L’assenza di procura speciale o il mancato accordo sulla richiesta concordata di patteggiamento in sede di opposizione a decreto penale non comportano l’inammissibilità dell’opposizione stessa

Federico Villa 26/02/21
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Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 2143 del 08/01/2021

Riferimenti normativi: articoli 459, 461 e 464 c.p.p. – opposizione a decreto penale di condanna –  applicazione pena su richiesta delle parti – giudizio immediato – conforme all’orientamento giurisprudenziale precedente.

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La vicenda

La pronuncia de quo prende le mosse dall’opposizione a decreto penale di condanna proposta dal difensore dell’imputato sulla base di una procura speciale rilasciata in data anteriore alla notifica del decreto penale.

Con tale atto di opposizione, l’imputato, per il tramite del difensore, effettuava una scelta di rito optando per l’applicazione della pena su richiesta delle parti e chiedendo la conversione della pena in lavori di pubblica utilità. Il Giudice, preso atto di tale scelta, ordinava all’opponente in base all’art. 464, comma 1 c.p.p. di notificare entro il termine di trenta giorni al Pubblico Ministero la richiesta e il decreto affinché quest’ultimo potesse esprimere il proprio consenso.

La Pubblica Accusa non esprimeva il consenso in quanto, a suo dire, nella richiesta avanzata dall’imputato non era stata prevista alcuna conversione della pena pecuniaria; Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, rilevata l’assenza della procura speciali nonché il mancato accordo tra le parti, dichiarava irrevocabile ed esecutivo il decreto penale.

L’opposizione al decreto penale e il giudizio conseguente

Avverso il decreto penale di condanna notificato a cura della Cancelleria del giudice che lo ha emesso, entro il termine di 15 giorni[1] è possibile per l’imputato (ma anche per la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria) o il suo difensore formulare opposizione nelle forme e nelle modalità di cui all’art. 461 c.p.p.. Contestualmente all’opposizione, l’imputato può scegliere anche un rito alternativo, purché munito di procura speciale ove richiesta: abbreviato, applicazione pena, messa alla prova, giudizio immediato, ovvero presentare domanda di oblazione.

Nel caso in cui non dovesse essere proposta opposizione o questa venisse effettuata oltre il termine indicato, il decreto penale notificato diviene irrevocabile ed esecutivo, come sancito ex artt. 648 e 650 c.p.p.

Ciò premesso, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’opposizione a decreto penale di condanna di cui all’art. 461 c.p.p. costituisce un vero e proprio mezzo d’impugnazione[2] con conseguente possibilità di rinunciare alla stesso nelle forme e nei termini di cui all’art. 589 c.p.p.[3]

Il giudizio che consegue all’opposizione è del tutto autonomo e sganciato dal decreto stesso opposto[4] ed è scandito dalla scelta processuale di rito effettuata a monte dall’opponente; invero, nella fasce prescelta, a mente dell’art. 464, comma 3 c.p.p. il giudice che decide in merito all’opposizione deve revocare in ogni caso il decreto penale di condanna con effetti ex nunc.

In altri termini, l’opposizione al decreto penale di condanna – che abbia superato un primo vaglio di ammissibilità – ha il principale effetto di “riportare nell’ambito della normale dialettica processuale un procedimento che, nella prima fase, è affidato alla unilaterale determinazione del Giudice[5], essendo il decreto emesso in una fase che può essere definita monitoria, ossia senza la partecipazione delle parti.

La sentenza n. 2143 del 08/01/2021 e i principi di diritto

Riassunta nei termini che precedono la fase relativa alla proposizione dell’opposizione e del giudizio che ne consegue, riveste particolare interessa la pronuncia in commento, la quale prende in considerazione due questioni di particolare interesse: la prima riguarda l’ipotesi in cui nell’opposizione dovesse essere effettuata una scelta processuale di rito in assenza di una procura speciale rilasciata dall’interessato; la seconda riguarda le conseguenze relative al mancato raggiungimento dell’accordo circa l’applicazione della pena su richiesta della parte formulata nell’opposizione a decreto penale di condanna.

Per quanto attiene alla prima delle due questioni di diritto sottoposta alla valutazione della Suprema Corte, quest’ultima, aderendo a un consolidato filone giurisprudenziale[6], statuisce che “la mancanza di una procura speciale per il rito richiesto determina l’inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione”. Tale principio trova fondamento nel fatto che il difensore dell’imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, in quanto si tratta di attività per la quale vale la regola generale di cui all’art. 99 c.p.p., in base al quale al difensore competono, ove non espressamente previsto diversamente, le facoltà ed i diritti spettanti all’imputato.

Pertanto, aderendo a un consolidato orientamento, in presenza di un’opposizione a decreto – che di per sé considerata rimane valida -, come se nel proporre opposizione non fosse stato richiesto alcun rito alternativo.

Per quanto riguarda invece la seconda questione sottesa alla pronuncia in commento, la Suprema Corte, aderendo all’orientamento giurisprudenziale, si pone in termini di continuità ermeneutica sancendo il principio di diritto secondo cui “il mancato perfezionamento dell’accordo per l’applicazione della pena non determina ex se l’inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna”.

Di conseguenza, sia la mancanza di una valida procura speciale rilasciata dall’interessato al proprio difensore sia il dissenso manifestato dalla Pubblica Accusa circa la richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna comportano il fatto che il giudice deve disporre la prosecuzione con giudizio immediato e non l’irrevocabilità del decreto penale.

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Note

[1] Termine da intendersi perentorio e pena d’inammissibilità dell’opposizione.

[2] Si vedano, a titolo esemplificativo, Cassazione, I Sezione Penale, sentenza 20276/2010; Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 15401/2009; Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 40186/2004.

[3] Interessante, anche se si pone in termini contrari all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, è Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 39547/2017.

[4] Si veda Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 20261/2014.

[5] Si veda Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n. 18085/2003.

[6] Si veda Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 58015/2017; anche, Cassazione, III Sezione, sentenza n. 43818/2015.

Federico Villa

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