L’art. 673 c.p.p. non è applicabile nei casi in cui una scriminante venga modificata in senso ampliativo

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 673)

Il fatto

Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. per ottenere la revoca di una sentenza di condanna.

Sosteneva il condannato che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell’ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso, come accertato in giudizi,o avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall’art. 673 cod. proc. pen. dovendo considerarsi omologabili le situazioni disciplinate dalla norma (abrogazione di norma incriminatrice, dichiarazione di illegittimità costituzionale) alla introduzione o rimodulazione di una scriminante come avvenuto per la legittima difesa con la legge citata.

Ad avviso del giudice dell’esecuzione, viceversa, tale operazione di omologazione non era praticabile stante il carattere tassativo delle ipotesi individuate dall’art. 673 cod. proc. pen.

Osservava il Tribunale, al riguardo, che le scriminanti non operavano sulla norma generale e astratta ma sul singolo fatto di reato posto all’attenzione del Giudice che, se commesso in presenza di particolari condizioni, avrebbe perso la propria antigiuridicità mentre, ben diverso, si presentava lo schema applicativo dell’abrogazione di norma incriminatrice (che cessava di esistere, rendendo leciti tutti i fatti suscettibili di cadere nel suo paradigma astratto) dalla modifica delle norme scriminanti che agivano, invece, sul piano fattuale e non normativo, necessitando di un idoneo apprezzamento che solo il giudizio di merito della cognizione poteva garantire.

Del resto, osservava il giudice dell’esecuzione, la Corte di legittimità (n. 13110/18), nell’affrontare il non dissimile caso della introduzione di una causa di non punibilità, aveva escluso l’operatività dell’art. 673 cod. proc. pen. posto che detta introduzione non produceva l’effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione storico-fattuale nonché la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati a terzi, che restando immutate, incidevano soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore così come, a maggior ragione era diversa la situazione, derivante da una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, dal momento che essa rendeva quest’ultima geneticamente invalida.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 673 cod. proc. pen. ed erronea applicazione di legge penale in relazione all’art. 2, commi 2 e 4, cod. pen..

Secondo la prospettazione sostenuta in ricorso, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Cuneo, anche l’ampliamento dello spettro operativo di una causa di giustificazione comporterebbe – per l’inequivoco tenore letterale della norma – gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, cod. pen. ossia il venir meno dell’elemento dell’antigiuridicità (“il fatto non costituisce reato“) posto che, se il legislatore avesse inteso limitare la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna alla sola abrogazione della norma incriminatrice, avrebbe disposto quanto segue: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non è più previsto dalla legge come reato“.

Sebbene l’art. 673 cod. proc. pen. non si presenti, nella sua struttura formale, come strumento utile a dare attuazione al secondo comma dell’art. 2 cod. pen., il fenomeno costituito dall’ampliamento dell’area di una scriminante non potrebbe, comunque, essere eluso – ad avviso del ricorrente – riconducendolo al paradigma del quarto comma dell’art. 2, cod. pen. dovendo intendersi per lex mitior quella incidente sul trattamento sanzionatorio “piuttosto che su un elemento strutturale del reato inteso non come figura speciale bensì come fenomeno legale […]”.

Quanto alla differenza evidenziata dal Giudice dell’esecuzione rispetto allo schema applicativo dell’abrogazione di norma incriminatrice, opinava il ricorrente, che anche l’ampliamento della scriminante comporterebbe lo stesso effetto, vale a dire il venir meno dell’antigiuridicità, a determinate condizioni, di ciò che prima era illecito a causa di una nuova valutazione del Parlamento né l’introduzione della “nuova” legittima difesa, sempre a detta dell’impugnate, avrebbe reso necessaria una nuova valutazione del fatto da parte del Giudice dell’esecuzione al quale, viceversa, sarebbe semplicemente e legittimamente richiesto di verificare se la condotta cristallizzata dal giudicato rientri o meno nel nuovo paradigma legale fermo restando che, in ogni caso, andrebbe ripensato, con approccio sistematico, il concetto di “norma incriminatrice” dovendo a tal fine rilevare non solo “la singola condotta in quanto tale, bensì la condotta in quanto reato, ossia fenomeno caratterizzato dall’essere tipico, antigiuridico e colpevole secondo la volontà del Legislatore“.

