La vicenda
La conducente di un autoveicolo ne perdeva il controllo, così urtando contro un palo della luce. La compagnia risarciva il danno arrecato all’arredo urbano, quindi esercitava rivalsa verso l’assicurata. E ciò solo in virtù di quanto disposto dalla clausola di rivalsa, contenuta nella polizza, che prevedeva il rimborso ove il danno fosse stato cagionato guidando in stato di ebbrezza, accertato dal verbale che attestasse il superamento del limite della soglia etilica pari a 1,5 gr/l.
E’ sufficiente l’accertamento contenuto sul verbale
Secondo i giudici ermellini l’azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che l’infrazione all’articolo 186 del Codice della Strada sia in seguito confermata o meno dal giudice penale, ovvero in sede di opposizione al verbale, bastando a giustificarla la constatazione posta in essere dagli agenti intervenuti a seguito del sinistro, e impressa sul verbale. Ne discende che la rivalsa può essere attivata dalla compagnia ove sia stata effettuata la contestazione dell’infrazione all’articolo 186 Codice della Strada nei confronti del conducente, non essendo quindi necessario che detta contestazione superi il vaglio del giudice competente per accertarne la fondatezza.
La rivalsa è indipendente dalla condanna penale
Il giudizio penale, celebrato per accertare l’effettiva sussistenza del reato contemplato all’articolo 186 del Codice, non pregiudica quindi l’inefficacia della copertura assicurativa. Nella finalità di richiedere all’assicurato il rimborso dell’esborso sostenuto, la compagnia può agire col solo verbale che accerta il superamento del limite etilico contemplato dalla clausola, nella specie pari a 1,5 gr/l.
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