L’approprizione indebita di documenti informatici: un melting pot improbabile, ma necessario

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2.  La nozione penalistica di cosa mobile alla luce dell’esperienza civilistica. – 3. Il documento informatico come oggetto materiale della condotta tipica del reato di appropriazione indebita. – 4. Conclusioni.

Il caso.

La Corte di Appello di Torino del 14 giugno 2018, riformando parzialmente la sentenza dello stesso tribunale del 30 giugno 2017, ribadiva la sussistenza della responsabilità ascritta in capo a C.A., in ordine alla delitto di cui all’art. 646 c.p., e al contempo lo assolveva dal delitto di cui all’art. 635 quater c.p..

La seconda, invece, era chiamata a pronunciarsi, con il primo motivo di doglianza proposto dalla difesa dell’imputato, in ordine alla violazione di legge, in riferimento all’art. 646 c.p.,  ravvisata nell’aver considerato i dati informatici suscettibili di appropriazione indebita.

In altri termini, si negava che i dati informatici potessero integrare l’elemento materiale della condotta di appropriazione indebita, << non potendo essere qualificati come cose mobili>>.

Gli ermellini, dichiarando inammissibile la citata eccezione, ritenevano integrato il delitto di appropriazione indebita anche nel caso di sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici”, attuata mediante la duplicazione e successiva cancellazione.

In tal senso, i dati informatici, poiché caratterizzati da una struttura fisica misurabile e trasferibile, venivano qualificati come <<cose mobili ai sensi della legge penale>>.

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Alfonso Contaldo, Flaviano Peluso (a cura di), Cecilia Cavaceppi, Francesco Saverio Cavaceppi, Daniela Cavallaro, Raissa Coletti, Alessandra Cortese | 2020 Maggioli Editore

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La nozione penalistica di cosa mobile alla luce dell’esperienza civilistica

 La definizione di beni, come le cose che possono formare oggetto di diritti, è collocata all’art. 810 del codice civile – in apertura del Libro II sulla proprietà – punto da cui prendere le mosse per una analisi critica sul concetto di beni e di cose.

Invero, tale norma, asciutta quanto chiara, cela una ambiguità pervadente che, nel corso del tempo, ha prestato il fianco alle più svariate interpretazioni[1], tra cui le più significative sono: a)  <<sono beni “solo” le cose che possono formare oggetto di diritti>>[2] ; b) <<sono beni “anche” le cose che possono formare oggetto di diritti>>.

Muovendo dall’analisi del primo assunto, pare possibile affermare che l’enfasi sia posta sulla definizione di cosa che, seppur non (con)fusa con il termine beni, implica una sorta di biunivocità in forza della quale l’esistenza di un termine comporta la necessaria esistenza dell’altro.

Scambiando soggetto e predicato, invece, in virtù della seconda tesi, si giunge ad un opposto approdo, id est: << Le cose che possono formare oggetto di diritti sono beni>>.

Ma una siffatta impostazione lessicale, a parere dello scrivente, non appare condivisibile nel punto in cui si pone in contrasto con la collocazione codicistica dell’art. 810 c.c., ove il legislatore individua, expressis verbis, il soggetto nel bene.  

Così, escludendo la seconda tesi, occorre canalizzare il focus della speculazione sulla nuda norma, in modo da individuare quale sia la natura delle  le cose che possono formare oggetto di diritti.

In tal senso, preliminarmente, occorre individuare e chiarire in quali termini il legislatore abbia inteso il sostantivo cosa[3]; distinguendo i casi in cui la cosa assume rilevanza come res corporalis da quelli in cui assume rilevanza come res incorporales[4].

La conclusione che da subito si impone conduce all’esclusione di una lettura dell’art. 810 c.c. orientata a considerare beni solo le cose corporali che possano formare oggetto di diritti, e ciò poiché in tal modo si finirebbe per ridurre ingiustificatamente il catalogo dei beni, escludendo qualsiasi altra entità che, seppur suscettibile di formare oggetto di diritti, sia sprovvista del requisito della materialità; in primis le prestazioni umane oggetto di obbligazione[5].

Pertanto, a parere dello scrivente, non resta che interpretare l’art.810 c.c. in modo da considerare beni tutte le entità immaginabili dal soggetto, che, in quanto sottese ad un interesse giuridicamente tutelato, possono formare oggetto di un rapporto giuridico, siano esse corporali o incorporali, mobili o immobili.

Se questo è vero, è possibile scorgere una intrinseca relazione tra l’estensione della nozione di bene giuridico e l’elenco dei beni intesi in senso giuridico, ossia come oggetto di un diritto soggettivo.

Così, pare condivisibile sostenere che a fronte di una entità nuova, non ancora oggetto di specificazione normativa, la qualificazione in termini di bene giuridico vada costruita a partire dal concetto di appartenenza in capo al soggetto che possa vantare un diritto su di essa.