Nella parte conclusiva del ricorso, dopo una digressione sul moderno concetto di giudicato e sulla sua recessività per come interpretati dalla Corte costituzionale, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, ove esclude l’ultrattività della lex mitior in caso di sopravvenienza del giudicato.

Inoltre, oltre a ciò, si faceva presente che, qualora si fosse ritenuto che la nuova legge sulla legittima difesa rientri nella sfera applicativa della fattispecie di cui all’art. 2, comma 2, cod. pen., si chiedeva alla Cassazione di valutare se rimettere la questione alla Corte costituzionale per accertare la conformità a Costituzione dell’art. 673 cod. proc. pen. laddove limita la revoca della sentenza di condanna ai soli casi di abrogazione/illegittimità costituzionale e non anche ai casi in cui il fatto viene meno per modifica di normativa di parte generale.

 

Le richieste formulate nella requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

 

Il Procuratore generale presso la Cassazione, dal canto suo, nella sua articolata requisitoria scritta, aveva concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso sostenendo che “il dettato tassativo dell’art. 673 c.p.p. […] non prevede al proprio interno un esito decisorio compatibile con quanto chiesto dal ricorrente […]”.

Infine, lo stesso Procuratore aveva chiesto dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 

Il ricorso veniva dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.

Si faceva prima di tutto presente che, con la tesi centrale sostenuta dalla difesa del ricorrente, si sarebbe inteso utilizzare lo strumento previsto dall’art. 673 cod. proc. pen. estendendolo ai casi nei quali, in virtù dell’ampliamento dell’area di applicazione di una scriminante – nella specie concernente la legittima difesa, a seguito delle modifiche apportate all’art. 52 cod. pen. dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 -, sarebbe venuta meno l’antigiuridicità del fatto di reato oggetto di una condanna irrevocabile analogamente a quanto accade in conseguenza dei fenomeni dell’abrogazione o della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice.

Pur tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, la tesi difensiva veniva reputata, così come esposta nel suo assunto conclusivo, manifestamente infondata in diritto.

Si premetteva al riguardo che, in materia di abolitio criminis, resta fondamentale, per avere scolpito nitidamente la distinzione degli effetti derivanti dalla decisione di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna, adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., da quelli riconducibili alle prescrizioni dettate dall’art. 2, comma secondo, cod. pen. e dall’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 96 del 25.3.1996 pronunciata dalla Corte costituzionale con la quale venne dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 citato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dal G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno.

Orbene, per quel che rilevava nel caso di specie e che conservava immutata validità (essendo rimasto invariato il quadro normativo di riferimento), veniva stimato sufficiente riportare il seguente brano di quella decisione in cui così si affermava quanto segue: «L’art. 673 del codice di procedura penale, sotto il titolo “Revoca della sentenza per abrogazione del reato”, ha dato vita ad un istituto del tutto nuovo nell’ordinamento positivo. Prevedendo, infatti, nel suo primo comma che, nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, la disposizione denunciata segna, infatti, sul piano processuale e nella specifica materia dell’abolitio criminis un reciso mutamento di tendenza rispetto alle prescrizioni dell’art. 2, secondo comma, del codice penale (“Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali’) e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Quando in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”), in base alle quali l’aboliti° criminis derivante o da abrogazione della norma penale incriminatrice o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa non spiega effetti sul giudicato ma esaurisce la sua valenza demolitoria sull’esecuzione della sentenza, senza alcuna efficacia relativa alla decisione divenuta irrevocabile. Nel nuovo quadro normativo, invece, in concomitanza con i più penetranti poteri riconosciuti al giudice dell’esecuzione ed in puntuale coerenza con il processo di integrale giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase, governata sulla traccia delle direttive contenute nell’art. 2, numeri 96, 97 e 98 della legge-delega, da un’accentuazione del rilievo del contraddittorio (v. anche la prima sub direttiva dell’art. 2, numero 3, della stessa legge-delega), la decisione viene ad incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione».

Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano altresì come le indicazioni fornite dal Giudice delle leggi nel brano appena citato consentissero per il Supremo Consesso di orientare con sicurezza la valutazione dei giudici di legittimità ordinaria sul caso in questione nel senso di escludere che esso possa essere condotto a soluzione attraverso il ricorso allo strumento processuale previsto dall’art. 673 cod. proc. pen. dato che la situazione prospettata dal ricorrente, sempre ad avviso della Corte di legittimità, non è quella della abrogazione tout court o della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice atteso che – com’è ovvio – la fattispecie delittuosa di tentato omicidio, per cui egli è stato condannato, resta tale ma essa piuttosto ricade nell’alveo applicativo dell’art. 2, comma secondo, cod. pen. che, come noto, vieta che taluno possa essere punito per un “fatto” che, “secondo la legge posteriore, non costituisce reato”.

Ebbene, a fronte di ciò, si faceva presente come, nella specie, la nuova normativa andasse individuata nella legge 26 aprile 2019, n. 36 che, a sua volta, aveva introdotto delle ulteriori modifiche nella struttura della scriminante della legittima difesa, dopo quelle già apportate all’art. 52 cod. pen. dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 (cd. legittima difesa “domiciliare“), ampliandone l’area applicativa in modo da determinare, a date condizioni, il venir meno dell’antigiuridicità del fatto.

In particolare, una volta rilevato che, come già affermato dalla Cassazione, il principio di retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen. trova attuazione non soltanto nei casi in cui si verifichi l’abolitio criminis in senso proprio (con eliminazione di una fattispecie tipica di reato dal sistema penale) ma anche quando la novazione legislativa si realizzi attraverso una diversa e più dettagliata descrizione del fatto di reato ovvero mediante la previsione di una causa che conduce alla non punibilità così da escludere l’applicabilità della norma incriminatrice in talune delle ipotesi che precedentemente rientravano nella fattispecie generale ed esso non può quindi non estendersi alle cause scriminanti poiché queste ultime, per come dogmaticamente costruite (elementi oggettivi negativi della fattispecie criminosa), incidono direttamente sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità facendone venir meno il disvalore e, pertanto, in quanto tali, escludono l’illiceità penale (così, con specifico riguardo alla novella legislativa de qua, Sez. 1, n. 39977 del 14/5/2019; Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019; v. anche Sez. 6, n. 38356 del 12/6/2014, con riferimento alla causa di giustificazione prevista dall’art. 17, comma settimo, della legge 3 agosto 2007, n. 124, relativa alle attività compiute dai soggetti che agiscono in concorso con i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza), si notava, in ordine alla nuova formulazione dell’art. 52 cod. pen. invocata dal ricorrente, come, in alcune recenti e pronunce emesse dalla Corte di legittimità, con riguardo alla prima modifica – costituita dall’inserimento dell’avverbio “sempre” nel testo del comma secondo, precedentemente aggiunto (insieme al terzo) dalla I. n. 59/2006 (“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere”: cd. legittima difesa “domiciliare“) -, sia stato precisato come trattasi di una parola semplicemente rafforzativa della presunzione di proporzione già prevista dalla norma essendo stato chiarito il significato complessivo nel senso che l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, rappresenta sempre reazione proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, solo «a patto che il pericolo dell’offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l’impiego dell’arma sia concretamente necessario a difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni, ma, in tale ultima ipotesi, deve ricorrere un pericolo di aggressione personale e non deve esservi desistenza da parte dell’intruso» (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019) rilevandosi al contempo che, quanto all’innovazione costituita dall’inserimento ex novo di un quarto comma dell’art. 52 cod. pen., a proposito del quale si è parlato di legittima difesa “presunta (“Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”), è stato affermato che essa «non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione» (Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019).

