dall’imputato è appellabile dal p.m., ancorché quest’ultimo avesse concordato una precedente proposta rigettata dal g.i.p.”[103].

Detto questo, al comma 2-bis è  previsto che il “pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza” e nel qual caso va rilevato che “la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di “errore manifesto della qualificazione giuridica del fatto”, da intendersi quale errore fondato su una contestazione palesemente eccentrica ovvero frutto di un errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato”[104] fermo restando che, come dedotto in un recente arresto giurisprudenziale, “è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti”[105].

Ciò posto, è infine stabilito che quando “la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578” c.p.p. (art. 448, c. 3, c.p.p.) e dunque rilevare questa norma procedurale che così dispone: “1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.

 

Il c.d. patteggiamento in appello

 

L’art. 599-bis c.p.p., intitolato “Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, prevede al primo comma che la “corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi” (primo capoverso) e, se “i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo” (secondo capoverso).

Pertanto, tenuto conto che “la richiesta concordata tra accusa e difesa[106] in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena”[107] ma essa “non interferisce in alcun modo sull’appello proposto dalla parte civile”[108] così come “non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena”[109], “il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati con effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità”[110].

Precisato ciò, sono tuttavia “esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza” (art. 599-bis, c. 2, c.p.p.).

Dal canto suo, il “giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento” (art. 599-bis, c. 3, primo capoverso, c.p.p.) e in “questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento” (art. 599-bis, c. 3, secondo capoverso, c.p.p.).

Il comma quarto conclude le statuizioni contenute in questa disposizione legislativa prevedendo che, fermo “restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.

Sotto il profilo nomofilattico, va da ultimo fatto presente che “il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. è ammissibile laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge”[111].

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Note

[1]Trib. min. L’Aquila, 27/05/1998, in Dir. famiglia, 1998, 1512.

[2]Ibidem.

[3]Cass. pen., sez. I, 3/04/1995, n. 2060.

[4]Ai sensi del quale: “Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti: 1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica; 2) al segretario, il cancelliere”.

[5]Cass. pen., sez. I, 7/03/1995, n. 1421.

[6]A tal proposito corre l’obbligo di osservato come in sede giudiziale sia stato affermato quanto segue: in “caso di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni “principali” e non “accessorie”; pertanto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo” (Cass. pen., sez. III, 8/06/2016, n. 45472); in “tema di responsabilità da reato degli enti, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è consentita sia nel caso in cui l’illecito amministrativo preveda la sola sanzione pecuniaria, sia nel caso di illecito punito con la sanzione interdittiva temporanea, a condizione che il reato presupposto sia suscettibile di definizione con il patteggiamento” (Cass. pen., sez. VI, 20/12/2017, n. 14736); è “applicabile la sospensione condizionale della pena (rectius della sanzione) con la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti dell’ente ai sensi dell’art. 63 d.lg. n. 231 del 2001” (Trib. Bologna, 2/11/2011, n. 3849); con “la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento a carico degli enti il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca, eventualmente nella forma per equivalente, del profitto del reato presupposto, rimanendo irrilevante che la stessa non sia stata oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti” (Cass. pen., sez. II, 4/02/2011, n. 20046); nel “corso di un procedimento per l’accertamento dell’illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, non è ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente” (Cass. pen., sez. VI, 5/10/2010, n. 2251); le “sanzioni irrogabili alle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato possono essere applicate su richiesta delle parti, oltre che nel caso in cui consistano soltanto in sanzioni pecuniarie, anche quando il procedimento penale per il reato presupposto è definito o definibile con sentenza di patteggiamento e, in tal caso, occorre operare la diminuente per il rito sia sulla sanzione interdittiva temporanea che sulla sanzione pecuniaria” (Cass. pen., sez. II, 30/10/2008, n. 45130); ai “sensi dell’art. 63 d.lg. n. 231 del 2001, la definizione del giudizio nei confronti dell’imputato secondo le forme dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, legittima l’applicazione all’ente della sanzione su richiesta, per cui al giudice compete verificare, ulteriormente, la congruità della sanzione amministrativa pecuniaria, disporre eventualmente la confisca secondo le condizioni di cui all’art. 19 d.lg. n. 231 del 2001 e decidere in ordine alle altre sanzioni amministrative di cui è richiesta l’applicazione” (Trib. Milano, 25/07/2006, in Giur. merito, 2007, 10, 2692).

[7]In tal senso, Cass. pen., Sez. Un., 26/09/2019, n. 21368 (“Nel “patteggiamento” l’accordo delle parti può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta”).

[8]In tal senso, Cass. pen., sez. V, 18/03/2011, n. 15079.

