L’appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. pen. art. 646).

Il fatto

La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che a sua volta aveva condannato l’imputato per appropriazione indebita di una vettura che aveva in possesso per averla ricevuta in comodato d’uso gratuito.

La Corte d’Appello, in particolare, dava atto di come risultasse accertato in fatto che l’imputato aveva ricevuto dal legale rappresentante della E. R. S.r.l. in comodato gratuito la vettura argomento per motivi di lavoro e che verso la metà di maggio del 2009 il V. aveva comunicato alla società di avere prestato la vettura ad altra persona che aveva cercato di rintracciare senza riuscirvi.

Veniva altresì dato atto come il 22 aprile 2009 M. G. avesse denunciato ai carabinieri di S. il furto della autovettura in argomento dicendo che gli era stata prestata dal V. che si era qualificato come dirigente della ditta proprietaria del veicolo.

La sentenza impugnata riteneva che la condotta di appropriazione indebita contestata si fosse consumata per il solo fatto che l’imputato, dopo aver ricevuto il veicolo per motivi di lavoro a titolo di comodato d’uso gratuito dal legale rappresentante della società proprietaria E. R. S.r.l., all’insaputa del titolare, aveva prestato il veicolo, così compiendo sul bene un atto di disposizione uti dominus non compatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

L’imputato proponeva, per il tramite del suo difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte distrettuale adducendo i seguenti motivi: a) violazione di legge in quanto il prestare ad un terzo un bene oggetto di comodato, a detta del ricorrente, non integra di per sè l’estremo della appropriazione indebita secondo la nozione ricavabile dalla descrizione della fattispecie di cui all’articolo 646 c.p. posto che prestare il bene può costituire al più un inadempimento all’obbligo contrattuale rilevante sotto il mero profilo civilistico, ma non costituisce una vicenda appropriativa secondo il codice penale; si evidenziava oltre a ciò che il ritenere, come avevano fatto i giudici di primo grado, che addirittura vi fosse stato un accordo tra il prevenuto e il M. per sottrarre il bene, era affermazione priva di qualsiasi fondamento probatorio; b) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il primo motivo del ricorso veniva ritenuto infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Gli ermellini osservavano prima di tutto come, in tema di appropriazione indebita d’uso, si fossero formati differenti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un orientamento più risalente, l’appropriazione indebita d’uso non è prevista come reato essendo stato statuito che “non è prevista come reato la semplice appropriazione indebita d’uso, poiché elemento essenziale del delitto di cui all’art. 646 c.p., è l’inversione del possesso in dominio. L’uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell’elemento subiettivo, come elemento di prova dell’avvenuta appropriazione, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente ad integrare l’estremo obiettivo del delitto. Occorre soprattutto che all’atto materiale, che ecceda le facoltà inerenti al possesso, si accompagni, esplicita od implicita ma inequivocabile, la manifestazione della volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3502 del 20/12/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100333). Ed ancora: “La semplice appropriazione indebita d’uso non è prevista come ipotesi di reato, giacché elemento essenziale del delitto previsto dallo art. 646 c.p., è l’inversione del possesso in dominio. L’uso, come qualsiasi profitto che si ricavi illegittimamente dalla cosa posseduta, può essere assunto, in concorso dell’elemento subiettivo, come elemento di prova dell’avvenuta appropriazione indebita, ma non può, di per se, essere considerato sufficiente a integrare l’elemento obiettivo del delitto previsto dal predetto articolo. Occorre soprattutto che all’atto materiale che eccede le facoltà inerenti al possesso si accompagni esplicita o implicita, ma inequivocabile, la manifestazione di volontà del soggetto attivo di tenere come propria la cosa”. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 1534 del 24/11/1970 Ud. (dep. 23/03/1971) Rv. 117263; conforme Sez. 2^, Sentenza n. 9208 del 22/2/1983, Rv 161008).

Secondo un differente orientamento, invece, l’”appropriazione indebita può consistere anche nel solo uso della cosa, il quale è un modo di esercitarne il diritto di proprietà, se l’uso stesso non sia assolutamente consentito, atteso il titolo del possesso, ovvero risulti diverso da quello che, secondo questo titolo, è legittimo, divenendo cosi manifestamente un mezzo per effettuare l’appropriazione, se accompagnato dalla volontà di disporre della cosa come se fosse propria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 15/12/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120966; nel senso che l’appropriazione indebita d’uso integri il reato di cui all’art. 646 c.p. cfr Sez. 3^, Sentenza n. 3445 del 2/2/1995, Riv. 203402).

Orbene, la Corte riteneva di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita anche nell’ipotesi di uso indebito della cosa semprechè l’uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato (in tal senso N. 47665 del 2009 Rv. 245370 – 01; n. 44650 del 2015 Rv. 264899 – 0).

Posto ciò, si metteva in risalto il fatto che il reato fosse però estinto per intervenuta prescrizione.

Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. si osservava come in sede nomofilattica fosse stato escluso che, in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, omissis; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, omissis) posto che la definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l’imputato mentre la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica fermo restando la diversità delle conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento.

Tal che, alla luce di quanto sin qui esposto, se ne faceva conseguire che la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

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Conclusioni

L’orientamento ermeneutico recepito in questa pronuncia è maggiormente condivisibile rispetto all’altra perlomeno sotto il profilo teleologico.

Se difatti il bene giuridico protetto dall’art. 646 c.p. riguarda qualsiasi diritto, reale o personale sulla cosa, in ragione del quale il possesso spetti legittimamente al soggetto, diverso dal proprietario, che ha consegnato la cosa a colui che successivamente se ne è appropriato in modo illegittimo (V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IX, V ed., 1987, 793), ben può essere leso siffatto diritto nel caso in cui l’uso indebito del bene sia avvenuto trascendendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa pronuncia, dunque, non può che essere positivo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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