L’asserverazione nel procedimento e le relative sanzioni

Redazione 30/10/20
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Le fasi operative dell’intero processo edilizio relativo ad un intervento di ristrutturazione per il quale si vogliono utilizzare gli sgravi fiscali previsti dal d.l. Rilancio possono essere sinteticamente così elencate:

Studio di fattibilità

• verifica dei requisiti soggettivi della proprietà
• verifica della tipologia dell’edificio
• verifica di esistenza e di legittimità edilizia e catastale dello stato attuale dell’edificio
• verifica dell’esistenza e della natura dell’impianto di riscaldamento
• individuazione degli interventi trainanti e trainati adatti

Il presente contributo è tratto da 

2. PROGETTO PRELIMINARE

• calcolo dell’APE convenzionale ante intervento
• progettazione preliminare dell’intervento complessivo
• calcolo dell’APE convenzionale post intervento
• verifica del doppio salto di classe
• scelta dei materiali aventi i requisiti richiesti
• scelta dell’impianto avente i requisiti richiesti
• individuazione dei costi unitari delle singole lavorazioni e verifica con i requisiti previsti

3. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

• redazione pratica edilizia comunale
• redazione e deposito della relazione tecnica prevista dall’art. 8 comma 1 del d.lgs. 192/2005
(ex l. 10/1991)
• redazione del computo metrico estimativo
• redazione dei particolari esecutivi e di cantiere

4. FASE DI CANTIERE

• direzione dei lavori
• verifica dei materiali in cantiere
• verifica della corretta posa in opera dei materiali e degli impianti

5. CONTROLLO CONTABILITÀ

• eventuale asseverazione relativa ai SAL

6. FINE LAVORI

• APE da caricare sul catasto regionale compilata da tecnico “terzo”
• asseverazione dello stato finale alla quale allegare gli APE convenzionali ante e post intervento

L’asseverazione va presentata al termine dell’intero processo progettuale-costruttivo mentre le verifichefondamentali e le decisioni progettuali più importanti sono invece concentrate nelle prime fasi operative, nello Studio di Fattibilità e nel Progetto Preliminare. Abbiamo inoltre visto come i requisiti che il tecnico
deve asseverare ineriscono all’intero iter amministrativo e progettuale: ai requisiti soggettivi e fiscali dei proprietari, alle conformità edilizie e catastali dell’edificio, alle caratteristiche dei materiali e degli impianti prescelti, ai loro prezzi e alla congruità di questi. Ritengo pertanto che il tecnico asseveratore, che si addossa personalmente la responsabilità di garantire che l’intero processo progettuale-costruttivo-amministrativo-fiscale-burocratico sia stato condotto conformemente ai dettati legislativi e normativi, debba essere presente e partecipare a tutte le fasi operative affinché possa verificare personalmenten che tutti i passaggi siano stati correttamente affrontati ed espletati.

A CHI e COME trasmettere l’asseverazione (art. 3)

1. Il tecnico abilitato si registra sul portale ENEA
2. il tecnico compila l’asseverazione on-line sul portale informatico ENEA dedicato al DL Rilancio
3. il tecnico compila l’asseverazione sulla base dei modelli contenuti negli Allegati
4. una volta compilato il modello, il tecnico stampa l’asseverazione su carta
5. il tecnico firma l’asseverazione su ogni pagina
6. il tecnico appone il timbro professionale sulla pagina finale
7. il tecnico digitalizza l’asseverazione firmata e timbrata
8. il tecnico trasmette l’asseverazione digitalizzata ad ENEA attraverso portale informatico ENEA
dedicato al d.l. Rilancio
9. NOTA BENE: nel caso in cui l’asseverazione faccia riferimento ai lavori conclusi, deve essere trasmessa entro 90 (novanta) giorni dal termine dei lavori
10.A seguito della trasmissione effettuata come sopra indicato, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione
11.la ricevuta di avvenuta trasmissione riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema
12.tutte le comunicazioni tra ENEA e il tecnico abilitato avvengono tramite l’area personale a lui
riservata sul portale informatico ENEA.

Verifiche di ENEA (art. 4)

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione svolta con le modalità indicate nel prossimo punto, ENEA effettua un controllo automatico
attraverso il portale dedicato, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.
In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
verifica formale
• che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato
• che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

verifica sul tecnico
• del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con
valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6
• che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione
è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro
• che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa,
che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato
verifica sul beneficiario
• che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che
siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
verifica sui requisiti tecnici

Per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui
all’allegato D del d.m. Requisiti tecnici ecobonus garantiscano:
– la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto
– che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1,
lettera g) del d.m. Requisiti tecnici ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.
Per asseverazioni relative ad uno stato di avanzamento lavori
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica dei seguenti punti:
• per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui
all’allegato D del d.m. Requisiti tecnici ecobonus garantiscano:
– la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto
– che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;

• che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del
2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma
2 dell’art. 119 del decreto rilancio;
• della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del
decreto requisiti ecobonus.
• del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con
valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’art. 6
• è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo
quanto indicato dal progetto, dagli APE preliminari
• dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

In tali casi l’ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6,
comma 1, lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzi la caratteristica di «stato di avanzamento lavori». Tale codice identificativo è
abilitante all’accesso alle opzioni di cui all’art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere il tecnico abilitato, al termine dei lavori ed entro novanta giorni da tale termine, dovrà fornire l’asseverazione
redatta secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1.
ENEA, all’esito positivo della verifica rilascia la ricevuta informatica di cui all’art. 6, comma 1,
lettera g) del decreto requisiti ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che
evidenzi la caratteristica di «intervento realizzato».

Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato in precedenza.
Nei casi in cui, trascorsi quarantotto mesi dalla trasmissione dell’asseverazione riferita ad un
SAL, non sia pervenuta l’asseverazione relativa al completamento dei lavori, ENEA comunica la
mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.
9.12. I controlli sulla regolarità dell’asseverazione (art. 5)
I controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie generale – n. 211 dell’11 settembre 2018. (art. 5 comma 1) ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018, • entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell’anno 2020
• entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021 elabora e sottopone alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle asseverazioni stesse. (art. 5 comma 2)

Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020. (art. 5 comma 3)

Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a
controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a
controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico
dell’11 maggio 2018. (art. 5 comma 4)

Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da
ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica
del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all’art. 6. (art. 5 comma 5)

Le sanzioni (art. 6) e le comunicazioni (art. 7)

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni dicui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (art. 6 comma 1).

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’art. 5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981. (art. 6 comma 2).
La contestazione di cui all’art. 14, della legge n. 689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata. (art. 6 comma 3)
La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività’ energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all’art. 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l’accertamento, contestualmente all’adozione dell’ordinanza di ingiunzione, trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, l’elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato interessato. (art. 7)

Il presente contributo è tratto da 

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