L’art. 1227 c.c. e la disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato nell’evoluzione giurisprudenziale.

Redazione 03/03/20
Di seguito un breve disamina relativa all’evoluzione giurisprudenziale che si è registrata con riferimento art. 1227 c.c. e alla disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato nell’evoluzione giurisprudenziale.

Il presente contributo sull’art. 1227 c.c. e sulla disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato è tratto dal “Trattato della responsabilità civile” di Giuseppe Cassano.

La collocazione dell’art. 1227 c.c.

A norma di quanto previsto dall’art. 1227 c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore”) se il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (comma 1). Inoltre, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (comma 1).

La norma pone, quindi, un principio di autoresponsabilità che può certo ritenersi di carattere e di portata generale. Ha affermato di recente la Suprema Corte che “il creditore deve usare l’ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della controparte (art. 1227 c.c.). Questo dovere si sostanzia anche nello scegliere, tra più opzioni possibili, la condotta che si presenti maggiormente idonea a soddisfare il proprio interesse contemperando quello del debitore alla limitazione del danno. Nel caso in cui il creditore, pur potendolo senza sacrificio, non adotta la condotta richiesta dalle circostanze per evitare il danno, esso non può essere posto a carico del debitore inadempiente” (Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2011, n. 7771).

Rapporti tra il primo e il secondo comma dell’art. 1227 c.c.

Secondo l’insegnamento facente capo alla giurisprudenza di legittimità la disposizione in esame contiene “al primo e al secondo comma due distinte disposizioni che disciplinano fattispecie profondamente diverse e con effetti che operano su piani ontologicamente distinti: il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un’ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nella quale uno dei coautori del fatto dannoso è lo stesso danneggiato che non può più ripetere quella parte del danno dallo stesso causato e che quindi non costituisce un danno ingiusto.

Una situazione del tutto diversa è invece disciplinata dal secondo comma della norma in questione, ‘danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza’; l’uso del condizionale, con un periodo ipotetico di terzo tipo o dell’irrealtà, esclude che si possa instaurare un problema in termini di causalità, in quanto per i danni che si sarebbero potuti evitare, se il creditore avesse usato l’ordinaria diligenza, si fa ricorso ad un giudizio meramente ipotetico e non causale per ricostruire una realtà che sarebbe stata diversa se il creditore avesse adempiuto all’onere di evitare o di limitare le ripercussioni patrimoniali negative, mediante l’ordinaria diligenza. La disposizione non costituisce altro che l’applicazione di un principio generale dell’ordinamento in base al quale ogni qual volta si provi in base ad un giudizio ipotetico e non causale che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato (art. 2056 c.c., comma 1), o perché poteva evitarla usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., comma 2), o perché l’avrebbe ugualmente subita (art. 1221 c.c., art. 1805 c.c.)” (Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1990, n. 3729).

La norma, in definitiva, perimetra l’area del risarcibile, da un lato, attraverso il cd. concorso del danneggiato e, dall’altro, attraverso l’individuazione di quei danni che il danneggiato stesso avrebbe potuto evitare adoperandosi con l’ordinaria diligenza.

Si tratta, quindi, del tema della causalità di fatto, quanto alla prima parte della norma, e della causalità giuridica, quanto alla seconda.

Peraltro, “il dovere – imposto al creditore o al danneggiato dall’art. 1227 c.c., comma 2 – di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall’altrui comportamento illecito, sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui, si assoggetti ad un’attività più onerosa di quel che comporti l’ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa” (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9850).

“Secondo la dottrina ed anche la giurisprudenza il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo la previsione dell’art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo (Cass. n. 2861 del 1979)” (Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5677).

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L’ipotesi del comma 1 quale corollario del principio della causalità

È noto come nel nostro sistema di responsabilità civile il nesso causale tra il fatto e l’evento svolga un ruolo centrale, ragion per cui non ci si può sottrarre all’indagine inerente al se l’evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l’eventuale apporto causale.