Da ciò se ne faceva conseguire come queste prime interpretazioni dell’art. 52 cod. pen. colleghino le due presunzioni, ossia quella di proporzione dell’uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo e quella inerente alle stesse condizioni di sussistenza della causa di giustificazione di cui al comma quarto, alla presenza di un’offesa ingiusta che rechi pericolo attuale all’incolumità di colui che reagisce e/o di altri oppure anche a beni patrimoniali ma solo nel caso in cui vi sia contestualmente un pericolo di aggressione alle persone posto che allo stesso concetto di difesa dell’incolumità delle persone rimandano le parole adoperate nel quarto comma che definiscono a loro volta legittima la reazione dell’offeso nei confronti di chi s’introduca nell’abitazione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

In proposito, si reputava utile ed opportuno sottolineare che, anche in tale ultima ipotesi, il pericolo, derivante dall’intrusione con violenza o realizzata da persone in senso lato armate, deve presentare il carattere dell’attualità essendo tale requisito sempre ritenuto necessario dalla giurisprudenza della Cassazione al fine dell’integrazione della causa di giustificazione ed essendo, del resto, essenzialmente correlata la reazione legittima ad una condotta aggressiva e/o minacciosa o in essere o concretamente imminente.

Oltre a ciò, veniva fatto presente come tale principio sia stato confermato da Sez. 3, n. 49883/2019 che, pur avendo fatto riferimento alla diversa fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 52 cod. pen., si è comunque inserita nel solco della precedente elaborazione giurisprudenziale inerente alla relazione di attualità che deve esistere tra il pericolo di un’offesa ingiusta e la reazione legittima di colui che si difende (ex multis, la già citata Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018; in senso conforme, Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019 che ha di nuovo definito il pericolo attuale come pericolo in corso o, comunque, imminente e, in motivazione, ha ribadito più diffusamente i principi tradizionalmente espressi dalla Cassazione secondo i quali l’attualità del pericolo richiesta per la configurabilità della scriminante in esame implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, prodromico a una determinata offesa ingiusta, che si prospetti come concreta e imminente così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva ovvero implica una condizione fattuale in cui l’offesa sia già iniziata e sia ancora in corso: v. anche Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018; Sez. 1, n. 6591 del 27/1/2010).

Orbene, alla stregua di tale ricognizione normativa ed ermeneutica, il Supremo Consesso reputava corretto l’approdo cui era pervenuto il Tribunale di Cuneo ossia di escludere che potesse attivarsi lo strumento processuale previsto dall’art. 673 cod. proc. pen. apparendo a tal proposito appropriato, fra l’altro, in un contesto di sistema, il richiamo operato dal giudice dell’esecuzione agli arresti di legittimità che, più di recente, hanno ribadito il principio per cui detta norma prende in considerazione, quale causa di revoca della sentenza, la sola “abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice” ed hanno chiarito, con riferimento alle cause di esclusione della punibilità, che queste, presupponendo l’accertamento del reato e la riferibilità soggettiva all’imputato, differiscono radicalmente, sia dall’abrogazione della disposizione di legge che definisce il reato e le sue implicazioni sanzionatorie, sia dalla pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale; esse, dunque, per la Corte di legittimità, non rientrano tra le situazioni tassative previste dall’art. 673 c.p.p., dal momento che non producono l’effetto di escludere la configurabilità del reato e la sua dimensione storico-fattuale e la responsabilità risarcitoria per i pregiudizi cagionati ai terzi che restano immutate, incidendo invece soltanto sulla possibilità di irrogare la sanzione nei confronti del suo autore (così, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., Sez. 7, n. 11833 del 26/2/2016; con riferimento alla causa di non punibilità contemplata dall’art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformulato dall’art. 11 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, Sez. 3, n. 13110 del 30/10/2017).

Analogo discorso, inoltre, sebbene per le diverse ragioni esposte in precedenza, per gli Ermellini, va fatto per le cause di giustificazione che, come quelle di esclusione della punibilità, non sono riconducibili ai fenomeni dell’abrogazione (intesa quale abolitio criminis in senso proprio) e della dichiarazione di incostituzionalità di norma incriminatrice disciplinati dall’art. 673 cod. proc. pen..

