L’associazione è un istituto di origine romana, che identifica un gruppo di persone riunite per il perseguimento di uno scopo comune

Maria Ronga 09/04/19
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Inquadramento dell’ associazione

Nel panorama giuridico italiano, l’ associazione è un’istituzione, o secondo altra terminologia, una formazione sociale[1]. Meglio ancora, ogni forma stabile di organizzazione, non puramente individuale, dell’uomo; ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali, attraverso la quale si gestisce un interesse comune[2]. Per diverse motivazioni, negli ultimi anni, il numero delle associazioni presente nel territorio italiano è notevolmente cresciuto. I cittadini italiani hanno il diritto costituzionalmente garantito[3] di associarsi liberamente, tranne che per fini vietati dalla legge penale.

L’Associazione e il Contratto

L’associazione si colloca all’interno dei contratti, in quanto l’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale: il contratto di associazione, rapporto che vincola tra loro gli associati, e che è regolato dall’art. 1332 c.c.. Si caratterizza, altresì, per essere un contratto plurilaterale con comunione di scopo; difatti, le parti possono essere più di due, ed in ogni caso le prestazioni sono dirette al raggiungimento di uno scopo comune, ex art.1420 c.c.. Ma, è anche un contratto di organizzazione: tutte le attività e le prestazioni sono pianificate da appositi organi preposti. Ulteriore caratteristica è la sua struttura aperta: aperta alla possibilità di adesioni, nuovi membri possono, senza alcun limite aggiungersi, valendo il principio dell’art.2520 c.c., secondo il quale <<le variazioni del numero e delle persone non importa la modifica dell’atto costitutivo>>.

Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona giuridica

Il Legislatore distingue fra associazione riconosciuta come persona giuridica (artt. 14 c.c. e seguenti) e associazione non riconosciuta come persona giuridica (artt.36 c.c. e seguenti). La prima è l’associazione che ha chiesto ed ottenuto questo riconoscimento, la seconda è quella che non lo ha chiesto, che lo ha chiesto e non lo ha ottenuto, o ancora per la quale è in corso il relativo procedimento. Dire che una associazione è persona giuridica equivale a dire che essa è un soggetto di diritto, distinto dalle persone dei membri; sempre in linea di principio, l’associazione non riconosciuta non è un autonomo centro di diritto e si risolve nella pluralità dei suoi membri.

Profili patrimoniali

Se per entrambe le tipologie associative gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. E dunque, gli amministratori sono tenuti ad eseguire l’incarico con la dovuta diligenza, ovvero quella diligenza appropriata al tipo di prestazione dovuta. Discorso profondamente diverso riguarda l’assetto patrimoniale e le forme di responsabilità patrimoniali degli associati.

Per la costituzione dell’associazione riconosciuta è necessario l’atto pubblico, obbligatorio anche per la modifica o l’integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto che ne regola la vita e l’attività. L’associazione riconosciuta può usufruire di particolari benefici previsti dalla legge. L’atto pubblico, grazie al controllo di legalità effettuato dal notaio, consente di acquistare personalità giuridica, con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ciò comporta un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono, quindi, delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni. Ricapitolando, nell’associazione riconosciuta, delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione risponde solo l’associazione con il suo patrimonio, con l’esclusione di qualsivoglia responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. In sostanza, l’associazione riconosciuta gode di una piena autonomia patrimoniale.

L’associazione non riconosciuta è la prediletta perché non soggetta a specifici obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). Nell’associazione non riconosciuta vi è una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno regolarne il funzionamento come riterranno opportuno, naturalmente nei limiti della Legge. Fintanto dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

La redazione e la registrazione, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, dell’atto costitutivo e dello statuto segna la nascita dell’associazione. In tal modo l’associazione è, infatti, regolarmente costituita e può beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali o dei finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a favore degli enti no-profit.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. In questo caso si parta di autonomia patrimoniale imperfetta, perché si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati, in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione, e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente. Ciò comporta che, a norma dell’art.38 del c.c., << per le obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione>>. In questo caso, come sostiene Galgano, nell’associazione non riconosciuta l’elemento distintivo, di non trascurabile importanza, ma soprattutto di rilievo patrimoniale non secondario, risiede nella diversa posizione degli amministratori. Questi ultimi sono personalmente responsabili per le obbligazioni assunte in nome dell’associazione, qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori. Secondo la tesi sostenuta dal Galgano, questo elemento di differenziazione ha una precisa ragion d’essere, e si ricollega strettamente alle ragioni del riconoscimento. Difatti, l’associazione viene riconosciuta solo quando è dimostrato che il suo patrimonio è di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo, divenendo il patrimonio idonea garanzia dell’associazione riconosciuta. Di contro, la mancanza di un accertamento in relazione al fondo comune dell’associazione non riconosciuta fa apparire necessaria la responsabilità personale, quanto meno, di coloro che dirigono l’associazione.

In virtù di queste considerazione, il Legislatore, tra le righe, pur agevolando la forma associativa non riconosciuta svincolandola da quei gravosi adempimenti, rendendola maggiormente appetibile al cittadino italiano, in quanto più agile e sbrigativa; in realtà, in modo significativo grava gli amministratori della stessa di una responsabilità patrimoniale personale.

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Note

[1] Cfr., Galgano, Le Associazioni, Diritto Privato, Cedam

[2] Cfr., Santaroni M., Associazione, Diritto Privato, Torino 2006

[3] Cfr., art. 2 della Costituzione, art.18 della Costituzione

Maria Ronga

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