L’articolo 651 cod. pen. ed il terzo estraneo ai fatti: il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale sotto i riflettori della Corte di Cassazione.

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SOMMARIO: 1. La vicenda processuale; 2. Uno sguardo all’articolo 651 cod. pen.; 3. La decisione della Corte di Cassazione, prima sezione penale, numero 13731 del 21 gennaio 2020, depositata il 6 maggio 2020, Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno; 4. Brevi considerazioni a margine.

La vicenda processuale

Il Tribunale assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato” dalla contravvenzione, prevista dall’articolo 651 cod. pen., che gli era stata contestata perché si era rifiutato di fornire le proprie generalità all’autorità di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.                                                                                                        Quando gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione di disturbo della quiete pubblica, stavano procedendo all’identificazione delle persone presenti, l’imputato- estraneo ai fatti e che aveva contattato le forze dell’ordine- cominciava a inveire contro coloro che erano accorsi.

Di talché, richiesto di declinare le proprie generalità, più volte, considerato che l’atteggiamento di molestia proseguiva, l’incolpato si rifiutava assumendo, come si legge in sentenza, “un atteggiamento di sfida”.  Il giudice di prime cure riteneva che la fattispecie contestata non potesse ritenersi integrata, non sussistendo nessuna necessità di tutela dell’ordine pubblico; che gli agenti fossero impegnati in attività che non interessasse direttamente l’imputato ed, infine, la circostanza che egli avesse inveito contro le persone che la polizia stava controllando escludesse la consapevolezza e la volontà di intralciare l’attività della pubblica autorità.

Il Procuratore generale impugnava la sentenza contestando l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 651 cod. pen.

Era viziata l’affermazione secondo la quale “non vi era necessità di tutela dell’ordine pubblico” in quanto l’intervento della polizia era stato determinato dalla segnalazione di condotte che turbavano la quiete pubblica.

L’atteggiamento dell’ imputato, poi, aveva causato ulteriore confusione donde la piena legittimità della richiesta di fornire le proprie generalità.

Il rifiuto opposto, altresì,  era espressione di una condotta omissiva consapevole e volontaria, anche se sottolinea il ricorrente, la sola colpa era sufficiente per integrare l’elemento soggettivo del reato contravvenzionale.

 Uno sguardo all’articolo 651 cod. pen.

Prima di comprendere le argomentazioni della Corte di Cassazione, sembra opportuno analizzare la disposizione penale in commento.                 L’articolo 651 cod. pen. recita: “chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali,                è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad euro 206”.   Si tratta di una contravvenzione che è integrata, dal punto di vista oggettivo, in ogni caso in cui taluno si rifiuti di fornire le proprie generalità o indicazioni sull’identità personale al soggetto che eserciti in concreto le pubbliche funzioni; dal punto di vista soggettivo, invece, è sufficiente la colpa occorrendo la semplice rappresentabilità della qualifica di pubblico ufficiale richiedente.                                                                                      L’interesse protetto dalla norma è l’ordine pubblico, inteso come interesse generale ad evitare ogni intralcio all’attività dei pubblici ufficiali preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione e repressione dei reati.    E’ un reato istantaneo in quanto si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo, al quale sia stato legittimamente richiesto, rifiuti di dichiarare la propria identità, giacché tale condotta produce, di per sé,                 la lesione del bene giuridico tutelato.

La decisione della Corte di Cassazione, prima sezione penale, numero 13731 del 21 gennaio 2020, depositata il 6 maggio 2020, Pres. Di Tomassi, Rel. Saraceno.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio. Gli Ermellini, sulla base dell’interpretazione ratio legis, chiariscono, fin da subito, che la fattispecie penale in commento tutela l’esigenza                   del pubblico ufficiale di consentire una pronta e compiuta identificazione del soggetto allo scopo di evitare “un intralcio all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento e repressione dei reati o di semplice garanzia della quiete pubblica”.[1]                                                                            La fattispecie penale, funditus, risulta integrata sotto l’aspetto materiale perché la norma non richiede alcun presupposto di necessità della richiesta di indicazione ma solo la contingenza e l’immanenza dell’esercizio delle pubbliche funzioni.                                                                                       Il sindacato del giudice, ciò è bene sottolinearlo, ha ad oggetto la sussistenza della qualifica soggettiva, della competenza del richiedente                e l’effettivo e concreto esercizio delle funzioni, ma non la discrezionalità della concreta iniziativa del punto ufficiale in relazione alla causa della richiesta.                                                                                                                   All’Autorità giudiziaria, pertanto, è attribuito il compito di valutare se, al momento della domanda da parte dei pubblici ufficiali, sussistessero              i presupposti previsti dalla norma incriminatrice, rectius la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche le motivazioni alla base della scelta di azione.                                                                       L’affermazione secondo la quale l’imputato non era tenuto a dichiarare le proprie generalità perché l’attività -per la quale gli operanti erano intervenuti- non lo riguardava direttamente non è, pertanto, corretta.           Infatti, come costante orientamento giurisprudenziale afferma, “la potestà riconosciuta al pubblico ufficiale dall’articolo 651 cod. pen. non è circoscritta alle ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo”.[2]                                          Altra censura riguarda la colpevolezza. Non si comprendono le motivazioni in base alle quali si sarebbe escluso l’elemento soggettivo del reato, laddove, invece, per la contravvenzione sia sufficiente la colpa.            L’imputato è stato assolto nonostante il contesto fattuale, nel quale la condotta si è realizzata, non fosse in linea con le conclusioni contenute nella sentenza impugnata (rectius l’azione di disturbo e il rifiuto di fornire le proprie generalità).

Brevi considerazioni a margine.

Le suddette argomentazioni si ritengono condivisibili sia dal punto di vista materiale che soggettivo.                                                               Sotto l’aspetto oggettivo, parrebbe, infatti, che il Tribunale avesse escluso la sussistenza della fattispecie penale contestata accogliendo una impostazione non rispettosa del principio di legalità.                                   Anche una interpretazione favorevole all’imputato, infatti, non può omettere requisiti che la stessa disposizione penale ritiene necessari per la contestazione dell’illecito penale.  Poco importa se la persona alla quale sia richiesta la propria identità personale non fosse interessata direttamente all’attività di polizia giudiziaria. Il sindacato giurisdizionale, infatti, avrebbe dovuto fermarsi alla valutazione degli elementi normativi previsti per la sussistenza dell’articolo 651 cod. pen., disinteressandone della scelta discrezionale sull’operato delle forze dell’ordine in relazione alla causa della richiesta.                                                                                      Sicuramente, l’errore più significativo, come anche sottolineato dalla Cassazione, ha ad oggetto il mancato riconoscimento della colpevolezza, almeno sotto il profilo meno grave della colpa.                                        Non può, a tal proposito, escludersi la colpa, in virtù di quanto previsto dall’articolo 43 cod. pen., quando l’evento, sebbene non voluto dall’agente, si verifichi ugualmente per inosservanza di leggi e ordini.             In questo caso, l’imputato si è sottratto ad un comando -legittimo- ricevuto dalla pubblica autorità, a nulla rilevando la sua volontà di intralciare l’attività di controllo.                                                                    Pertanto, alla luce di quanto rappresentato, il Tribunale dovrà, in composizione di diverso giudice, procedere ad un nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto esposti.

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 Note

[1]  P. 3 della sentenza in commento.

[2]  Ex plurimis, Cass. Sezione I, n 18592 del 29 aprile 2011.

Dott. La Corte Giuseppe

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