Pertanto, secondo i giudici di legittimità ordinaria, nell’ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa, deve applicarsi il disposto dell’art. 2, comma secondo, cod. pen..

A fronte di ciò, se Il Tribunale di Cuneo, per il vero, aveva omesso di prendere in esame l’istanza sotto questo diverso angolo prospettico, tuttavia, per la Suprema Corte, in tanto avrebbe potuto essergli mosso uno specifico rilievo sul punto, in quanto l’interessato avesse assolto l’onere di allegare, alla luce della nuova disciplina dell’art. 52 cod. pen., gli elementi circostanziali della fattispecie concreta che avrebbero consentito di integrare la “nuova” legittima difesa in suo favore siccome emersi dalle sentenze di merito e da quella della Corte di cassazione mentre tale onere non era stato, in concreto, assolto atteso che, nell’istanza introduttiva di incidente di esecuzione, il condannato si limitava ad assumere, in base alle sentenze di merito, che la persona offesa aveva pacificamente realizzato una “intrusione” con “violenza” e che, di conseguenza, il novum normativo imponeva di ritenere la sua condotta difensiva inquadrata “nello schema disegnato dall’art. 52” c.p..

Oltretutto, veniva altresì rilevato che, anche qualora il giudice dell’esecuzione, nell’esercizio dei suoi poteri di verifica – “non rivalutativa“, ma “documentale” – della ricostruzione dei fatti emersa dalle sentenze, avesse esaminato, in particolare, la sentenza con la quale la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso dell’odierno ricorrente (Sez. 1, n. 46121 del 20/4/2018), non avrebbe comunque potuto che prendere atto della ritenuta esclusione, nel caso di specie, per come correttamente argomentato dai giudici di merito, sia della “necessità” della difesa, in quanto l’imputato “non era stato vittima di un’aggressione violenta, ma aveva cercato l’avversario” brandendo un coltello (mentre la vittima era a mani nude), sia della “attualità del pericolo” per la propria o altrui incolumità o per i propri beni.

Di conseguenza, in conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, come suesposto anche prima, il ricorso veniva dichiarato inammissibile nonchè venivano dichiarate irrilevanti e/o manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ossia: quella relativa all’art. 2, comma 4, cod. pen. perché norma non pertinente al caso di specie in cui rileva, invece, l’art. 2, comma 2, c.p.; quella relativa all’art. 673 cod. proc. pen. perché norma non estensibile ai casi di modificazione in senso ampliativo della sfera di applicazione di una scriminante come si evince dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità palesato anche attraverso le numerose decisioni richiamate nel provvedimento qui in commento.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante, non solo nella parte in cui chiarisce le innovazioni apportate all’art. 52 c.p. per effetto della riforma del 2019 (legge 26 aprile 2019, n. 36), ma anche perché spiega se in relazione alla legittima difesa e, più in generale, per qualsivoglia scriminante, sia possibile proporre incidente di esecuzione a norma dell’art. 673 c.p.p..

Difatti, se per la prima questione, è stato affermato in tale pronuncia, da un lato, che l’inserimento dell’avverbio “sempre” nel testo del comma secondo costituisce una parola semplicemente rafforzativa della presunzione di proporzione già prevista dalla norma, dall’altro, la c.d. legittima difesa “presunta”, di cui all’art. 52, c. 4, c.p.p., non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione, per la seconda, è stato escluso che l’art. 673 c.p.p. sia applicabile nell’ipotesi di introduzione di una nuova causa di giustificazione o di ampliamento della sfera scriminante di essa non estensibile ai casi di modificazione in senso ampliativo della sfera di applicazione di una scriminante dovendosi per contro fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma secondo, cod. pen. il quale, come è noto, prevede quanto segue: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.

E’ dunque sconsigliabile, alla stregua di quanto pronunciato in tale sentenza, ricorrere al giudice dell’esecuzione proponendo istanza a norma dell’art. 673 c.p.p. ove ci si trovi in una situazione giuridica di questo genere, essendo preferibile invocare l’art. 2, c. 2, c.p..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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