[9]Ai sensi del quale: “Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

[10]A tal proposito è stato postulato che i “procedimenti per il delitto di associazione finalizzata alla commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tra le ipotesi criminose di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. di esclusione oggettiva dal patteggiamento non è annoverato il menzionato delitto” (Cass. pen., sez. VI, 5/03/2009, n. 11938). In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 20/09/2007, n. 42639 (“I procedimenti per il delitto di associazione finalizzato alla commissione di fatti di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità possono essere definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto tra le ipotesi criminose di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. di esclusione oggettiva dal patteggiamento non è annoverato il menzionato delitto”).

[11]Secondo cui: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

[12]Alla stregua del quale: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

[13]Per cui: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. (…) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164”

[14]In virtù del quale: “La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

[15]Secondo cui: “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

[16]Per il quale: “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

[17]Secondo cui: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”

[18]Alla stregua del quale: “La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi: 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; 5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena stabilita dall’articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

[19]Per cui: “Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

[20]Alla stregua del quale: “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112” c.p..

[21]Secondo cui: “Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi”.

[22]A tal riguardo è stato asserito che, ai “fini dell’operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell’art. 444, comma primo-bis, cod. proc. pen., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di “dichiarazione” al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza” (Cass. pen., sez. VI, 9/12/2008, n. 48477). In senso analogo, Cass. pen., sez. II, 4/12/2006, n. 1097 (“Ai fini dell’operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del “patteggiamento”, secondo quanto previsto dall’art. 444, comma 1 bis, c.p.p., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di “dichiarazione” al quale si richiama la suddetta disposizione normativa per individuare, oltre alla recidiva, anche le altre situazioni soggettive alle quali esso più propriamente si attaglia, costituite dalla condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza”).

[23]Per il quale: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

[24]Secondo cui: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

[25]Alla stregua del quale: “Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

[26]Per cui: “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

[27]In virtù  del quale: “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

[28]Secondo cui: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

[29]Alla stregua del quale: “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

[30]Cass. pen., sez. VI, 16/05/2019, n. 27606.

[31]Ibidem.

[32]Ai sensi del quale: “Fuori dai casi di non punibilita’, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta’ e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.

[33]Secondo cui: “I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.

[34]Per il quale: “I  reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

[35]Cass. pen., sez. II, 24/04/2019, n. 20772.

[36] Cass. pen., sez. IV, 7/06/2012, n. 27952.

[37]Cass. pen., sez. II, 10/09/2019, n. 39159.

[38]Secondo cui: “E’ escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; 3-bis) Chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima. 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”.

[39]In ordine alla portata applicativa di questo precetto normativo, in sede nomofilattica, è stato rilevato quanto segue: in “tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, di cui l’imputato abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, c.p., trattandosi di un beneficio accordabile per legge solo in maniera condizionata” (Cass. pen., sez. V, 13/11/2019, n. 49481); il “beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’art 168, comma 1, n. 1 c.p.” (Cass. pen., sez. I, 10/09/2019, n. 45952); in “tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un’ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto” (Cass. pen., sez. I, 25/06/2019, n. 37243); in “tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d’ufficio” (Cass. pen., sez. II, 13/06/2019, n. 42973).

[40]Ai sensi del quale: “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

[41]Secondo cui: “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

[42]Per il quale: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319” c.p..

[43]Per cui: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

[44]Alla stregua del quale: “La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni”.

[45]In tal senso, vedasi: Cass. pen., sez. VI, 8/10/2019, n. 46403 (“In tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all’imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 c.p.p.”);

[46]In tal senso, vedasi: Cass. pen., sez. I, 26/04/2007, n. 19687 (“In materia di spese processuali, sussiste il diritto dell’Erario alla ripetibilità delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche nei confronti dell’imputato che abbia patteggiato la pena, in quanto tali spese non rientrano tra quelle per le quali è sancito il divieto di condanna dall’art. 445 comma 1 c.p.p.”).

[47]Secondo cui: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E’ sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.  Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”.

[48]A tal proposito giova osservare come la Cassazione abbia avuto modo di osservare quanto segue: “Anche dopo la modifica dell’art. 445 c.p.p., che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall’art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l’interesse all’impugnazione da parte dell’imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l’esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene” (Cass. pen., sez. VI, 13/02/2014, n. 9930).

[49]Cass. pen., sez. II, 19/04/2012, n. 19945. In senso conforme (e più recente), Cass. pen., sez. II, 18/12/2015, n. 1934 (“Nel procedimento di applicazione di pena su richiesta, le parti non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità; ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il giudice non è obbligato a recepire o non recepire per intero l’accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti concordati riguardanti elementi nella disponibilità delle parti”).

[50]Cass. pen., sez. V, 29/01/1993, in Cass. pen., 1995, 129.

