L’assegno come “garanzia”

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Riflessioni sulla prassi del rilascio di assegni postdatati a garanzia del pagamento.

Può capitare che a fronte di un impegno economico di una certa entità, il creditore ed il debitore si accordino sulle modalità di pagamento, prevedendo una rateizzazione delle somme dovute. In questo caso quali sono gli strumenti che ha il creditore per poter essere garantito nel pagamento?
Sicuramente il creditore potrà richiedere al debitore il rilascio di una fidejussione, ovvero di un’ipoteca per l’intero importo dovuto. Ma si tratta di soluzioni la prima non sempre praticabile e la seconda certamente costosa. Il creditore potrà richiedere il rilascio di cambiali tratte o di pagherò, ciascuna dell’importo di ogni singola rata, ovvero per il totale del credito.
Nella prassi però, non è raro che le parti si accordino per il rilascio di un assegno postdatato dell’importo pari all’intero debito.
Ma quando può essere incassato un assegno postdatato? E che valore ha un assegno postdatato? Un assegno postdatato può essere rilasciato a garanzia di un pagamento?
Quando incassare un assegno postdatato.

L’assegno

Premesso che l’assegno è un titolo pagabile a vista, la prima ipotesi, quella più “lineare” è che l’assegno sia incassato alla data indicata sullo stesso. Più precisamente potrà essere portato all’incasso entro 8 giorni dalla data dell’assegno se si tratta di un assegno su piazza (se la banca emittente è nella stessa città del pagamento) oppure entro 15 giorni per gli assegni fuori piazza (nel caso in cui la banca emittente si trovi in una città diversa dalla città del pagamento). Prima di questo termine (8/15 giorni) l’assegno non può essere bloccato, se non con una denuncia di smarrimento o di furto. Oltre tale termine il debitore potrà revocare l’ordine di pagamento alla banca.
L’assegno postdatato può, però, essere incassato anche prima della data di rilascio e la banca è tenuta a pagarlo. Ciò in quanto l’assegno nasce come titolo pagabile a vista, immediatamente al momento della presentazione allo sportello, mentre l’unico strumento riconosciuto dall’ordinamento per il pagamento di un titolo con data successiva è la cambiale, che, nel momento in cui è emessa deve essere munita di valori bollati (1) . Pertanto, l’incasso anticipato dell’assegno postdatato comporterà l’addebito a carico del prenditore (ossia del creditore che ha portato all’incasso l’assegno) alcuni costi (valori bollati dell’importo pari al 12 per mille dell’importo dell’assegno oltre a delle sanzioni).
L’assegno postdatato di per sé non integra una fattispecie di reato, né può essere inquadrato come illecito amministrativo, ma di fatto, poiché lo strumento corretto per il pagamento posticipato è la cambiale, comporta “un’evasione fiscale”. Questo è il motivo per cui, in caso di incasso anticipato, l’assegno deve essere corredato di marche da bollo ed al prenditore viene applicata una sanzione.

Sulla legittimità dell’assegno postdatato

Circa la legittimità del rilascio di un assegno postdatato a garanzia si può affermare che non integra una fattispecie di reato, ma sussistono certamente profili civilistici da non sottovalutare. La giurisprudenza sia di legittimità che di merito è uniforme sul punto nell’affermare che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933 (T.U. Assegno) (2). Ciò nonostante l’assegno postdatato mantiene la propria piena efficacia cartolare, posto che è sì titolo irregolare, ma non nullo, con dovere di pagamento a vista. L’assegno, anche se postdatato, mantiene infatti la sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro e non perde le sue caratteristiche di titoli di credito.
Con la conseguenza che gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati alla azione revocatoria fallimentare prevista dall’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare(3) .
Pertanto: un assegno postdatato a garanzia dell’adempimento di un piano di rientro con rate concordate a fronte di un debito certo e già scaduto può essere legittimamente rilasciato e trattenuto dal prenditore, e ciò non comporta alcun illecito.
Contrariamente, se il prenditore mette all’incasso un assegno postdatato prima della data indicata sul titolo stesso, in contrasto con quanto pattuito con il debitore, si configura il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. Infatti, la condotta del prenditore che indebitamente incassa l’assegno, con coscienza e volontà, sapendo di non averne diritto, allo scopo di trarre per se’ o per altri un’utilità s’appalesa giuridicamente coerente con l’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita (4) .

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Note

(1)La cambiale è un titolo di credito, formale e astratto, che attribuisce al possessore il diritto di ottenere il pagamento della somma indicata alla scadenza e nel luogo previsti. Deve essere corredata di marche da bollo che devono essere pari al 12 per mille per le tratte e all’11 per mille per i pagherò (detti anche vaglia).
(2)Cass. Civ. 24/05/2016 n. 10710, secondo cui: “L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c.”
(3)Cass. civ. 15/06/2018 n. 15794, Cass. Civ. 11/01/2017 n. 504, Tribunale di Udine 17/05/2018.
(4)Cass. Pen. 12577/2018

 

Avv. Ghione Annachiara

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