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La premessa
I rapporti legati al diritto di famiglia sono particolarmente delicati. Ciò in quanto gli interessi coinvolti sono correlati, oltre che alle aspettative del nucleo familiare, anche alle esigenze delle singole persone che, alle volte, possono trovarsi in difficoltà. Ciò dimostra come, spesso, sono interessi diversificati e correlati alle varie necessità dei membri del gruppo.
Tale dato risulta, altresì, più vero, qualora ci si trovi difronte ad una coppia di coniugi, durante la difficile fase della loro separazione, già di per se dolorosa In merito a tale frattura, oltre alle esigenze personali dei singoli, questi, oltre che per il senso di responsabilità della loro delicata funzione, sono tenuti, anche per disposizione normativa, al mantenimento dei figli. Questa segue, generalmente, il criterio della pari responsabilità economica, anche se ciò può subire delle deroghe, in sede processuale, qualora una parte del rapporto non sia in condizioni economiche favorevoli.
Sul punto, la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza numero 1773 del 8 febbraio del 2012 ha enunciato un importante principio, in merito a tali fattispecie. Il provvedimento dispone che:”secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le altre, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407). L’età sola dunque non esclude in modo automatico il diritto al mantenimento, come ha ritenuto la sentenza impugnata.”
La pronuncia è peculiare in quanto, in questa, si intende tutelare l’interesse del figlio, come persona, oggetto specifico della tutela richiamata nell’articolo 2 della Carta costituzionale, anche guardando l’impossibilità dello stesso, di mantenersi con una retribuzione sufficiente a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa.
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Il criterio guida:l’autosufficienza economica e la tutela civile
Il parametro, onde ottenere l’esonero del richiamato obbligo, risiede nella autosufficienza economica del figlio. Ciò in quanto questa renderebbe l’assegno una prestazione non necessaria. La regola dell’autosufficienza economica, viene confermata, anche da altre pronunce, del Supremo collegio, tra cui la numero numero 18/2011 e la 27377/2013, che confermano tale dato, come fattore generatore del richiamato obbligo. Ciò, in quanto alla luce dei principi solidaristici, espressi dalle norme civilistiche, si deve guardare alla dignità ed al tenore di vita, minimo dell’esistenza del soggetto, come regola, per stabilire la misura dell’assegno.
Con ciò, ovviamente, si intende affermare che i genitori o il genitore sono tenuti a mantenere il figlio, nei limiti del tenore di vita che gli stessi conducono, ovvero tali da consentire a quest’ultimo, una vita libera dal bisogno e dignitosa, non di più.
Il fondamento dell’obbligazione risiede nella facoltà, in favore del figlio, di poter studiare o di lavorare, cosi da consentirgli di potersi rendere autosufficiente, con il proprio operato.
Il mantenimento deve consentire, a quest’ultimo, di portare a termine il proprio progetto di studio o lavorativo, in modo da poter cosi raggiungere una posizione, indipendente e dignitosa, nella comunità civile.
Tale diritto, non secondario, rientra nell’articolo 147 dell’attuale codice civile, il quale anche in virtù dell’articolo 433 c.c tutela, con un presidio normativo forte, l’esistenza della persona nella comunità civile.
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La tutela penale
Qualora tale obbligazione non fosse oggetto di adempimento, da parte dei coniugi o del coniuge, questo, oltre che nel settore civile trova una sua protezione, in via sussidiaria, anche nel diritto penale. La violazione per gli obblighi familiari trova un proprio riconoscimento negli articoli 570 e 570 bis c.p. La norma è stata inserita, nel sistema penale, dal D. lgs. del 1 marzo 2018 n.21.
Questa tutela la persona contro le violazioni degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione e scioglimento del matrimonio e dispone che :”Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Il reato si concretizza con la violazione di più condotte, non essendo sufficiente un singolo episodio. In modo specifico, ai sensi dell’articolo 570 c. p, chiunque non osserva ciò è punibile con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.
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