L’attività di estetista in zona rossa è esercitabile al pari dell’attività di parrucchiere e barbiere

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 Il Tar Lazio, con sentenza n. 1862 del 16 febbraio 2021, ha annullato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude la categoria professionale degli estetisti dai servizi alla persona erogabili anche nelle aree a maggior rischio di infezione c.d. zone rosse. Questo comporta l’immediata decadenza della sospensione, nelle “zone rosse”, dell’attività di estetista, da considerare esercitabile, tanto quanto quella di parrucchiere e barbiere, nel rispetto delle linee guida approvate dalle Regioni per l’esercizio di tali attività.

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno accolto il ricorso in quanto tale differenza nelle misure di contenimento distingueva in maniere non ragionevole ed illogica attività analoghe. La sentenza afferma che immotivatamente e senza alcun supporto istruttorio, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, attua una ingiustificata disparità di trattamento tra attività che appartengono allo stesso codice ATECO (S.96.02), così privilegiandone una a danno dell’altra. In particolare, l’attività di estetista perderebbe la possibilità di ricavi per l’intero periodo di vigenza della disposizione, e assisterebbero all’allontanamento della clientela a favore dei parrucchieri sia per quanto riguarda i servizi erogati, sia per la vendita di prodotti.

Nella sentenza viene chiarito che, sebbene non siano attività identiche, le attività di estetista e di parrucchiere, nell’ambito dei “servizi alla persona”, sono del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere “ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona”. Peraltro, esistono talune prestazioni comuni ad entrambe le attività.

Inoltre, ai fini della rilevazione dell’illogicità della distinzione nelle misure di contenimento, occorre analizzare la circostanza che nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SAR S CoV2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici” pubblicato dall’INAIL il 13 marzo 2020  veniva evidenziato che “L’attività di un centro estetico presenta caratteristiche diverse da quella del barbiere e parrucchiere anche se in entrambi si lavora a distanza ravvicinata dai propri clienti. L’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale”. Pertanto, seppur implicitamente, l’attività delle estetiste era ritenuta persino più sicura rispetto a quella dei parrucchieri.

Infine, le due attività sono ricomprese nello stesso codice ATECO, seguono protocolli di sicurezza comuni e applicano lo stesso contratto collettivo al personale dipendente.

Per le ragioni evidenziate il Tar Lazio, con sentenza n. 1862 del 16 febbraio 2021, ha annullato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 nella parte in cui esclude la categoria professionale degli estetisti dai servizi alla persona erogabili anche nelle aree a maggior rischio di infezione c.d. zone rosse, in quanto la disparità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente sussiste, o, quanto meno, sussiste limitatamente a quella parte di prestazioni che sono comuni ad entrambe.

Nonostante le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche, sussiste contraddizione tra l’allegato n. 24 che, tra i “Servizi per la persona”, riporta soltanto, per quanto di interesse, “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” e l’allegato n. 9 in cui la disciplina prevista per i “SERVIZI ALLA PERSONA” ricomprende e accomuna “acconciatori, estetisti e tatuatori”, infine l’impugnata misura appare non coerente con le misure analoghe già adottate.

Il principio di precauzione

Per comprendere le logiche poste alla base della sentenza è opportuno analizzare i principi di prevenzione e di precauzione.

Il principio di prevenzione o di azione preventiva è un principio cardine dell’azione amministrativa e si può sintetizzare richiamando il motto: prevenire è meglio che curare.

Le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso sono, d’altro parte, ispirate al principio di precauzione.  Applicare il principio di precauzione significa adottare misure di tutela e prevenzione anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo. In conformità a tale principio, il legislatore è chiamato ad agire in maniera prudenziale pur in presenza soltanto di un rischio potenziale. Tale principio opera, a ben vedere, laddove manchi una certezza scientifica sul danno e ritardare gli interventi potrebbe comportare l’aumentare del danno.

Le misure precauzionali, genere di cui fanno parte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, non sono pertanto basate su certezze assolute, tuttavia, comportano un sacrificio molto elevato di altri contrapposti valori. Pertanto, occorre che siano adottate attraverso il difficile bilanciamento tra il principio di precauzione ed il principio di proporzionalità. Solo in tal modo le misure restrittive non risultano eccessivamente onerose e vi è una giusta proporzione tra il grado di probabilità dei rischi e di gravità dei danni temuti e il grado di incisività delle medesime misure sulle libertà controbilanciate. Occorre evitare che l’applicazione del principio di precauzione possa risolversi nell’adozione di blocchi generalizzati di attività di ogni tipo, non fondati su adeguati riscontri scientifici, ed evitare che siano trattate in modo irragionevolmente diverso situazioni analoghe.

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