[51]Cass. pen., sez. IV, 11/06/2019, n. 28905.

[52]Alla stregua del quale: “1. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua; 5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. 2 La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. 3. La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies, e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. 4. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni ”.

[53]Cass. pen., sez. III, 1/07/2016, n. 25795.

[54]A tal proposito giova osservare come la Cassazione abbia postulato quanto segue: in “tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento dalla persona offesa danneggiata dal reato, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare e nei confronti del quale la sentenza non esplica alcun effetto trattandosi di pronuncia che, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi” (Cass. pen., sez. IV, 12/12/2018, n. 1804).

[55]Cass. pen., sez. II, 4/11/2008, n. 90.

[56]Vedasi a tal riguardo: Cass. pen., sez. I, 26/06/2007, n. 27700 (“Ai fini delle spese di custodia cautelare, la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna a norma dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p. con conseguente loro addebito all’imputato cui sia stata applicata la pena a richiesta”).

[57]Secondo cui: “Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli”.

[58]Cass. pen., Sez. Un., 29/11/2005, n. 17781.

[59]Per il quale: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato”.

[60]Cass. pen., sez. IV, 1/12/2004, n. 12207.

[61]Cass. pen., sez. I, 21/01/2020, n. 13754.

[62]Cass. pen., sez. I, 26/03/2019, n. 18233.

[63]Cass. pen., sez. V, 18/03/2019, n. 19710.

[64]Cass. pen., sez. I, 30/10/2018, n. 51694.

[65]Cass. pen., sez. II, 22/05/2018, n. 35191.

[66]Cass. pen., sez. III, 11/05/2018, n. 32492.

[67]Cass. pen., sez. VI, 20/06/2017, n. 37472.

[68]Cass. pen., sez. III, 17/11/2016, n. 11045.

[69]Cass. pen., sez. III, 21/09/2016, n. 19954.

[70]Cass. pen., sez. I, 15/04/2014, n. 27906.

[71]Cass. pen., sez. VI, 19/01/2016, n. 5541.

[72]Cass. pen., sez. IV, 14/05/2013, n. 26253.

[73]Cass. pen., sez. V, 10/10/2012, n. 795. In senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 8/05/2009, n. 20390 (“In tema di patteggiamento, il termine entro il quale deve essere effettuata la richiesta è quello perentoriamente stabilito dall’art. 446, comma 1, c.p.p., dovendosi ritenere illegittimo un accordo intervenuto tra le parti nel corso dell’istruzione dibattimentale”).

[74]Cass. pen., sez. IV, 14/06/1994, in Cass. pen., 1996, 598; Giust. pen., 1995, III, 649.

[75]Ibidem.

[76]Ibidem.

[77]Cass. pen., sez. VI, 16/02/2011, n. 8492.

[78]Cass. pen., sez. III, 21/11/2007, n. 6427.

[79]Cass. pen., sez. I, 29/04/2019, n. 23119.

[80]Cass. pen., sez. IV, 4/12/2018, n. 10874.

[81]Cass. pen., sez. V, 7/09/2015, n. 37262.

[82]Cass. pen., sez. I, 25/09/2012, n. 43045.

[83]Cass. pen., sez. VI, 6/02/1997, n. 3892.

[84]A tal riguardo è stato asserito che:  non “sussiste, in favore dell’imputato alloglotta, l’obbligo di traduzione del decreto di fissazione dell’udienza camerale di definizione del patteggiamento ex art. 447 c.p. p., qualora quest’ultimo consegua all’istanza del difensore di fiducia munito di procura speciale, non configurandosi in tal caso alcuna lesione del diritto di difesa” (Cass. pen., sez. V, 5/02/2019, n. 32878); “è legittimo il provvedimento con cui il g.i.p., nel pronunciarsi con sentenza ex art. 444 c.p.p. sull’accordo intervenuto tra le parti nel corso delle indagini preliminari su alcuni reati, disponga la trasmissione degli atti al p.m. per l’ulteriore corso per i restanti reati risultanti dalla “notitia criminis”” (Cass. pen., sez. VI, 22/04/2008, n. 22427).

[85]A tal proposito è stato fatto presente che, in “tema di patteggiamento, l’omessa notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza camerale per la definizione del procedimento con il rito alternativo non determina alcuna nullità della sentenza ove il difensore munito di procura speciale sia regolarmente comparso e si sia avvalso del potere rappresentativo attribuitogli” (Cass. pen., sez. IV, 4/02/2014, n. 38111).

[86]Cass. pen., sez. IV, 16/12/2010, n. 5066.

[87]Per cui: “Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione”.

[88]Cass. pen., sez. III, 13/10/2005, n. 2634.