Chiarito a grandi linee l’approccio civilistico al tema dei beni e delle cose, il caso che ci occupa impone una speculazione in ordine alle caratteristiche che il concetto di cosa mobile assume nell’alveo del diritto penale.

In tali termini, infatti, se da un lato la nozione di cosa  mobile è ben nota nell’ambito del diritto civile, poiché è individuata  de residuo rispetto alla categoria delle cose immobili, dall’altro, si commetterebbe un errore se si provasse a trasferire questo concetto nell’alveo del diritto penale.

Pertanto, per ricostruire il concetto di cosa mobile nel diritto penale è necessario compiere uno sforzo ermeneutico, avendo bene a mente le finalità poste a fondamento di questa branca del diritto[6].

In tal senso, ciò che subito appare chiaro è che, come sostenuto dalla giurisprudenza, per cosa mobile, in accezione penalistica, deve intendersi << qualsiasi entità di cui in rerum natura sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perchè ha l’attitudine a muoversi da sè oppure perchè può essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorchè non mobile ab origine, resa tale da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione>>[7].

È palese, quindi, che la nozione penalistica di cosa mobile non possa coincidere con quella civilistica, assumendo, da un lato, una connotazione più ampia, nel punto in cui considera cosa mobili anche cose originariamente immobili, o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare[8], che siano mobilizzate in modo da divenire suscettibili di appropriazione, dall’altro, più ristretta, non considerando cose mobili le entità immateriali[9][10].

In altri termini, è necessario che la nozione di cosa mobile sia intesa in modo da coincidere esattamente  con il dato naturalistico, e cioè facendovi rientrare non solo le cose di per sé mobili, ma anche quelle che possono essere rese tali ad opera dell’autore del fatto.

Il documento informatico come oggetto materiale della condotta tipica del reato di appropriazione indebita

Il thema che si pone ruota attorno alla natura dei documenti informatici e cioè della qualificabilità degli stessi in termini di “bene mobile”, posto che oggetto materiale del delitto di appropriazione indebita è, come è noto, il denaro o, appunto, altra cosa mobile.

Preliminarmente, alla luce della precedente digressione in punto di normativa civilistica, è possibile valutare in una prima, ma fondata, approssimazione che i documenti informatici in questione, non potendo essere considerati come beni immobili ai sensi dell’art. 812, comma I, c.c., vadano considerati come beni mobili, e ciò a tenore del secondo comma della norma civilistica in esame[11].

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni, statuendo che “cosa mobile” oggetto dei reati contro il patrimonio non può essere un bene immateriale, in quanto insuscettibile di fisica detenzione[12]

Sicchè, si dovrebbe escludere che nel caso in esame oggetto dell’appropriazione siano stati i “dati informatici” in quanto tali, poiché, in tale accezione, andrebbe considerata cosa mobile l’entità materiale su cui i beni immateriali sono stati trasfusi, ossia il dispositivo hardware in possesso dell’ex dipendente su cui è presente la copia dei files.

E ciò in linea con un orientamento ormai consolidato in seno alla Cassazione[13] secondo cui, in tema di delitto ai sensi dell’art. 624 c.p., i files, in quanto res incorporales, non possono formare oggetto materiale della condotta del reato; poiché insuscettibili di fisica detenzione, impossessamento, sottrazione o appropriazione[14].

In altri termini, e solo a seguito dell’incorporazione del bene immateriale che tali entità materiali acquisirebbero valore, diventando suscettibili di  soddisfare i bisogni umani ad esse sottesi[15].

Tanto premesso, l’innovatività della pronuncia in commento risiede proprio nel cambio di prospettiva dei giudici di legittimità.

Giacché, posto che l’oggetto materiale della condotta di appropriazione debba necessariamente consistere in una entità suscettibile di apprensione fisica, la Suprema Corte, sulla scorta delle nozioni informatiche comunemente accolte,  sancisce la materialità del file; poiché costituito dalla grandezza fisica dei dati informatici che lo compongono[16].

In questi termini, e tenendo conto delle ricadute dell’evoluzione tecnologica sul contesto socio-economico, è condivisibile riconsiderare il peso dei caratteri della materialità e della fisicità nella valutazione compiuta per stabilire se una cosa sia o meno qualificabile come mobile, seppur nel rispetto del principio di legalità desumibile dai criteri orientativi elaborati dai giudici delle leggi[17].

Non è difficile, infatti, immaginare una sorta di parallelismo tra i dati informatici e il denaro – che costituisce uno degli oggetti della condotta materiale del reato prescritto all’art. 646 c.p. -nel punto in cui entrambi possiedono una indiscutibile patrimonialità, trasferibile anche in assenza di detenzione fisica.