L’interruzione del nesso di causalità, invero, può essere anche l’effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell’evento di danno, sì da privare dell’efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell’autore dell’illecito (v.: Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 1002; Cass. civ., sez. III, 8 luglio 1998, n. 6640; Cass. civ., sez. III, 7 aprile 1988, n. 2737).

Un corollario di detto principio è la regola posta dall’art. 1227 c.c., comma 1, il quale nel contempo dà base normativa al suddetto principio, presupponendolo. Tale norma è un approdo dei codici moderni; in passato, invece, l’accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne che sussistesse il dolo di costui.

Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità, segnatamente previsto dall’art. 1227 c.c., comma 1, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza.

L’autoresponsabilità costituirebbe, cioè, un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli.

Non è questa la sede per affrontare compiutamente la questione dell’esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilità; tuttavia occorre rilevare, in uno con la giurisprudenza di legittimità, “che la dottrina più recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l’idea che la regola di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilità, ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

Pertanto la colpa, cui fa riferimento l’art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

La regola di cui all’art. 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1994, n. 3957; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2003, n. 6988).

La colpa, cui fa riferimento l’art. 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall’art. 1227 c.c., comma 1, è l’unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti – eziologicamente idonei – del danneggiato, qualunque possa essere l’interpretazione dell’obbligo giuridico, cui si richiama l’art. 41 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell’art. 1227 c.c., comma 1, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l’evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2001, n. 584; Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2000, n. 6616; Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2008, n. 4279)”.

Infine, argomenta ancora la Suprema Corte: “è vero che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui (principio applicabile anche per stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1). E tuttavia, non può ritenersi corresponsabile del danno colui che, senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo determinata dall’illecito di un terzo (Cass., S.U., n. 24406/2011, n. 24320/2008)” (Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2018, n. 29352).

Continua ad approfondire sull’art. 1227 c.c. e sulla disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato a pp.  64 ss. del “Trattato della responsabilità civile” di Giuseppe Cassano.

Trattato della responsabilità civile – Tomi I, II, III

Un’Opera suddivisa in tre Tomi che affronta la materia della responsabilità civile spaziando dai temi classici a quelli più moderni prepotentemente imposti all’attenzione dell’interprete a seguito dell’inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie informatiche nel corso degli ultimi anni (si pensi alla responsabilità del provider).Filo conduttore dell’argomentare della parte autorale che caratterizza il PRIMO TOMO è l’analisi degli istituti di riferimento avuto riguardo alle più importanti problematiche pratico-operative ad essi sottese e alle soluzioni offerte nelle aule di giustizia sia dalla giurisprudenza di merito, che da quella di legittimità.Ripercorrendo l’evoluzione di tali soluzioni giurisprudenziali, fino ad arrivare ai giorni nostri, si offre al Lettore una visione completa della materia e si indica la strada da seguire per orientarsi nel settore, sempre in continua evoluzione, della responsabilità civile.Il SECONDO TOMO raccoglie con ordine sistematico le più importanti pronunce giurisprudenziali in tema di risarcimento danni conseguente a responsabilità civile: da circolazione stradale; da illecito esofamiliare ed endofamiliare; dei genitori; del medico e della struttura ospedaliera; del datore di lavoro; degli istituti bancari e degli uffici postali; da illecito trattamento di dati personali; nei rapporti economici; per violazione della proprietà e del possesso; oggettiva; per violazione del diritto di autore; per violazione dei diritti del consumatore; da reato; per violazione del termine ragionevole di durata del processo; del professionista; nell’articolato e complesso mondo di “internet”; nella giurisprudenza della Corte dei Conti.Il TERZO TOMO si compone di 130 formule immediatamente personalizzabili da parte del professionista impegnato a tradurre i temi giuridici in atti giudiziari.Attraverso il formulario si ha la conversione sul piano operativo dei temi trattati nel primo Tomo e della giurisprudenza riportata nel secondo Tomo così offrendo al Lettore uno sguardo sulla materia quanto più completo possibile.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma. Studioso del diritto civile, con particolare riferimento ai diritti della persona e della famiglia, al diritto dei contratti, al diritto di internet e alla responsabilità civile.

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