[89]A tal riguardo è stato affermato che, in “tema di patteggiamento, l’eventuale modifica dell’imputazione con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell’udienza camerale, fissata ai sensi dell’art. 447 c.p.p., non richiede la comunicazione all’imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso” (Cass. pen., sez. II, 17/12/2014, n. 4261).

[90]Secondo cui: “La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare [416 s.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484” c.p.p..

[91]Per il quale: “Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza”.

[92]In tal senso, Cass. pen., Sez. Un., 27/11/2008, n. 47803 (“Nell’ udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminare non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto”). In senso analogo, conformemente a questo arresto giurisprudenziale, Cass. pen., sez. IV, 4/10/2019, n. 49906 (“Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto”); Cass. pen., sez. III, 14/12/2017, n. 14008 (“Non è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari ed è, pertanto, illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto”).

[93]Cass. pen., sez. III, 5/12/1997, n. 4199. In senso conforme, Cass. pen., sez. V, 20/11/1991, in Giur. it., 1993, II, 18 (“La richiesta di patteggiamento non è più revocabile quando su di essa sia stato espresso il consenso dell’altra parte. Infatti, nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili e tali effetti si verificano nel caso regolato dall’art. 447 c.p.p. anche prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta, perché con il consenso del p.m. il procedimento si avvia ad un epilogo anticipato, che, con l’assunzione della qualità di imputato (art. 60 c.p.p.) e l’esercizio dell’azione penale (art. 405 comma 1 c.p.p.), non consente un ritorno alla fase delle indagini preliminari. In tal senso si traggono consistenti argomenti anche dall’art. 447 comma 3 c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest’ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, raggiunto l’accordo, sia possibile revocare la richiesta”).

[94]Cass. pen., sez. IV, 12/02/2010, n. 7300.

[95]Cass. pen., sez. IV, 13/07/2006, n. 34494. Pur tuttavia, vedasi anche: Cass. pen., sez. III, 3/11/2016, n. 7951 (“In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 448, comma 1, c.p.p., conseguente ad una plena cognitio, il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la “condanna” ed all’affermazione dell’assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l’imputato deve essere assolto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza”).

[96]Cass. pen., Sez. Un., 19/07/2018, n. 40986.

[97]Cass. pen., sez. III, 25/06/2019, n. 41064. Contra: Cass. pen., sez. VI, 24/09/2014, n. 42775 (“In tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del p.m. può essere formulata dall’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedentemente avanzata”); Cass. pen., sez. VI, 19/01/2010, n. 20794 (“In tema di patteggiamento, il termine “rinnovare” di cui all’art. 448, comma 1 secondo periodo, c.p.p. non può essere interpretato nel senso che la riproposizione della richiesta di patteggiamento sia formulata in termini identici ad altra precedente, ma evoca il significato di “nuova richiesta”, secondo quanto osservato anche dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 426/2001. Pertanto, tale norma, secondo cui, nel caso di dissenso del p.m., l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può “rinnovare” la richiesta di cui all’art. 444, comma 1, c.p.p., deve essere interpretata nel senso che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente”).

[98]A tal riguardo è stato postulato che la “richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere rinnovata davanti ad altro giudice” (Cass. pen., sez. I, 22/04/2010, n. 16889).

[99]Cass. pen., sez. III, 7/07/1994, in Cass. pen., 1996, 590; Giust. pen., 1995, III, 53.

[100]Cass. pen., sez. V, 15/03/2019, n. 22130.

[101]Cass. pen., sez. III, 3/11/2016, n. 7951.

[102]Cass. pen., sez. V, 21/10/2014, n. 2782. In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 15/02/2011, n. 12002 (“Il giudice non è tenuto, all’esito del dibattimento, ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del p.m. sulla richiesta predibattimentale di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione”).

[103]Cass. pen., sez. IV, 14/04/2010, n. 18323. Sul punto vedasi però anche: Cass. pen., sez. IV, 3/10/2012, n. 42491 (“Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti”).

[104]Cass. pen., sez. VI, 27/05/2020, n. 18710.

[105]Cass. pen., Sez. Un., 26/09/2019, n. 21368.

[106]A tal proposito va osservato che, ai “fini della validità del concordato di cui all’art. 599-bis c.p.p., quale atto personalissimo, occorre il conferimento in capo al difensore della procura speciale” (Cass. pen., sez. III, 21/06/2019, n. 46451).

[107]Cass. pen., sez. VI, 20/11/2019, n. 4665.

[108]Cass. pen., sez. I, 12/06/2019, n. 41027.

[109]Cass. pen., sez. I, 21/05/2019, n. 31247.

[110]Cass. pen., sez. III, 17/12/2019, n. 6531.

[111]Cass. pen., sez. III, 10/06/2020, n. 19106.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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