Per tali ragioni, pare condivisibile sostenere che l’abusiva appropriazione di un file, il cui contenuto assume un effettivo valore economicamente apprezzabile, rappresenta una forma di aggressione al bene giuridico tutelato dalle incriminazioni poste a tutela del patrimonio.

Conclusioni

Le conclusioni appaiono piuttosto evidenti, determinandosi nella necessità della formalizzazione di nuove norme e regole interpretative che suppliscano alla formale assenza di un vero e proprio diritto dell’era digitale.

È innegabile, infatti, che la diversità delle implicazioni prodotte dalle nuove tecnologie sul piano  naturalistico, comporti una inevitabile ricaduta di carattere giuridico, laddove ogni norma trova la sua ragion d’essere nella composizione di un conflitto.

Lo sforzo che oggi si impone è, quindi, di interpretare le “vecchie” norme alla luce delle nuove esigenze sorte all’indomani del concreto mutamento sociale frutto dell’innovazione digitale.

In altri termini, assistiamo ad una radicale evoluzione giuridica che, interessando ogni ramo del diritto, è foriera della nascita di fattispecie fenomenologiche del tutto inedite.

In questa cornice, le nuove interpretazioni della giurisprudenza si trovano a fronteggiare una grandissima sfida, id est: plasmare le norme alla nuova forma di convivenza tra essere umano e tecnologia.

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Note

[1] Sul punto v., ALLARA, Dei beni, cit., 21 ss.

[2] In questo senso, SATTA, Cose e beni nell’esecuzione forzata, cit., 350, sostiene che dall’art.810 c.c. <<si deduce che i beni sono sempre cose>>.

[3] In questi termini, ALLARA, Dei Beni, cit., 26, secondo cui <<La enumerazione dell’art.810 c.c. Si riduce ad un gioco di terminologia, non solo ma ad un giuoco poco chiaro, poco chiaro risultando il rapporto tra il termini bene ed il termine cosa>>.

[4] Il concetto di diritti come cose trae origine dalla tradizione romanistica, solerte nel definire corporales le cose qua e tangi possunt ed, invece, incorporales quelle quae tangi non possunt, quae in iure consistunt, così, Tit. Ulp. 19.11: «in iure cedi res edam incorporales possunt».

In tal senso, è possibile affermare che, per i romani, i diritti erano ascrivibili unicamente alla categoria delle res incorporales, di fatto esaurendola, si v.,D. 50.16.23: «Rei appellatane et causae et iura continetur».

[5] Così obbietta PUGLIATTI, Beni (teoria generale), cit., 173.

[6] Così E. WOLF, Der Sachbegriff in Strafrecht, in Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechtleben, Berlino, 1929, p.46.

[7] Così in tema di oggetto materiale del reato ex art. 646c.p., Cass. Pen., Sez. II, 11 maggio 2010, n. 20647 (rv. 247271).

[8] L’art. 818 c.c. assoggetta le pertinenze al regime immobiliare.

[9] Si pensi ai diritti soggettivi e alle opere di ingegno che in virtù del dettato normativo di cui all’art.813 c.c. sono assimilati alle cose mobili.

[10] Sull’argomento v., fra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 12 febbraio 1974, Rossi.

[11] Per un confronto sul punto, in tema di peculato,  si v., Cass. Pen.,  Sez. VI, 09 maggio 2018, n. 33031.

[12] Si v., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 12 luglio 2011, n. 33839.

[13] Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre 2014, n. 47105.

[14] Cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 44840.

[15] In questi termini Cass. Pen., Sez. II, 12 luglio 2011, n. 33839, secondo cui << Non commette il delitto di appropriazione indebita l’agente assicurativo che non versi alla Società di assicurazioni, per conto della quale operi, la somma di denaro corrispondente ai premi assicurativi riscossi dai subagenti ma a lui non versati, dato che oggetto materiale della condotta di appropriazione non può essere un bene immateriale come i crediti di cui si abbia disponibilità per conto d’altri, a meno che non siano equiparabili alle cose mobili perché “incorporati” in un documento>>.

[16] Per un approfondimento sul punto si v., ISO/IEC 2382-1:1993; ISO/IEC 2382:2015 – 2121573; ISO/IEC 2382:2015 – 2121333).

[17] Per un approfondimento si v., tra le altre, Corte cost. n. 25 del 2019, secondo cui è da escludere  la configrabilità di un pregiudizio ai parametri costituzionali tutte le volte in cui l’interpretazione di espressioni sommarie, vocaboli poliseni, ovvero clausole generali o concetti elastici, preservi le finalità perseguite dall’incriminazione, in modo da consistere un giudizio di corrispondenza fra la condotta concreta e quella astratta secondo canoni ermeneutici verificabili.

Sentenza collegata

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Dott dott.marcovignola

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